Il provider è responsabile se omette di attivarsi immediatamente per rimuovere le opere audiovisive di terzi.

Scarica PDF Stampa

Il Tribunale delle Imprese di Roma con sentenza del 5 maggio 2016 ha condannato la piattaforma digitale francese Kewego.fr per l’uso illecito dei programmi televisivi Mediaset. I giudici romani – a distanza di pochi giorni dalla precedente sentenza emessa nei confronti della piattaforma statunitense Break.com – nuovamente recepiscono gli insegnamenti della Corte di Giustizia UE per arrivare ad affermare la piena responsabilità del provider tutte le volte in cui lo stesso, in violazione di quanto stabilito dall’articolo 14 della Direttiva 2000/31/CE, ometta di attivarsi immediatamente per la rimozione dei contenuti illeciti segnalati dal titolare dei diritti. Onere di attivazione che sorge in capo all’operatore anche a seguito di una “nota” contenente la denominazione dei programmi televisivi e prescinde totalmente anche dalla necessità di un preventivo ordine dell’autorità. La Corte UE, in una delle sentenze citate dai giudici romani, ha infatti chiarito che “affinché non siano private del loro effetto utile, le norme enunciate all’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva 2000/31 devono essere interpretate nel senso che riguardano qualsiasi situazione nella quale il prestatore considerato viene ad essere, in qualunque modo, al corrente di tali fatti o circostanze” (causa C, punto 121). Sono quindi contemplate, sia la situazione in cui il provider “scopre l’esistenza di un’attività o di un’informazione illecite a seguito di un esame effettuato di propria iniziativa (che) la situazione in cui gli sia notificata l’esistenza di un’attività o di un’informazione siffatta” (punto 122). Non solo, la Corte UE ha chiarito che tale onere di attivazione va parametrato al dovere di diligenza che è lecito attendersi da tali intermediari (punto 122).

Sulla base di tali insegnamenti la Corte romana ha quindi accertato la responsabilità della Kit Digital France perché era “a conoscenza o poteva essere a conoscenza dell’illiceità commessa dall’utente” stante la presenza di due diffide stragiudiziali (che contenevano precisa indicazione della denominazione dei programmi televisivi in questione) e di una diffida “giudiziale” inferibile da documentazione allegata all’atto di citazione (una relazione tecnica di parte) che conteneva anche la specifica indicazione di tutti gli Uniform Resource Locator per la localizzazione delle opere audiovisive. Di fronte a tale documentazione, certamente “idone(a) a consentire con sufficiente puntualità i singoli contenuti multimediali [….] avuto riguardo alla notorietà dei programmi in questione e alla agevole attività di reperimento di tali contenuti richiesta al provider a seguito della diffida”, la KIT Digital avrebbe dovuto attivarsi in modo “tempestivo” per la rimozione del materiale. Al contrario, la rimozione del materiale segnalato è avvenuta solo a distanza di “alcuni mesi” dalla notifica (stragiudiziale e in corso di causa); tale ritardo è apparso “non giustificabile” alla luce della direttiva 2000/31/CE e della giurisprudenza europea citata: segnatamente il provider avrebbe potuto disporre di tempi molto più brevi per accertare la natura illecita dei video in questione (“un breve lasso temporale”).

Ne segue la responsabilità del provider per avere “concorso nella violazione dei diritti di sfruttamento economico vantati” da Mediaset.

Una sentenza in definitiva chiaramente ispirata agli ormai consolidati insegnamenti dei giudici europei e che nuovamente aiuta a definire presupposti e condizioni per la responsabilità civile degli operatori che utilizzano come modello di business quello del video-sharing a fini commerciali.

Maffei Domenico

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento