I requisiti di ordine morale devono essere posseduti sia dalla Società consortile che dalle imprese concretamente incaricate dell’esecuzione dell’appalto

Lazzini Sonia 21/10/10
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Allorché una società consortile prenda parte ad una gara pubblica occorre distinguere tra i requisiti generali per la partecipazione alle procedure rilevanti sotto l’aspetto dell’ordine pubblico economico (attinenti, in particolare, all’idoneità morale e professionale dell’esecutore e all’assenza di procedure concorsuali in itinere) ed i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnica riferiti alla singola procedura,

mentre quelli del secondo tipo possono essere riferiti senz’altro alla società consortile, i requisiti inerenti all’ordine pubblico economico devono essere posseduti anche dalle imprese concretamente incaricate dell’esecuzione della prestazione (stante la pregnanza dell’interesse pubblico alla moralità e all’affidabilità in senso assoluto del soggetto chiamato all’esecuzione dell’appalto), pena la possibilità per gli operatori sprovvisti di requisiti di aggirare mediante un agevole espediente (l’aggregazione in forma di società consortile) delle inderogabili prescrizioni fondamentali per le procedure dell’evidenza pubblica

il ricorso all’art. 46, d.lg. n. 163 del 2006 è pacificamente ammesso per precisare il contenuto di documentazione in possesso della stazione appaltante prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e non nel caso di dichiarazioni o documentazioni totalmente omesse, come nell’ipotesi di specie.

i requisiti di idoneità tecnica per l’ammissione alle gare devono essere posseduti e comprovati dai Consorzi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera e all’organico medio annuo, i quali solo sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stata esclusa dalla gara indetta dall’Autorità resistente per l’affidamento del servizio di riscossione e rendicontazione dei contributi versati a favore della suddetta Autorità.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara – Difetto di motivazione – Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche – Difetto di istruttoria – Contraddittorietà – Perplessità; Carenza e/o erroneità dei presupposti;

2) Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Contraddittorietà – Perplessità – carenza e/o erroneità dei presupposti;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del D.lgvo n.143/2006.

Successivamente con motivi aggiunti ha impugnato la nota dell’Autorità de qua del 7 dicembre 2009 con cui è stata comunicata l’avvenuta aggiudicazione della suddetta gara alla società controinteressata, nonchè la delibera del 2 e 3 dicembre 2009 con cui il Consiglio della menzionata Autorità ha approvato gli atti di gara, deducendo i seguenti motivi di doglianza:

4) Violazione e falsa applicazione della’art.86, comma 3, del D.lgvo n.163/2006; Omesso espletamento della verifica di anomalia; Carenza di motivazione; Eccesso di potere; Illogicità manifesta; Irragionevolezza;

5) Violazione e falsa applicazione dell’art.75 del D.lgvo n.163/2006; Violazione e falsa applicazione del punto 8. A) del Disciplinare di gara; Violazione della par condicio.

Si è costituita l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Si è pure costituita la spa LIS Finanzia, aggiudicataria dell’appalto in questione, la quale:

a) ha confutato analiticamente la fondatezza della dedotte doglianze richiamando a sostegno delle proprie argomentazioni copiosa ed anche recentissima giurisprudenza in materia;

b) ha proposto ricorso incidentale contestando la mancata esclusione della ricorrente dalla gara per ulteriori motivi, e deducendo a tal fine le seguenti doglianze:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art.35 del D.lgvo n.163/2007 e del disciplinare di gara, pag.9 sub lett.d); violazione della par condicio;

II) Violazione e falsa applicazione dell’art.38 del D.lgvo n.163/2006 e del disciplinare di gara (punto 5, pag.8, sub lettera b); violazione della par condicio;

III) Violazione e falsa applicazione dell’art.38, lett.c) del D.lgvo n.163/2006 e del disciplinare di gara, pag. 18, sub N.B.I e N.B.2; Violazione della par condicio;

IV) Violazione e falsa applicazione dell’art.75 del D.lgvo n.163/2006 e del punto 8.A del disciplinare di gara; Violazione della par condicio.

Alla pubblica udienza del 15 luglio 2010 il ricorso è stato assunto in decisione.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stata esclusa dalla gara indetta dall’Autorità resistente per l’affidamento del servizio di riscossione e rendicontazione dei contributi versati a favore della suddetta Autorità.

La gravata esclusione è stata disposta in quanto la Ricorrente, la quale aveva presentato domanda di partecipazione alla gara de qua come impresa singola producendo la dichiarazione di cui all’art.38 del D.lgvo n.163/2006 solamente per i propri legali rappresentanti, in sede di offerta tecnica aveva precisato che per l’espletamento del servizio oggetto della gara si sarebbe avvalsa dell’attività delle proprie consorziate BETA spa e ETA spa per le quali non aveva prodotto le dichiarazioni di cui al ripetuto art.38, per cui l’Autorità l’ha esclusa in applicazione della disposizione del disciplinare di gara (pag.18 N.B.1) la quale stabiliva che in caso di consorzi di cui all’art.34, comma1, lett.d) e c) del Codice dei contratti, le dichiarazioni de quibus dovevano essere rese anche dal legale rappresentante delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell’appalto.

Con il primo motivo di doglianza è stata contestata la legittimità dell’impugnata determinazione sul presupposto che la richiamata prescrizione del disciplinare si riferiva unicamente ai consorzi di cui all’art.34 lett.b) e c) – consorzi di cooperative e consorzi stabili – con la conseguenza che la ricorrente, che era una società consortile per azioni, non rientrava nell’ambito applicativo della ripetuta disposizione, bensì in quello previsto dal N.B.2, il quale con riferimento agli altri tipi di società stabiliva che le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art.38 del Codice, lett. b) e c) dovevano essere rese dagli amministratori con poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico.

La fondatezza della prospettazione ricorsuale è stata confutata da entrambe le parti resistenti, le quali hanno fatto presente che la società consortile doveva essere equiparata ai consorzi stabili e, pertanto, era soggetta alla disciplina di gara stabilita per questi ultimi.

La doglianza in trattazione non è suscettibile di favorevole esame.

In merito il Collegio intende uniformarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il quale da ultimo con la recente sentenza n. 6635/2009, resa dalla sez.V del Consiglio di Stato, ha affermato che “entrambe le figure giuridiche – il consorzio semplice e la società consortile – si caratterizzano per avere la medesima finalità, e cioè quella di dare luogo ad un’altra figura soggettiva alla quale affidare alcuni compiti della propria vita imprenditoriale; la scelta se procedere a tale istituzione con l’istituzione di un consorzio, dotato di autonomia (di quell’autonomia che gli viene conferita) ma non di personalità giuridica, ovvero mediante una più compiuta figura soggettiva, la società consortile per azioni, dotata di propria personalità giuridica e capace di assumere in proprio obbligazioni, è una scelta operativa che non incide sulla natura consortile dell’ente, in quanto si tratta della stessa finalità giuridica del conferimento ad un organo terzo di alcune proprie facoltà imprenditoriali”, con la conseguenza, rilevante per la controversia in esame, che, come affermato dalla sez.I di questo Tribunale con sentenza n.8229/2004, allorché una società consortile prenda parte ad una gara pubblica occorre distinguere tra i requisiti generali per la partecipazione alle procedure rilevanti sotto l’aspetto dell’ordine pubblico economico (attinenti, in particolare, all’idoneità morale e professionale dell’esecutore e all’assenza di procedure concorsuali in itinere) ed i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnica riferiti alla singola procedura, dato che, mentre quelli del secondo tipo possono essere riferiti senz’altro alla società consortile, i requisiti inerenti all’ordine pubblico economico devono essere posseduti anche dalle imprese concretamente incaricate dell’esecuzione della prestazione (stante la pregnanza dell’interesse pubblico alla moralità e all’affidabilità in senso assoluto del soggetto chiamato all’esecuzione dell’appalto), pena la possibilità per gli operatori sprovvisti di requisiti di aggirare mediante un agevole espediente (l’aggregazione in forma di società consortile) delle inderogabili prescrizioni fondamentali per le procedure dell’evidenza pubblica”.

