La Corte di Giustizia dell’Unione Europea

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La Corte di giustizia dell’Unione Europea è un’istituzione dell’Unione Europea con sede in Lussemburgo, presso le torri omonime.
 Ha il compito di garantire l’osservanza del diritto comunitario nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati fondativi dell’Unione Europea.

Indice

1. Le origini

Il 18 aprile 1951, al momento della firma del Trattato di Parigi istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), i sei Stati membri fondatori (Belgio, Germania Ovest, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) decisero di creare un organo giurisdizionale incaricato di garantire il rispetto del Diritto Comunitario, di farlo applicare in modo uniforme dagli Stati membri e di risolvere le controversie provocate dalla sua applicazione, la Corte di Giustizia della CECA.
 Il primo presidente della Corte di Giustizia (dal 1952 al 1958) è stato l’italiano Massimo Pilotti.
 Il 25 marzo 1957, i Trattati di Roma istitutivi della Comunità Economica Europea (CEE) e la Comunità Europea dell’Energia Atomica (EURATOM) crearono un altro organo giurisdizionale, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE), comune alle tre Comunità (CECA, CEE, EURATOM).
In seguito al Trattato di Lisbona, la Corte ha cambiato il nome in Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE). 
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2. Le competenze e i poteri

Nell’ambito della sua missione, la Corte è stata dotata di ampie competenze giurisdizionali, che esercita nell’ambito delle varie categorie di ricorsi.
La Corte è, in particolare, competente a pronunciarsi sui ricorsi di annullamento o per carenza presentati da uno Stato membro o da un’istituzione, sui ricorsi per inadempimento diretti contro gli Stati membri, sui rinvii pregiudiziali e sulle impugnazioni delle decisioni del Tribunale.
Questi suoi poteri sono applicati in diverse forme.
 Con il ricorso per inadempimento (ex art. 258 TFUE) la Corte controlla il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi sanciti dai Trattati e dagli Atti di Diritto Derivato.
Il ricorso alla Corte di Giustizia è preceduto da un procedimento preliminare (la cd. procedura di infrazione) avviato dalla Commissione, nel corso del quale lo Stato membro ha la possibilità di rispondere alle accuse.
Se il procedimento non porta lo Stato membro a mettere fine all’inadempimento, viene presentato alla Corte di Giustizia un ricorso per violazione del Diritto dell’Unione Europea, proposto dalla Commissione oppure da un altro Stato membro.
Se la Corte accerta l’inadempimento, lo Stato è tenuto a porvi subito fine.
Se lo Stato non ottempera alla sentenza della Corte, la Commissione può avviare un’altra procedura di infrazione che può portare a un deferimento dello Stato di fronte alla Corte di Giustizia, la quale, se accerta l’nadempimento (mancata esecuzione della sentenza precedente), condanna lo Stato al pagamento di un’ammenda.
 Con il ricorso per annullamento (ex art. 263 TFUE) il ricorrente chiede alla Corte l’annullamento di un atto legislativo di un’istituzione dell’Unione Europea.
Il ricorso per annullamento può essere proposto dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione Europea o da un privato se l’atto gli interessa in modo diretto.
Nello stesso la Corte è chiamata a valutare la legittimità degli atti posti in essere dalle istituzioni dell’Unione  Europea (Consiglio, Parlamento Europeo, Commissione, BCE) e, in particolare, si pronuncia in relazione a vizi di incompetenza, violazione di forme sostanziali, violazione dei trattati e di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, sviamento di potere.
 Con il ricorso per carenza (ex art. 265 TFUE) la Corte di Giustizia e il Tribunale vagliano la legittimità dell’inerzia delle istituzioni dell’Unione Europea.
Il ricorso può essere presentato esclusivamente dopo che l’istituzione è stata invitata all’azione.
Una volta accertata l’illegittimità dell’omissione, spetta all’istituzione interessata mettere fine alla carenza con misure adeguate.
  Con il ricorso per risarcimento danni, la Corte e il Tribunale sono chiamati a giudicare in materia di responsabilità extracontrattuale relativa ai danni causati dalle istituzioni o dagli agenti dell’Unione Europea nell’esercizio delle loro funzioni.
A questa procedura ricorre l’individuo che lamenti un pregiudizio subito e che voglia ottenere riparazione del danno chiamando la CGUE a giudicare sul caso.
La caratteristica della stessa consiste nella completa autonomia e indipendenza dalle procedure di ricorso per annullamento e ricorso per carenza.
  Con il rinvio pregiudiziale (ex art. 267 TFUE) un giudice di un Tribunale Nazionale di uno Stato membro dell’Unione Europea può, o, nel caso nel quale si tratti di decisione pendente davanti a un organo giurisdizionale contro la quale non è ammesso ricorso giurisdizionale nel diritto del luogo, deve chiedere alla Corte di precisare una questione relativa all’interpretazione o alla validità di un Atto di Diritto Europeo.
La risposta della Corte, attraverso una sentenza giuridicamente vincolante, è l’nterpretazione ufficiale della questione e come tale vale per gli Stati membri.
 Con la procedura di impugnazione la Corte statuisce sui ricorsi contro le sentenze del Tribunale di primo grado.
Se l’impugnazione è fondata, la Corte annulla la sentenza del Tribunale (con o senza rinvio degli atti al Tribunale stesso), altrimenti la conferma.
  Con il riesame la Corte, quando ricorra un grave rischio per l’unità o la coerenza del Diritto dell’Unione, può eccezionalmente decidere della legittimità delle decisioni con le quali il Tribunale, giudicando in secondo grado, statuisce sui ricorsi contro le decisioni del Tribunale della Funzione Pubblica.

