Il diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine rappresenta un diritto fondamentale, riconosciuto come tale dalle Convenzioni internazionali e dal Diritto italiano

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La preminenza del diritto del minore a vivere e crescere nella sua famiglia di origine ex art. 1 L. n. 183/1984 (nel testo novellato dalla legge n. 149/2001), quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psico-fisico, mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere, ove possibile, situazioni di difficoltà e di disagio familiare ed implica che, se la funzione genitoriale non è irrecuperabilmente compromessa, l’adottabilità del minore non può essere pronunciata in assenza di una preventiva verifica della possibilità di recupero di tale funzione.

Accertamento che deve compiersi attraverso l’istituzione di un valido progetto programmato e posto in essere dalle autorità pubbliche competenti, progetto che il giudice ha il dovere di valutare e monitorare nella sua esecuzione, sino alla decisione finale del procedimento.

E’ sulla base di tali principi e criteri che piazza Cavour, con sentenza del 07 ottobre 2014 n. 21110, accoglieva il ricorso di una coppia di genitori bengalesi che impugnavano il provvedimento emesso dal TM di Torino, confermato dalla Corte di Appello di Torino, con cui si dichiarava lo stato di adottabilità del figlio minore perché esposto ad un gravissimo rischio sanitario da parte della madre che aveva negato la sua sieropositività e interrotto i rapporti con il reparto malattie infettive dell’Ospedale, rifiutandosi, altresì, di vivere in comunità con il bambino e le sue due sorelline, dichiarate adottabili dal TM di Torino con altra sentenza confermata dalla Corte di Appello, ritenendo che tali genitori non potevano offrire uno spazio affettivo perché privi di capacità genitoriale

Si costituiva, altresì, con controricorso il Curatore speciale del minore che eccepiva l’inammissibilità dell’atto introduttivo, oltre a contestarne la fondatezza.

Preliminarmente, i giudici del Palazzaccio precisano che “la situazione di abbandono” ricorre sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i Servizi sociali, il cui compito è quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicchè la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (Cass. Civ. sez. I, n. 7115 del 29 marzo 2011).

Circostanze che, nel caso di specie, non appaiano essersi verificate in assenza di condizioni essenziali che, sole, possono consentire al giudice di escludere l’interesse del minore alla permanenza nel contesto familiare di origine, all’esito di una rigorosa verifica delle potenzialità di recupero della capacità genitoriale.

Ed invero, di fatto, non solo la procedura di accertamento dello stato di abbandono e per la dichiarazione di adottabilità si è svolta in maniera particolarmente rapida, in quanto il minore è stato inserito in una famiglia avente i requisiti per la sua futura ed eventuale adozione con il decreto di apertura della procedura stessa, ma i Servizi sociali hanno ristretto in maniera irragionevole e poco rispettosa per le esigenze dei genitori, i tempi e le modalità degli incontri, rendendo, concretamente, molto difficile per i genitori avviare una relazione con il proprio figlio, inserito sin dalla nascita in comunità, compromettendo in radice una adeguata valutazione delle capacità genitoriali e delle potenzialità di recupero che costituiscono il presupposto richiesto dalla legge per poter dichiarare nell’interesse del minore la rescissione del suo legame con i genitori.

Va da sé che compito del Servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove, possibile, e che, solo per altro verso, ricorrerebbe la “situazione di abbandono”.

Tutti motivi che hanno condotto Piazza Cavour ad accogliere il ricorso dei genitori, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Zecca Maria Grazia

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