Il rapporto tra giudizio civile e azione penale

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Un fatto che produce un danno può essere caratterizzato da una una duplice valenza.

Allo stesso tempo può costituire sia un illecito civile sia un illecito penale.

In presenza di simili circostanze si instaura il rapporto tra il giudizio civile e il processo penale.

La natura del rapporto può essere diversa a seconda che un ordinamento si ispiri all’indirizzo di stampo francese, della prevalenza del giudicato penale sul processo civile, oppure preferisca il modello anglo americano, dell’assoluta indipendenza dei due diversi processi.

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Le prove nel processo civile

L’opera affronta i singoli mezzi di prova, tipici e atipici, analizzandone caratteristiche e valore, al fine di guidare il professionista nella scelta più corretta per sostenere la propria linea difensiva.La peculiarità del volume consiste nella trattazione della prova in relazione ai singoli tipi di procedimento: oltre alle prove nell’ambito del rito ordinario, gli Autori affrontano la tematica in relazione, fra gli altri, al procedimento di separazione, al procedimento monitorio e a quello cautelare.La trattazione si sviluppa basandosi sul dato normativo e sulle recenti pronunce giurisprudenziali relative all’utilizzo nonché alla portata probatoria dei singoli mezzi di prova, aiutando in tal modo l’operatore ad orientare il proprio lavoro, confrontandosi con casi pratici.a cura di Gianluca MorrettaAvvocato, partner dello studio R&P Legal, con particolare esperienza nel contenzioso civile e commerciale. È esperto nella tutela della proprietà industriale e intellettuale.Maria Teresa BartalenaAvvocato, si occupa di diritto civile e svolge la propria attività prevalentemente nel settore banking and finance.Nicola Berardi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, con particolare riferimento al diritto della proprietà industriale e delle nuove tecnologie.Alberto CaveriAvvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa di contenzioso ordinario e arbitrale per conto di enti pubblici e primarie società.Ludovica CerettoAvvocato, svolge la propria attività nei settori del commercio elettronico, del trattamento dei dati personali, del diritto della comunicazione e della pubblicità, dei servizi online e del diritto d’autore.Antonio Faruzzi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, occupandosi in particolare di operazioni straordinarie di fusione ed acquisizione e di contenziosi civili.Beatrice GalvanAvvocato, si occupa di diritto civile, con particolare esperienza nel contenzioso civile e nel diritto commerciale e societario.Paolo GrandiAvvocato, partner dello studio R&P Legal, esperto di contenzioso commerciale e societario. Assiste primarie aziende del comparto manifatturiero e metalmeccanico, del settore della moda, dell’automotive e della ristorazione.Enrico Lambiase Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa prevalentemente di contenzioso nell’ambito del diritto civile, oltre che di diritto di famiglia e delle successioni.Marco LaulettaAvvocato, opera principalmente nel settore del diritto bancario, della contrattualistica commerciale nazionale ed internazionale, del diritto dell’ambiente e dell’energia.Giovanna MaggiaAvvocato, esperta di diritto commerciale in riferimento alla tutela della proprietà intellettuale e al settore del commercio elettronico e della protezione dei dati personali.Luca Magistretti Avvocato, si occupa di contenzioso in materia societaria e assicurativa, di responsabilità civile professionale e da prodotto, di procedure concorsuali e di regolamentazione assicurativa.Daniele Merighetti Avvocato, svolge prevalentemente attività di assistenza nell’ambito del diritto civile, con particolare riferimento alla responsabilità contrattuale, alle locazioni ed alla tutela del consumatore.Massimo Moraglio Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile, avendo maturato una particolare esperienza in ambito bancario e nei procedimenti di esecuzione immobiliare.Maria Grazia Passerini Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile, avendo maturato una particolare esperienza nella gestione delle controversie di natura famigliare.Cristiano Principe Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile e, in particolare, di responsabilità civile, diritto commerciale e societario. È autore di pubblicazioni su condominio e locazioni.Serena SibonaDottoressa, laureata nel 2017 presso l’Università di Torino, ha maturato esperienze accademiche all’estero. Da gennaio 2018 si dedica prevalentemente al diritto commerciale e al trattamento dei dati personali.Caterina Sola Avvocato, partner dello studio R&P Legal, da oltre 25 anni svolge la propria attività nell’ambito del contenzioso civile, avendo maturato particolare esperienza soprattutto nei procedimenti cautelari ed esecutivi.Stefania Tiengo Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa principalmente di contenzioso civile e di assistenza alle imprese nell’ambito della contrattualistica, soprattutto nel settore immobiliare e delle locazioni.Monica Togliatto Avvocato, partner dello studio R&P Legal, dottoressa di ricerca in diritto civile presso l’Università degli Studi di Torino. Si occupa di diritto della pubblicità, proprietà intellettuale ed industriale, diritto dei consumatori.Margherita Vialardi Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile ordinario e arbitrale, con particolare esperienza nel settore della responsabilità professionale.Matteo Visigalli Avvocato, si occupa di diritto civile prestando assistenza giudiziaria, ordinaria e arbitrale, con particolare specializzazione nel contenzioso commerciale e societario.

Maria Teresa Bartalena, Nicola Berardi, Alberto Caveri, Ludovica Ceretto, Antonio Faruzzi, Beatrice Galvan, Paolo Grandi, Enrico Lambiase, Marco Lauletta, Giovanna Maggia, Luca Magistretti, Daniele Merighetti, Massimo Moraglio, Gianluca Morretta, Maria Gr | 2020 Maggioli Editore

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Il codice di rito del 1930

Il codice di procedura penale del 1930 era rigorosamente rivolto verso lo schema francese, avendo come principi informatori quello della unitarietà della giurisdizione, quello della preminenza del giudizio penale sul giudizio civile e quello dell’efficacia erga omnes della sentenza penale.

