Il requisito della pregressa esperienza nella p.a. per l’accesso alla qualifica dirigenziale (nota a sentenza Tar Lazio n. 13121/14).

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All’attenzione del Giudice Amministrativo di primo grado (Tar Lazio) è stata portata la questione in materia di assunzione presso una Pubblica Amministrazione nella qualifica dirigenziale e, in particolare, quella relativa al possesso del requisito della pregressa esperienza svolta presso una P.A. (essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione che abbia compiuto almeno sette anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea).

La sentenza precisa che la nozione di pubblica amministrazione da tenere in considerazione per l’individuazione del soggetto presso il quale è maturato il precedente rapporto di servizio, condizione richiesta per l’ammissione al concorso, è fissata con l’elencazione contenuta nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[i] (Testo unico sul Pubblico Impiego — come modificato dall’art. comma 1, della legge 15 luglio 2002 n. 145 e, successivamente, dall’art. 1, comma 2-quaterdecies, del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10), per cui non è legittima l’integrazione di tale categoria giuridica sulla base delle nozioni proprie di differenti contesti normativi, quali quelli relative all’applicazione della disciplina posta dal Codice dei Contratti Pubblici.

Il G.A. chiarisce che la nozione di “pubblica amministrazione” a cui si ritiene di dover accedere non può che essere quella disposta dall’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, il quale individua un elenco “tassativo” di enti da considerare quali pubbliche amministrazioni.

Infatti soltanto ove soccorrano esigenze di dare massima rilevanza ai principi di derivazione comunitaria di libertà di concorrenza e di pubblicità, come avviene in materia di contrattualistica pubblica e procedure per l’individuazione del contraente, è legittima l’estensione del concetto di P.A. facendovi rientrare anche quei soggetti oggi individuati come organismi di diritto pubblico, alla luce della definizione di cui all’art. 1 lett. b) direttiva 92/50 CEE[ii], poi riproposta nell’ordinamento interno con l’ art. 3 del D. Lgs. 136/2006.

Laddove, invece, non si controverte di una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione di un appalto di lavori e servizi, ma nel più ristretto ambito dei concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli della pubblica amministrazione, appare massima l’esigenza di individuare, sin dall’inizio, condizioni e regole chiare di partecipazione che possono essere realizzate soltanto ancorando il concetto alla nozione di P. A., quale quella tassativa di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (Testo unico sul Pubblico Impiego).

Una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con l’art. 97, comma 3 della Costituzione, che ammette l’accesso agli impieghi pubblici senza concorso solo nei tassativi casi stabiliti dalla legge, tanto più nel caso di specie nel quale si controverte in materia di accesso alla P. A. nella qualifica dirigenziale.

 


[i] Per   amministrazioni   pubbliche   si   intendono   tutte  le amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le aziende ed amministrazioni  dello  Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province,   i  Comuni,  le  Comunita’  montane.  e  loro  consorzi  e associazioni,  le  istituzioni  universitarie,  gli Istituti autonomi case  popolari,  le  Camere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura  e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici  non economici  nazionali,  regionali  e  locali, le  amministrazioni, le aziende  e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie  di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[ii] Organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; avente personalità giuridica; la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Guida Francesco

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