Il Consiglio Europeo -Scheda di Diritto

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Il Consiglio europeo è un organismo collettivo che definisce “le priorità e gli indirizzi politici” dell’Unione Europea ed esamina le questioni del processo di integrazione.
Comprende i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri dell’Unione Europea, con il Presidente del Consiglio Europeo e il Presidente della Commissione Europea.
Il Consiglio è diventato una delle istituzioni dell’Unione Europea e ha un Presidente, eletto per due anni e mezzo.
Dal 2017 ha la propria sede principale nel Palazzo Europa e una sede secondaria nel Palazzo Justus Lipsius, entrambi situati nel Quartiere europeo di Bruxelles.
Non deve essere confuso con il Consiglio dell’Unione Europea, che detiene il potere legislativo dell’Unione al pari del Parlamento Europeo.
Non deve essere confuso neanche con il Consiglio d’Europa, che è un’organizzazione internazionale indipendente dall’Unione Europea.

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Indice

1. Le origini del Consiglio europeo


Il Consiglio Europeo nasce dalla prassi instaurata dal 1961 di tenere riunioni informali e senza una cadenza prestabilita tra i Capi di Stato e di Governo dei paesi che aderivano alle comunità (cd. vertici europei).
La finalità era di riunirsi fuori del contesto comunitario, a livello di conferenza internazionale per dare un altro impulso alla cooperazione politica, indipendentemente dalle formalità e lungaggini del procedimento comunitario.
Nell’ultimo di questi vertici, fu deciso di tenere regolarmente riunioni di Capi di Stato e di Governo chiamandole Consigli Europei, con ,o scopo di approfondire l’esame delle questioni relative alla costruzione europea e dare più coesione alle iniziative della Comunità.
Successivamente si tenne a Dublino il Consiglio inaugurale.
Le regole di funzionamento, all’inizio non previste dai trattati, con l’andare del tempo hanno assunto un carattere più formale e sono state definite durante alcune riunioni dello stesso.
Nei trattati comunitari il Consiglio Europeo figura per la prima volta con l’Atto Unico Europeo, entrato in vigore l’1 luglio 1987, che all’articolo 2  ha consacrato giuridicamente la composizione e la cadenza delle riunioni, non inserendolo nell’architettura comunitaria e non disciplinandone competenze e atti.
Con il Trattato di Maastricht (art. 4) è cambiata la qualificazione giuridica di questa istanza, che è divenuta a pieno titolo organo dell’Unione Europea, mentre il Trattato di Amsterdam ne ha reso più incisiva e ampia l’azione.
È rimasta la natura giuridica anomala e ambigua del Consiglio, perché la sua creazione non era stata prevista nei trattati istitutivi della comunità.
Se da un lato la volontà politica degli Stati membri di creare uno strumento flessibile, capace di agire liberamente fuori degli schemi istituzionali comunitari aveva permesso a quest’organo di agire spesso in modo efficace per lo sviluppo del processo comunitario (passaggio alla fase definitiva del mercato comune, risorse proprie, sistema monetario, negoziato per l’adesione di altri Stati, elezione diretta del Parlamento), dall’altro non era sottoposto alle regole procedurali dei trattati istitutivi né a limiti di competenza.
Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, diventa un organo dell’Unione Europea, e al Consiglio Europeo viene attribuita la funzione di organo di indirizzo politico.
Dal 2017 ha la propria sede principale nel Palazzo Europa e una sede secondaria nel Palazzo Justus Lipsius, a Bruxelles.