Da rigettare è anche il secondo motivo di doglianza con cui è stata prospettata l’illegittimità della gravata determinazione di esclusione, adottata successivamente all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, per violazione del principio secondo cui la valutazione circa la sussistenza dei requisiti partecipativi debba avvenire in una fase antecedente all’apertura delle offerte presentate.

In merito il Collegio che osserva che la esclusione de qua non poteva in alcun modo essere adottata prima dell’apertura della offerta tecnica, giacchè solamente con l’apertura di quest’ultima la stazione appaltante ha avuto modo di appurare che la società ricorrente, contrariamente a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione in cui aveva affermato di partecipare come impresa singola, ha fatto presente che nello svolgimento del servizio in questione si sarebbe avvalsa dell’attività delle due società consorziate, con la conseguenza che la mancata produzione della prescritta documentazione si è evidenziata solamente in tale momento.

Pure infondata è la terza ed ultima doglianza dedotta in via principale con cui è stata prospettata la violazione dell’art.46 del D.lgvo n.163/2006, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, atteso che, come chiarito dalla sterminata giurisprudenza in materia (ex plurimis Tar Valle d’Aosta n.98/2009; Tar Sicilia, Catania, n. 1287/2010; Tar Lazio, sez.II; n.8425/2008) il ricorso all’art. 46, d.lg. n. 163 del 2006 è pacificamente ammesso per precisare il contenuto di documentazione in possesso della stazione appaltante prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e non nel caso di dichiarazioni o documentazioni totalmente omesse, come nell’ipotesi di specie.

Il rigetto delle doglianze dedotte avverso il gravato provvedimento di esclusione rende inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale con le quali sono state prospettate ulteriori cause di esclusione dell’offerta della società ricorrente; nondimeno il Collegio intende procedere all’esame, data la rilevanza dello stesso, del primo motivo di doglianza dedotto in via incidentale con cui è stato fatto presente che Ricorrente doveva essere esclusa in quanto non aveva ” nè dichiarato nè comprovato in capo a se medesima, il possesso di tutti i requisiti di capacità tecnico- economica richiesti dal disciplinare (fatta eccezione per il solo fatturato specifico), essendosi limitata a riportare nella propria dichiarazione quelli appartenenti alla consorziata BETA spa”.

La dedotta doglianza è suscettibile di favorevole esame.

In merito deve essere rilevato che:

a) il punto d) della pag. 9 del Disciplinare di gara prevedeva che ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del d.lgvo n.163/2006 si applicavano le disposizioni di cui all’art.35 del citato decreto lgvo, ai sensi del quale i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei predetti soggetti devono essere comprovati e posseduti dagli stessi;

b) come affermato dal questo Tribunale con sentenza della Sezione III ter n.11482/2009 – relativamente ad una vicenda contenziosa ove risultava come parte intimata la consorziata Poste Italiana spa e nella quale si doveva valutare se un Consorzio stabile – al quale deve essere equiparato la società consortile per azioni – poteva partecipare ad una gara pubblica avvalendosi del requisiti finanziari delle proprie consorziate – “A questo interrogativo sia il giudice di appello (sez. V, 22 dicembre 2008 n. 6498 seppure con riferimento ai requisiti di qualificazione) che l’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici (delibera n. 123 del 20 dicembre 2006 e i pareri nn. 39 del 14 febbraio 2008 e 107 del 2008) hanno dato risposta negativa sull’assunto che l’art. 36 del Codice dei contratti si riferisce alle sole gare per l’affidamento di appalti di lavori, mentre negli altri casi (appalti servizi e forniture) si applica il precedente art. 35, secondo cui i requisiti di idoneità tecnica per l’ammissione alle gare devono essere posseduti e comprovati dai Consorzi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera e all’organico medio annuo, i quali solo sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Aggiungasi che il richiamo al settimo comma dell’art. 36 – che prevede la possibilità per i consorzi stabili di qualificarsi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate – più volte effettuato dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi difensive, appare comunque irrilevante non solo per quanto affermato dal giudice di appello e dall’Autorità di vigilanza, ma anche perché lo stesso fa riferimento alla qualificazione, e non ai requisiti finanziari che devono essere posseduti per partecipare alle gare”