Il principio dell’unità della giurisdizione rappresentava il cardine dell’intero sistema.

La finalità del diritto è dare certezza ai rapporti giuridici, di conseguenza il bisogno di Giustizia non può essere soddisfatto da pronunce contrastanti, come quando un soggetto venga assolto dal giudice penale e condannato da quello civile per lo stesso fatto.

La giurisdizione deve essere unica, perché deve essere unica la Giustizia.

Il codice di rito vigente

Il codice di procedura penale del 1988, quello adesso in vigore, condizionato dalle ripetute prese di posizione della Corte Costituzionale che avevano minato nel corso degli anni il principio dell’unità della giurisdizione, non si è preoccupato, e ha aperto la strada alla possibilità che il giudizio penale e quello civile scorrano su due binari paralleli, concludendosi con giudicati contraddittori.

La norma fondamentale della disciplina relativa al rapporto tra giudizio civile e azione penale è stata introdotta con l’articolo 75 del codice di procedura penale, che prevede tre ipotesi:

L’azione proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale sino a quando in sede civile non sia stata pronunciata una sentenza di merito, anche non passata in giudicato.

Il trasferimento comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile.

L’azione civile può proseguire in sede civile, se non viene trasferita in sede penale, se è iniziata quando non è più possibile la costituzione di parte civile.

Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il giudizio civile deve essere sospeso sino alla pronuncia della sentenza definitiva.

Lo schema legislativo si completa completato con le norme delle quali agli articoli 651, 652 e 654 del codice di procedura penale, che regolano l’efficacia della sentenza penale pronunciata in seguito al dibattimento.

In relazione al giudizio risarcitorio, gli articoli 651 e 652 del codice di procedura penale, introducono la possibilità di giungere a giudicati contraddittori, perché secondo l’articolo 75 del codice di procedura penale, il giudizio civile e quello penale possono scorrere su due binari paralleli, ignorandosi a vicenda.

L’articolo 651 del codice di procedura penale stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio risarcitorio pendente nei confronti del condannato e del responsabile civile citato o intervenuto nel processo penale, l’articolo 652 del codice di procedura penale dice che questa espansione del giudicato, quando il giudizio penale si conclude, non agisce con una sentenza di condanna, ma di assoluzione, se il danneggiato dal reato ha esercitato l’azione in sede civile ai sensi dell’articolo 75 comma 2 del codice di procedura penale.

La disciplina consente al giudice civile di non essere vincolato dalla sentenza assolutoria pronunciata dal giudice penale.

Il sistema del doppio binario

Il sistema del doppio binario introdotto con la normativa vigente, ha minato il principio dell’unità della giurisdizione che aveva caratterizzato il nostro ordinamento.

Il codice precedente evitava la possibilità di giudicati contraddittori anche attraverso il sistema della sospensione per pregiudizialità di uno dei due processi.

L’articolo 295 del codice di procedura penale prevedeva la sospensione necessaria del processo civile quando la sua decisione potesse essere condizionata dall’esito del processo penale.

Il riformulato articolo 295 del codice di procedura penale, come risulta dalla novella introdotta nel 1990, dispone che il giudice sospenda il processo quando egli stesso o  un altro giudice debba risolvere una controversia dalla quale decisione dipende la decisione della causa.

La legge non considera più la pregiudiziale penale, con il rimando all’articolo 3 del vecchio codice di procedura penale, e non fa nessuna relazione tra la natura civile o amministrativa della questione pregiudiziale, ma preferisce l’utilizzo di una formula comprensiva per chiunque.

In una simile situazione normativa, tenuto conto che la pregiudizialità sussiste quando la risoluzione della controversia dalla quale dipende la soluzione della causa costituisce un autentico antecedente logico giuridico per la sentenza che viene emanata, la sospensione necessaria del procedimento è si ha per ipotesi residuali.

In particolare, tenendo conto del condizionamento del giudicato penale nel giudizio civile, le situazioni di pregiudizialità si limitano alle ipotesi espresse nei commi 1 e 3 dell’articolo 75 del codice di procedura penale.

La sospensione necessaria si deve disporre disposta quando sia avvenuta la costituzione di parte civile nel processo penale, oppure se la parte danneggiata attende di promuovere l’azione in sede civile dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado non passata in giudicato.

Se l’azione civile viene esercitata in modo autonomo, secondo l’articolo 75 comma 2 del codice di procedura civile, non si ha un’autentica pregiudizialità, perché il giudizio civile può essere condizionato da quello penale unicamente secondo l’articolo 651 del codice di procedura penale.

La sospensione necessaria del processo civile occupa una posizione residuale nel rinnovato sistema.

Secondo un orientamento giurisprudenziale e dottrinario, esisterebbe lo stesso la possibilità per il giudice di applicare l’istituto della sospensione “facoltativa” del giudizio.

Si è sottolineato che, non esclusivamente il giudizio civile può sempre essere condizionato da quello penale secondo l’articolo 651 del codice di procedura penale, in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna, ma anche che alcuni fatti concreti possono contenere caratteristiche che rendono opportuna una sospensione del giudizio.

Nonostante le modifiche apportate al processo penale e a quello civile, le ragioni di fondo che legittimano e giustificano la sospensione del processo non sono cambiate, al fine di evitare la contraddittorietà di giudicati che andrebbe a minare l’essenza stessa della Giustizia.

Sono ragioni di fondo richiamate dall’articolo 211 delle norme di attuazione e di coordinamento del vigente codice di procedura penale, ispirato alla finalità di prevenire la contraddittorietà di giudicati.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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