Il procedimento probatorio, caratteri e disciplina giuridica

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Si sente spesso parlare di diritto alla prova, onere della prova, diritto alla prova contraria.

In che cosa consistono?

Ne parleremo in questa sede, affrontando i loro vari aspetti e le tematiche collegate.

L’articolo 27 comma 1 della Costituzione italiana recita:

La responsabilità penale è personale

Questo significa che sino a quando la sentenza potrà essere impugnata, la persona soggetta al procedimento penale si presumerà essere innocente.

La colpevolezza dell’imputato deve essere dimostrata dalla pubblica accusa, vale a dire dal magistrato del pubblico ministero, il quale dovrà provare la colpevolezza dell’imputato che si presume innocente.

Allo stesso modo, l’imputato può decidere di provare la sua innocenza.

La legge, per consentirlo, mette a disposizione delle parti i cosiddetti mezzi di prova, vale a dire gli strumenti idonei a dimostrare un fatto o una circostanza.

Il pubblico ministero si avvarrà delle prove per dimostrare la colpevolezza dell’imputato, il quale, al contrario, le utilizzerà per convincere il giudice della sua estraneità ai fatti.

Il diritto alla prova garantisce la parità tra le parti nel processo penale, che si possono avvalere degli stessi strumenti.

Se il diritto alla prova è di entrambi le parti, l’onere della prova incombe esclusivamente sul pubblico ministero, il quale dovrà provare la colpevolezza dell’imputato.

Se non ci dovesse riuscire, lo stesso andrà mandato assolto.

In che cosa consiste il procedimento probatorio

La legge attribuisce all’acquisizione delle prove un momento specifico.

Stiamo parlando del dibattimento, durante il quale avviene l’istruttoria processuale.

Questa è la fase dedicata in un primo momento all’ammissione, e in un secondo momento all’acquisizione delle prove richieste dalle parti.

A norma dell’articolo 493 del codice di procedura penale, quando il dibattimento si apre, le parti, vale a dire, il magistrato del pubblico ministero, la difesa della costituita parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria se presenti, e la difesa dell’imputato, chiedono al giudice l’ammissione dei propri mezzi di prova.

Il giudice, una volta che valuta la pertinenza e l’utilità dei mezzi di prova indicati, li ammette e dichiara l’apertura del dibattimento.

L’ammissione delle prove costituisce il momento nel quale gli elementi di prova raccolti dalle parti a sostegno delle diverse tesi entrano nel processo.

A norma dell’articolo 190 del codice di procedura penale, il giudice ammette una prova quando è pertinente, vale a dire relativa al fatto contestato all’imputato, quando è legale, vale a dire non vietata dalla legge, ad esempio un’intercettazione raccolta senza l’autorizzazione del magistrato, quando non è superflua e rilevante, deve essere importante per la dimostrazione della tesi prospettata, non abbondante o inutile.

Il giudice del dibattimento, nella fase di ammissione della prova, ignora i risultati delle indagini svolte dal pubblico ministero, ed eventualmente, dalla difesa).

In che cosa consiste la lista dei testi

A norma dell’articolo 468 del codice di procedura penale, le parti hanno un dovere di lealtà reciproca, che si concretizza nell’obbligo di depositare la lista dei testi, dei periti e dei consulenti tecnici dei quali si chiederà l’ammissione al giudice, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento.

In gergo giuridico si parla di obbligo di discovery, vale a dire dell’obbligo di fare vedere le carte prima che inizi il processo.

Prendendo in prestito dalle cronache giuridiche la frase che segue, se il processo penale può essere paragonato ad un duello tra toghe, non può al contrario essere equiparato a una partita a poker.

Pubblico ministero e difesa non possono bluffare e dovranno depositare in cancelleria la lista con i nomi delle persone che vogliono sentire prima rispetto alla data dell’udienza fissata.

La lista da depositare è relativa esclusivamente alle persone, testimoni, periti e consulenti tecnici, non anche agli altri mezzi di prova, di conseguenza, nella lista non si dovranno indicare anche i documenti che si vorranno produrre in giudizio.

In che cosa consiste il diritto alla prova contraria 

Alla prima udienza davanti al giudice le parti possono chiedere l’ammissione dei loro mezzi di prova, restando fermo l’obbligo di depositare, almeno sette giorni prima, la lista dei testimoni.

Il giudice valuterà se le prove siano opportune, ammettendole o rifiutandole con ordinanza.

La legge prevede espressamente il diritto alla prova contraria, vale a dire il diritto di ognuna delle parti, pubblico ministero e difesa dell’imputato, a chiedere l’ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti che costituiscono oggetto delle prove a carico.

Al contrario il pubblico ministero, ha il diritto alle prove a carico dell’imputato sui fatti che costituiscono oggetto delle prove a discarico (art. 495 c.p.p.).

Mentre le prove delle quali si è scritto in precedenza sono dirette, nel senso che sono rivolte in modo diretto a provare la colpevolezza (quelle del p.m.) o l’innocenza (quelle della difesa) dell’imputato, la prova contraria è rivolta a smentire quella della controparte.

La prova contraria ha in oggetto la prova avversaria, la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato sono esclusivamente il risultato mediato di questo tipo di prova.

Ad esempio:

Il pubblico ministero chiede e ottiene l’ammissione di una persona, che, durante la deposizione, dice di avere visto l’imputato commettere il reato che gli viene contestato.

La difesa dell’imputato, può provare che in realtà il testimone non poteva avere visto l’imputato perché si trovava altrove.

A questo punto chiede al giudice di essere ammesso a sentire una terza persona che potrebbe smentire il testimone.

La terza persona, rappresenta la prova contraria a quella del pubblico ministero.

La prova è indiretta perché non è relativa all’imputato, ma un testimone che lo accusava.

In che cosa consistono le prove nel processo penale

Il codice di procedura penale disciplina in modo unitario le prove nel processo penale, che definisce tecnicamente mezzi di prova.

Vengono chiamati mezzi di ricerca della prova quelli finalizzati a rintracciare la prova stessa.

Ne costituiscono esempi le perquisizioni, le ispezioni, le intercettazioni.

Le prove nel processo penale sono la testimonianza, l’esame delle parti, il confronto, le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali, la perizia, i documenti, delle quali si parlerà in seguito in modo specifico.

A queste prove, chiamate “tipiche”, vale a dire previste nel dettaglio dalla legge, si affiancano le prove “atipiche”, vale a dire idonee di assicurare l’accertamento dei fatti oggetto del processo.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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