 

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 32141 dell’ 8 settembre 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

 

N. 32141/2010 REG.SEN.

N. 09086/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 9086 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc Ricorrente Scpa, rappresentato e difeso dagli avv. ***************, ******************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Autorita’ per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Fornitura, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

ALFA spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ************** e ******************** presso il cui studio in Roma, Via della Vite n.7, è domiciliataria;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– della nota prot. n. 62753/09/CFIN/ABS del 28 ottobre 2009 con la quale è stata comunicata l’esclusione dalla gara;

– di tutti i verbali delle sedute della commissione di gara, ivi compresi quelli del 27 ottobre 2009 e del 9 novembre 2009;

– della nota prot. 65389/09/CFIN/ABS del 10 novembre 2009;

– della nota prot. 64476/09/VILADG del 5 novembre 2009, di contenuto sconosciuto;

– della nota prot. 64606/CFIN/ABS del 5 novembre 2009, di contenuto sconosciuto;

– del verbale n. 6 del 12 ottobre 2009 dell’Ufficio Affari Giuridici dell’Autorità;

– di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale;.

 

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autorita’ per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Fornitura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2010 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stata esclusa dalla gara indetta dall’Autorità resistente per l’affidamento del servizio di riscossione e rendicontazione dei contributi versati a favore della suddetta Autorità.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara – Difetto di motivazione – Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche – Difetto di istruttoria – Contraddittorietà – Perplessità; Carenza e/o erroneità dei presupposti;

2) Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Contraddittorietà – Perplessità – carenza e/o erroneità dei presupposti;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del D.lgvo n.143/2006.

Successivamente con motivi aggiunti ha impugnato la nota dell’Autorità de qua del 7 dicembre 2009 con cui è stata comunicata l’avvenuta aggiudicazione della suddetta gara alla società controinteressata, nonchè la delibera del 2 e 3 dicembre 2009 con cui il Consiglio della menzionata Autorità ha approvato gli atti di gara, deducendo i seguenti motivi di doglianza:

4) Violazione e falsa applicazione della’art.86, comma 3, del D.lgvo n.163/2006; Omesso espletamento della verifica di anomalia; Carenza di motivazione; Eccesso di potere; Illogicità manifesta; Irragionevolezza;

5) Violazione e falsa applicazione dell’art.75 del D.lgvo n.163/2006; Violazione e falsa applicazione del punto 8. A) del Disciplinare di gara; Violazione della par condicio.

Si è costituita l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Si è pure costituita la spa LIS Finanzia, aggiudicataria dell’appalto in questione, la quale:

a) ha confutato analiticamente la fondatezza della dedotte doglianze richiamando a sostegno delle proprie argomentazioni copiosa ed anche recentissima giurisprudenza in materia;

b) ha proposto ricorso incidentale contestando la mancata esclusione della ricorrente dalla gara per ulteriori motivi, e deducendo a tal fine le seguenti doglianze:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art.35 del D.lgvo n.163/2007 e del disciplinare di gara, pag.9 sub lett.d); violazione della par condicio;

II) Violazione e falsa applicazione dell’art.38 del D.lgvo n.163/2006 e del disciplinare di gara (punto 5, pag.8, sub lettera b); violazione della par condicio;

III) Violazione e falsa applicazione dell’art.38, lett.c) del D.lgvo n.163/2006 e del disciplinare di gara, pag. 18, sub N.B.I e N.B.2; Violazione della par condicio;

IV) Violazione e falsa applicazione dell’art.75 del D.lgvo n.163/2006 e del punto 8.A del disciplinare di gara; Violazione della par condicio.

Alla pubblica udienza del 15 luglio 2010 il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stata esclusa dalla gara indetta dall’Autorità resistente per l’affidamento del servizio di riscossione e rendicontazione dei contributi versati a favore della suddetta Autorità.

