Inquadramento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea

Fabio Cacurri 24/01/23

Indice

2. Organo giurisdizionale remittente

3. Rilevanza

  1. [1]

    Art.19 del Trattato dell’Unione Europa:
    1. La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati.
    Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.
    2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati
    generali.
    Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.
    I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
    3. La Corte di giustizia dell’Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:
    a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un’istituzione o da una persona fisica o giuridica;
    b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull’interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;
    c) negli altri casi previsti dai trattati.

  2. [2]

    Il “mercato comune” previsto dal Trattato CECA di Parigi venne inaugurato il 10 febbraio 1953 per il carbone e il ferro e il 1º maggio seguente per l’acciaio. Il Trattato aveva una durata di 50 anni ed ha avuto termine il 23 luglio del 2002. La CECA successivamente divenne parte dell’Unione Europea.

  3. [3]

    Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”), da ultimo modificato dall’articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, su G.U. n. 185 dell’8-8-2008 – Suppl. ordinario n. 188, è, accanto al trattato sull’Unione europea (TUE), uno dei trattati fondamentali dell’Unione Europea (UE). Assieme costituiscono le basi fondamentali del diritto primario nel sistema politico dell’UE: secondo l’articolo 1 del TFUE, i due trattati hanno pari valore giuridico e vengono definiti nel loro insieme come “i trattati”. Talora vengono indicati anche come “diritto costituzionale europeo”, sebbene, formalmente, siano trattati internazionali tra gli Stati membri dell’UE.

  4. [4]

    M.T. D’ALESSIO – N. PECCHIOLI, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e rinvio pregiudiziale: la logica fuzzy della Corte di Giustizia, in Riv. It. Dir. Pubbl. com., 1998, p. 699.

Fabio Cacurri

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