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2. Le competenze e i limiti


Avendo il Consiglio Europeo il compito di dettare degli orientamenti ai quali gli organi dell’Unione Europea si devono uniformare, a causa della generalità degli orientamenti.
Di solito c’è un ampio margine di discrezionalità nell’attuazione degli stessi
L’assenza di orientamenti in alcuni ambiti da parte del Consiglio Europeo non costituisce sempre ostacolo all’esercizio di attività delle istituzioni dell’Unione Europea, a patto che vengano rispettati i trattati comunitari.
Le materie per le quali il Consiglio Europeo ha una competenza esclusiva nella definizione degli orientamenti e delle strategie comuni, sono la politica estera e la sicurezza comune (PESC).
Spetta al Consiglio dell’Unione Europea sviluppare nel dettaglio gli orientamenti e le strategie dettate dal Consiglio Europeo.
In altri ambiti, il Consiglio Europeo ha un ruolo molto marginale e gli orientamenti forniti dagli stessi non risultano vincolanti o determinanti per l’attività delle istituzioni dell’Unione Europea.
Gli ambiti in questione sono quelli della giustizia e quelli della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Un’importante funzione assegnata al Consiglio Europeo è data dall’articolo 29 del Trattato sull’Unione Europea, in relazione al quale lo stesso “adotta decisioni che definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica.
Gli Stati membri provvedono in modo che le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell’Unione”.
Le decisioni del Consiglio Europeo hanno vietato esportazioni, investimenti, finanziamenti o cooperazioni in alcuni campi e nei confronti di alcuni paesi come ad esempio la Siria.

3. La composizione e il funzionamento


Il Consiglio Europeo è composto dai Capi di Stato e di Governo dei paesi membri dell’Unione Europea e dal Presidente del Consiglio Europeo che ne presiede le sessioni.
Partecipa senza diritto di voto il Presidente della Commissione Europea.
La scelta tra Capo di Stato e di Governo, come rappresentante dello Stato membro nelle sedute del Consiglio Europeo, è definita dall’ordinamento del singolo Stato in relazione alle particolarità del sistema istituzionale, e per questo motivo, in rappresentanza dell’Italia prende parte alle riunioni il Presidente del Consiglio dei Ministri, Capo di Governo, mentre in rappresentanza della Francia il Presidente della Repubblica, Capo di Stato.
Attualmente i Paesi rappresentati nel Consiglio Europeo dai propri Capi di Stato sono Francia, Romania e Lituania (repubbliche semipresidenziali) e Cipro (repubblica presidenziale), Portogallo e Polonia, anche avendo un assetto semipresidenziale, sono rappresentati dal Capo di Governo.
Se l’ordine del giorno lo dovesse richiedere, i membri del Consiglio Europeo si possono fare assistere da un Ministro e, in relazione al Presidente della Commissione, da un Membro della stessa.
Partecipa ai lavori anche l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
A norma dell’articolo 15 Paragrafo 4 del Trattato sull’Unione Europea, che recepisce la prassi precedente, la regola per adottare le delibere del Consiglio Europeo è il consensus, salvo diversa disposizione dei Trattati.
Sono previsti casi nei quali è richiesta una delibera unanime (constatazione di una grave violazione da parte di uno Stato membro dei valori contemplati nell’art. 2 TUE, ai sensi dell’art.7 dello stesso trattato), o adottata a maggioranza qualificata (elezione del Presidente del Consiglio Europeo art. 15 TUE, proposta al Parlamento Europeo di un candidato Presidente della Commissione), o a maggioranza semplice (adozione del proprio regolamento interno art. 235 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).
L’attuale Presidente del Consiglio Europeo è Charles Michel.

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Compendio di Diritto dell’Unione europea

Il volume risponde all’esigenza di disporre di un testo di rapida consultazione in cui reperire le principali fonti del diritto dell’Unione europea. In particolare, l’opera esamina le disposizioni espresse dai Trattati e affronta il ruolo delle singole istituzioni dell’Unione. Ampio spazio è dedicato ai profili evolutivi dell’integrazione europea, alla natura dell’Unione europea e ai rapporti tra il diritto dell’Unione e il diritto nazionale, ripercorrendo il percorso interpretativo offerto dalla Corte di giustizia. Viene trattata anche la materia della tutela dei diritti umani in ambito europeo e vengono affrontate le principali politiche dell’Unione. Sono analizzati vari aspetti operativi che consentono di ottenere informazioni pratiche sulle diverse tipologie di procedure che si svolgono dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione. È presente un glossario utile per disporre di una rapida panoramica della materia.  Andrea Sirotti GaudenziÈ avvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui «I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo», «Il nuovo diritto d’autore», «Manuale pratico dei marchi e brevetti», «Trattato pratico del risarcimento del danno», «Codice della proprietà industriale». Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate. Collabora stabilmente con «Guida al Diritto» del Sole 24 Ore.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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