La gravata esclusione è stata disposta in quanto la Ricorrente, la quale aveva presentato domanda di partecipazione alla gara de qua come impresa singola producendo la dichiarazione di cui all’art.38 del D.lgvo n.163/2006 solamente per i propri legali rappresentanti, in sede di offerta tecnica aveva precisato che per l’espletamento del servizio oggetto della gara si sarebbe avvalsa dell’attività delle proprie consorziate BETA spa e ETA spa per le quali non aveva prodotto le dichiarazioni di cui al ripetuto art.38, per cui l’Autorità l’ha esclusa in applicazione della disposizione del disciplinare di gara (pag.18 N.B.1) la quale stabiliva che in caso di consorzi di cui all’art.34, comma1, lett.d) e c) del Codice dei contratti, le dichiarazioni de quibus dovevano essere rese anche dal legale rappresentante delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell’appalto.

Con il primo motivo di doglianza è stata contestata la legittimità dell’impugnata determinazione sul presupposto che la richiamata prescrizione del disciplinare si riferiva unicamente ai consorzi di cui all’art.34 lett.b) e c) – consorzi di cooperative e consorzi stabili – con la conseguenza che la ricorrente, che era una società consortile per azioni, non rientrava nell’ambito applicativo della ripetuta disposizione, bensì in quello previsto dal N.B.2, il quale con riferimento agli altri tipi di società stabiliva che le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art.38 del Codice, lett. b) e c) dovevano essere rese dagli amministratori con poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico.

La fondatezza della prospettazione ricorsuale è stata confutata da entrambe le parti resistenti, le quali hanno fatto presente che la società consortile doveva essere equiparata ai consorzi stabili e, pertanto, era soggetta alla disciplina di gara stabilita per questi ultimi.

La doglianza in trattazione non è suscettibile di favorevole esame.

In merito il Collegio intende uniformarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il quale da ultimo con la recente sentenza n. 6635/2009, resa dalla sez.V del Consiglio di Stato, ha affermato che “entrambe le figure giuridiche – il consorzio semplice e la società consortile – si caratterizzano per avere la medesima finalità, e cioè quella di dare luogo ad un’altra figura soggettiva alla quale affidare alcuni compiti della propria vita imprenditoriale; la scelta se procedere a tale istituzione con l’istituzione di un consorzio, dotato di autonomia (di quell’autonomia che gli viene conferita) ma non di personalità giuridica, ovvero mediante una più compiuta figura soggettiva, la società consortile per azioni, dotata di propria personalità giuridica e capace di assumere in proprio obbligazioni, è una scelta operativa che non incide sulla natura consortile dell’ente, in quanto si tratta della stessa finalità giuridica del conferimento ad un organo terzo di alcune proprie facoltà imprenditoriali”, con la conseguenza, rilevante per la controversia in esame, che, come affermato dalla sez.I di questo Tribunale con sentenza n.8229/2004, allorché una società consortile prenda parte ad una gara pubblica occorre distinguere tra i requisiti generali per la partecipazione alle procedure rilevanti sotto l’aspetto dell’ordine pubblico economico (attinenti, in particolare, all’idoneità morale e professionale dell’esecutore e all’assenza di procedure concorsuali in itinere) ed i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnica riferiti alla singola procedura, dato che, mentre quelli del secondo tipo possono essere riferiti senz’altro alla società consortile, i requisiti inerenti all’ordine pubblico economico devono essere posseduti anche dalle imprese concretamente incaricate dell’esecuzione della prestazione (stante la pregnanza dell’interesse pubblico alla moralità e all’affidabilità in senso assoluto del soggetto chiamato all’esecuzione dell’appalto), pena la possibilità per gli operatori sprovvisti di requisiti di aggirare mediante un agevole espediente (l’aggregazione in forma di società consortile) delle inderogabili prescrizioni fondamentali per le procedure dell’evidenza pubblica”.

Da rigettare è anche il secondo motivo di doglianza con cui è stata prospettata l’illegittimità della gravata determinazione di esclusione, adottata successivamente all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, per violazione del principio secondo cui la valutazione circa la sussistenza dei requisiti partecipativi debba avvenire in una fase antecedente all’apertura delle offerte presentate.