3. Il funzionamento

La Corte segue grosso modo le procedure dei Tribunali Nazionali.
In caso di ricorso diretto, lo stesso viene notificato alla parte avversa e vengono designati dalla Corte un giudice relatore e un avvocato, incaricati di seguire lo svolgimento della causa.
Se le parti richiedono che si tenga un’udienza dibattimentale pubblica, il giudice relatore riassume, in una relazione di udienza, i fatti e le argomentazioni delle parti e degli eventuali partecipanti.
La relazione viene resa pubblica durante l’udienza, durante la quale i giudici e l’avvocato possono rivolgere alle parti le domande che ritengono opportune.
Dopo qualche settimana, e sempre in udienza pubblica, l’avvocato, se la causa presenta altre questioni di diritto, presenta le proprie conclusioni alla Corte di Giustizia, proponendo in completa indipendenza la soluzione che a suo parere dev’essere data.
 Successivamente i giudici deliberano sulla base di un progetto di sentenza steso dal giudice relatore. Ogni giudice può proporre modifiche.
Una volta adottata, la sentenza viene pronunciata in udienza pubblica.
In caso di rinvio pregiudiziale, presentabile esclusivamente da un giudice di un Tribunale Nazionale, la Corte fa pubblicare la questione sulla Gazzetta Ufficiale dando due mesi di tempo in modo che le parti interessate, gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione Europea presentino i propri pareri sulla questione.
Nel corso dell’udienza pubblica gli stessi soggetti possono esporre i propri pareri oralmente. Successivamente alla presentazione delle conclusioni dell’avvocato, i giudici si riuniscono per deliberare.
La sentenza è pronunciata in pubblica udienza e trasmessa dal cancelliere al giudice nazionale, agli Stati membri e alle istituzioni interessate.
 La lingua di lavoro della Corte di Giustizia dell’Unione Europea è il francese.  

4. La composizione e la struttura

La Corte è composta da un giudice per ogni Stato membro, assistiti da undici avvocati.
I giudici e gli avvocati sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri con mandato di sei anni, rinnovabile.
Sono scelti tra i giuristi di notoria competenza o che hanno i requisiti per ricoprire le più alte funzioni giurisdizionali nei paesi di appartenenza.
I giudici della Corte designano tra loro il Presidente con un mandato di tre anni, rinnovabile.
Gli avvocati sono undici e hanno il compito di presentare pubblicamente, in piena imparzialità e indipendenza, delle conclusioni sulle cause più importanti.
La Corte si può riunire in seduta plenaria, in grande sezione (quindici giudici) o in sezioni composte da cinque o tre giudici.
Si riunisce in grande sezione quando lo richiede uno Stato membro o un’istituzione parte della causa, nonché per trattare cause molto complesse o importanti.
Le altre cause vengono trattate dalle sezioni di cinque o di tre giudici.
La Corte si riunisce in seduta plenaria in casi molto eccezionali tassativamente previsti dai trattati e quando la Corte ritiene che una causa rivesta un’eccezionale importanza.
Il quorum della seduta plenaria è di quindici giudici.

Dott.ssa Concas Alessandra

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