Il medico reperibile che rifiuta di recarsi in ospedale è colpevole di omissione di atti d’ufficio

Redazione 18/03/13
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 12376 del 15 marzo 2013 i giudici di legittimità hanno confermato la condanna a carico di un sanitario che, raggiunto al telefono, si era rifiutato di recarsi in ospedale escludendo l’urgenza dell’intervento richiesto.

Ad avviso della Cassazione al medico reperibile è impedito di effettuare una valutazione circa la necessità della sua presenza in ospedale, dal momento che il servizio di pronta disponibilità esiste proprio per garantire un’assistenza sanitaria più efficace. Quindi, una volta ricevuta la telefonata del collega che gli prospettava l’urgenza del caso, senza dubbio il medico avrebbe dovuto precipitarsi in reparto di cardiochirurgia per prestare le cure al giovane ricoverato al pronto soccorso: invece, l’uomo aveva ritenuto di non dovere intervenire date le condizioni critiche del paziente.

La condotta, avvisano i giudici, oltre ad integrare un illecito penale, è una violazione dell’articolo 17 CCNL e, pertanto, rileva anche sotto il profilo deontologico.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 348/1983 il sanitario, una volta avvertito dai colleghi, deve poter essere in grado di raggiungere il reparto entro i tempi tecnici necessari per visitare il malato; in caso di rifiuto, la responsabilità penale non risulta tecnicamente connessa all’effettiva necessità prospettatagli per telefono. Inutile, quindi, per il medico sindacare i presupposti dell’emergenza: la sola cosa che conta è la violazione dell’obbligo di recarsi in ospedale.

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