In merito il Collegio che osserva che la esclusione de qua non poteva in alcun modo essere adottata prima dell’apertura della offerta tecnica, giacchè solamente con l’apertura di quest’ultima la stazione appaltante ha avuto modo di appurare che la società ricorrente, contrariamente a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione in cui aveva affermato di partecipare come impresa singola, ha fatto presente che nello svolgimento del servizio in questione si sarebbe avvalsa dell’attività delle due società consorziate, con la conseguenza che la mancata produzione della prescritta documentazione si è evidenziata solamente in tale momento.

Pure infondata è la terza ed ultima doglianza dedotta in via principale con cui è stata prospettata la violazione dell’art.46 del D.lgvo n.163/2006, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, atteso che, come chiarito dalla sterminata giurisprudenza in materia (ex plurimis Tar Valle d’Aosta n.98/2009; Tar Sicilia, Catania, n. 1287/2010; Tar Lazio, sez.II; n.8425/2008) il ricorso all’art. 46, d.lg. n. 163 del 2006 è pacificamente ammesso per precisare il contenuto di documentazione in possesso della stazione appaltante prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e non nel caso di dichiarazioni o documentazioni totalmente omesse, come nell’ipotesi di specie.

Il rigetto delle doglianze dedotte avverso il gravato provvedimento di esclusione rende inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale con le quali sono state prospettate ulteriori cause di esclusione dell’offerta della società ricorrente; nondimeno il Collegio intende procedere all’esame, data la rilevanza dello stesso, del primo motivo di doglianza dedotto in via incidentale con cui è stato fatto presente che Ricorrente doveva essere esclusa in quanto non aveva ” nè dichiarato nè comprovato in capo a se medesima, il possesso di tutti i requisiti di capacità tecnico- economica richiesti dal disciplinare (fatta eccezione per il solo fatturato specifico), essendosi limitata a riportare nella propria dichiarazione quelli appartenenti alla consorziata BETA spa”.

La dedotta doglianza è suscettibile di favorevole esame.

In merito deve essere rilevato che:

a) il punto d) della pag. 9 del Disciplinare di gara prevedeva che ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del d.lgvo n.163/2006 si applicavano le disposizioni di cui all’art.35 del citato decreto lgvo, ai sensi del quale i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei predetti soggetti devono essere comprovati e posseduti dagli stessi;

b) come affermato dal questo Tribunale con sentenza della Sezione III ter n.11482/2009 – relativamente ad una vicenda contenziosa ove risultava come parte intimata la consorziata Poste Italiana spa e nella quale si doveva valutare se un Consorzio stabile – al quale deve essere equiparato la società consortile per azioni – poteva partecipare ad una gara pubblica avvalendosi del requisiti finanziari delle proprie consorziate – “A questo interrogativo sia il giudice di appello (sez. V, 22 dicembre 2008 n. 6498 seppure con riferimento ai requisiti di qualificazione) che l’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici (delibera n. 123 del 20 dicembre 2006 e i pareri nn. 39 del 14 febbraio 2008 e 107 del 2008) hanno dato risposta negativa sull’assunto che l’art. 36 del Codice dei contratti si riferisce alle sole gare per l’affidamento di appalti di lavori, mentre negli altri casi (appalti servizi e forniture) si applica il precedente art. 35, secondo cui i requisiti di idoneità tecnica per l’ammissione alle gare devono essere posseduti e comprovati dai Consorzi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera e all’organico medio annuo, i quali solo sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Aggiungasi che il richiamo al settimo comma dell’art. 36 – che prevede la possibilità per i consorzi stabili di qualificarsi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate – più volte effettuato dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi difensive, appare comunque irrilevante non solo per quanto affermato dal giudice di appello e dall’Autorità di vigilanza, ma anche perché lo stesso fa riferimento alla qualificazione, e non ai requisiti finanziari che devono essere posseduti per partecipare alle gare”

Passando ai motivi aggiunti con cui è stato impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, in via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di tardività e di difetto di interesse sollevate dalla ALFA.

Entrambe le eccezioni de quibus non sono suscettibile di favorevole esame.

Per quanto riguarda la tardività della proposizione dei motivi aggiunti, contrariamente a quanto dedotto dalla controinteressata, l’Adunanza Plenaria, cui il Collegio intende conformarsi, con sentenza n.2166 del 15 aprile 2010 ha ritenuto inoperante per la proposizone di motivi aggiunti la dimidiazione di cui all’art 23, bis, comma 2 della L. n.1034/1971.

Nè a contrastare la fondatezza di tale conclusione risulta conferente il rilievo della controinteressata secondo cui “in materia di appalti pubblici l’art.8, comma 2-quinquies del d.lgvo n.53/2010 ha espressamente confermato che il termine processuale per la proposizione di motivi aggiunti è di 30 gg ( se si tratta di atti diversi da quelli già impugnati) e di quindici giorni se si tratta di atti già impugnati”, atteso che tale disciplina è entrata vigore successivamente alla scadenza dei termini per la proposizione dei citati motivi aggiunti, per cui, per la tempestività degli stessi occorre far riferimento alla normativa vigente a quella data come individuata dall’Adunanza Plenaria.

Relativamente alla seconda delle sollevate eccezioni con cui la ALFA, richiamando la ripetuta Adunanza Plenaria, ha affermato che anche nelle procedure concorsuali alla quali hanno partecipato solo due concorrenti, come nella controversia in trattazione, una volta disposta l’esclusione del ricorrente per difetto dei requisiti di partecipazione, non è più configurabile l’interesse di quest’ultimo a censurare ipotetici vizi od irregolarità verificatisi nelle successive fasi di gara, il Collegio osserva che:

a) tale aspetto non è stato analiticamente analizzato dalla citata Plenaria la quale ha affermato che “l’eventuale fondatezza del ricorso principale avrebbe comportato l’esclusione de rti controinteresato prima ancora della fase dell’esame delle offerte tecniche, con la conseguente insussistenza di qualsiasi interesse a censurare ipotetici vizi o irregolarità verificatisi in tale fase”;

b) come affermato dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia (ex plurimis Sez.V, n.2761/ 2009), qualora siano state ammesse alla gara solo due offerte, la stessa ricorrente principale, pur non potendo in ipotesi ottenere l’aggiudicazione della gara, conserva l’interesse minore e strumentale a vedere esaminate le sue censure rivolte avverso l’atto di ammissione della aggiudicataria e, in via consequenziale, avverso l’atto di aggiudicazione, affinché anche questi siano annullati onde ottenere l’indizione di una nuova gara;

c) nella controversia in esame i motivi aggiunti contestano la mancata esclusione della controinteressata per presunta anomalia della sua offerta e per violazione della disposizione del disciplinare di gara che stabiliva le modalità di predisposizione del deposito cautelare provvisorio, con conseguente esclusione della ALFA in caso di accoglimento delle suddette censure; in tale contesto, quindi, non può essere seriamente contestato l’interesse strumentale in capo alla ricorrente all’esame delle ripetute censure il cui accoglimento avrebbe potuto comportare come effetto finale l’indizione di una nuova gara.

In ordine logico deve essere esaminata la seconda doglianza proposta in sede di motivi aggiunti con cui è stata contestata la mancata esclusione della offerta della controinteressata in quanto il deposito cauzionale provvisorio non era stato costituito secondo le formalità indicate nel disciplinare di gara, atteso che la fidejussione presentata dalla ALFA risultava carente sia della idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi, sia della fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei suddetti soggetti, sia dell’autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, come prescritto a pena di esclusione dal disciplinare di gara.

La censura in esame è manifestamente infondata.

Al riguardo il Collegio osserva che:

a) il disciplinare di gara prevedeva come modalità alternativa della fidejussione relativa al deposito cauzionale provvisorio che il suddetto deposito doveva essere corredato di autentica notarile circa la qualifica i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo;

b) come risulta dalla documentazione versata agli atti dalla controinteressata, la fidejussione presentata da ALFA da parte della Banca Nazionale del Lavoroe sottoscritta da Q. Giovanni e *********** risultava conforme alla citata prescrizione del disciplinare di gara in quanto corredata da autentica notarile (****** dott. ******** di Roma, rep. n.160691 del 1° settembre 2009) circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari del titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo.

Con il primo dei citati motivi aggiunti, prospettante la violazione dell’art.86, comma 3, del Codice contratti, la società ricorrente ha censurato l’omesso esperimento da parte della stazione appaltante del sub-procedimento di verifica di anomalia nel confronti dell’offerta dell’aggiudicataria, la quale, anche se non era risultata anomala alla luce di criteri stabiliti nel bando, tuttavia, stante l’entità del ribasso offerto (95%), risultava economicamente inattendibile.

In ordine alla doglianza in esame la ALFA ne ha prospettato l’inammissibilità per mancata impugnativa del disciplinare di gara il quale “vincolava la commissione aggiudicatrice ad espletare la verifica dell’anomalia solo per le ipotesi in cui il punteggio complessivamente conseguito dal ricorrente fosse stato pari o superiore alla soglia di cui all’art.86, comma 2, del Codice dei contratti senza facoltizzarla a procedere a norma dell’art.86, comma 3, non richiamato nel disciplinare” ( pag.11 della memoria versata agli atti il ) .

In tale contesto, quindi, il punto cruciale consiste nel valutare se l’omesso richiamo della citata disposizione nel disciplinare di gara costituiva un legittimo elemento tale da giustificare l’operato della stazione appaltante che aveva omesso di verificare l’attendibilità economica dell’offerta controinteressata che non era risultata anomala, ovvero se il ripetuto terzo comma era direttamente applicabile anche se non espressamente richiamato nel disciplinare di gara.

Al riguardo il Collegio sottolinea che

a) il principio di integrazione ex lege del bando secondo cui devono considerarsi inserite nel bando di gara predisposto dalla stazione appaltante quelle norme già poste da disposizioni di legge, ancorchè non espressamente ripetute o richiamate nel bando medesimo, può essere invocato soltanto quando le norme abbiano natura imperativa e inderogabile;

b) l’inderogabilità del meccanismo di cui al comma 3 dell’art.86 è stata esplicitamente riconosciuta dalla sentenza n.3143/2009 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato la quale, richiamando la giurisprudenza comunitaria in materia, ha affermato che ” il sistema legislativo italiano, – che ancora l’attivazione del procedimento di verifica di anomalia ad un calcolo matematico automatico, imponendo alle stazioni appaltanti di sottoporre a verifica tutte le offerte che eguagliano o superano la soglia di anomalia -, è legittimo solo a condizione che sia fatto salvo il potere delle stazioni appaltanti di sottoporre a verifica anche offerte che, pur collocandosi al di sotto della soglia di anomalia, appaiano ciò non di meno sospette (C. giust. CE 27 novembre 2001, CC-285-286/99);

c) tale tesi risulta suffragata dalla lettera del citato 3° comma, il quale nello stabilire che “in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”, afferma il principio che una stazione appaltante non può aprioristicamente ed ex ante, mediante il mancato richiamo nella lex specialis di gara, rinunciare all’esercizio di tale potere discrezionale.

Ne deriva che, stante la diretta applicazione del terzo comma de quo:

a) non era necessario impugnare il bando di gara nella parte in cui non aveva richiamato la suddetta disposizione;

b) la stazione appaltante, in ragione del macroscopico ribasso proposto dalla controinteressata, non poteva esimersi dal valutare l’attendibilità economica dell’offerta, e, pertanto, tale omissione non può che viziare l’operato della stessa, con conseguente illegittimità del gravato provvedimento di aggiudicazione.

In definitiva:

a) devono essere rigettate le doglianze dedotte in via principale avverso il provvedimento di esclusione, con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale, che prospettano altre cause di esclusione, il cui eventuale accoglimento sarebbe in sostanza privo di utilità per la controinteressata;

b) nondimeno, stante la sussistenza in capo alla ricorrente di un interesse strumentale, come sopra individuato, sono state esaminate le due doglianze dedotte in sede di motivi aggiunti, con accoglimento unicamente della censura che aveva contestato il provvedimento di aggiudicazione per violazione dell’art 86, comma 3, del D.lgvo n.163/2006.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9086 del 2009, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per gli effetti, annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato con i motivi aggiunti, nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

*************, Presidente

****************, Consigliere

Giuseppe Sapone, ***********, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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