I reati contro la pubblica amministrazione in svizzera

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  1. Profili de jure condito

Ben prima della Revisione introdotta dalla L.F. 22/12/1999, i postulati codicistici attinenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione erano e sono esplicati, nelle loro rationes essenziali nonché basilari, negli Artt. 312 StGB ( Abuso di autorità ), 313 StGB ( Concussione ) e 314 StGB (Infedeltà nella gestione Pubblica ). La L.F. 17/06/1994 ha modificato marginalmente la sintassi dell’ Art. 314 StGB. Tuttavia, i presupposti concettuali sono rimasti intatti sin dalla primigenia stesura del 1942.

Purtroppo, tutte le tre Norme menzionate manifestano un’ impressione evitata, in Italia, dal Codice Rocco del 1933. Infatti, lo StGB, negli Artt. dal 312 al 314, impiega i sostantivi << membri di un’ autorità o funzionari >> ( Artt. 312 e 314 StGB, incipit ), oppure << funzionario >> ( Art. 313 StGB, incipit ). Anche il parzialmente abrogato Art. 322 1octies comma 3 StGB utilizza le espressioni << pubblici ufficiali >> e << privati che adempiono compiti pubblici >>. Si tratta di qualificazioni semantiche eccessivamente vaste, anzi alla soglia della genericità. Viceversa, è maggiormente apprezzabile la tripartizione italica, che distingue, con una climax precettiva discendente e ben dettagliata, le nozioni di << pubblico ufficiale >> ( Art. 357 comma 1 C.P. italiano2 ), di << persona incaricata di pubblico servizio >> ( Art. 358 comma 1 CP italiano3 ) e di << persona esercente un servizio di pubblica necessità >> ( Art. 359 CP italiano4 ). Non v’ è dubbio, sotto il profilo della quotidiana repressione penale, che la general-preventività non sortisce dalle definizioni legislative come un automatismo. Eppure, dal punto di vista tecnico-giuridico, non deve sfuggire la maggiore raffinatezza teorica italiana rispetto allo StGB

Il concetto di concussione previsto e punito dall’ Art. 313 StGB5 non è completo come l’ analoga previsione contemplata dall’ Art. 317 CP italiano6. In primo luogo, l’ Art. 313 StGB, se analizzato isolatamente, definisce e reprime soltanto la concussione attiva nel contesto amministrativo dell’ esazione tributaria. Soltanto l’ applicazione estensiva dell’ articolo indeterminativo << un >> indebito profitto ( Art. 312 StGB ) all’ intera struttura del successivo e correlato Art. 313 StGB consente di non concentrare o limitare il reato elvetico di concussione alla sola matrice fiscale. Viceversa, il citato Art. 317 CP italiano non è restrittivamente circostanziato a << tasse, emolumenti od indennità non dovuti >> ( Art. 313 StGB ). Per conseguenza, l’ esegeta italiano, già dopo la Riforma della L. 86/1990, sussume nella categoria di << concussione >> anche indebiti profitti e benefici morali, immateriali, lavorativi, carnali, simbolici, affettivi o prostitutivi. In secondo luogo, nell’ Art. 317 CP italiano, a differenza che nell’ Art. 313 StGB, i verbi << costringe o induce >> rendono meglio la natura compulsivamente / fisicamente / sessualmente violenta del reato di concussione da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che abusa << della sua qualità o dei suoi poteri >>. Ciò premesso, chi redige non ha inteso negare la gravità e l’ antisocialità della concussione tributaria ex Art. 313 StGB. Ciononostante, rimane incontestabile la sussistenza di profitti non necessariamente materiali e indebitamente imposti, così come viene descritto, in modo più onnicomprensivo, nell’ Art. 312StGB. De jure condendo, è auspicabile che il Testo dell’ Art. 313 StGB sia integrato o, perlomeno, munito di una formula di chiusura che estenda ulteriormente l’ aspetto contenutistico del concutere i privati cittadini / domiciliati in Svizzera.

La terza Norme-cardine sui delitti contro la Pubblica Amministrazione è l’ Art. 314 StGB7. Esso descrive e persegue ogni caso in cui un pubblico funzionario elvetico, anche extra-contrattualisticamente, premetta un proprio interesse o profitto personale agli interessi ed ai profitti della collettività istituzionalmente rappresentata nonché tutelata da tale infedele amministratore della << cosa pubblica >>. L’ ultimo capoverso dell’ Art. 314StGB è significativamente severo, in tanto in quanto commina, cumulativamente, la pena pecuniaria ad un massimo edittale pari a cinque anni di reclusione. Ora, l’ Art. 314 StGB, se comparato con Norme simili come l’ Art. 323 CP italiano8 o l’ Art. 314 comma 1 CP italiano9 risulta generico e bisognoso di continue contestualizzazioni giurisprudenziali. Senz’ altro, l’ Art. 314 StGB offre un paradigma deontologico di principio più che un elenco minuzioso di illeciti. Tuttavia, a livello attuale, la menzionata Regola non è né lacunosa né antinomica né inutile. L’ autentico problema, sia per la Svizzera sia per l’ Italia, rimane la funzionalità concreta e quotidiana delle Normative contro la corruzione dei Pubblici Ufficiali. Ovverosia, in Italia, i dettagli e la maggiore precisione nominalistica e formale degli Artt. dal 314 al 335 bis CP italiano non hanno di certo costituito, specialmente nel Secondo Dopoguerra, una garanzia automatica ai fini del maggior rispetto della Legalità. In buona sostanza, il Diritto Penale, pur con le proprie finezze tecniche, non può sopperire alla mancanza di senso civico e di onestà culturale. Una Nazione moralmente sana potrebbe rimanere esente dalla corruzione anche con l’ ausilio dei pur generici e senz’ altro codicisticamente inadeguati Artt. 312, 313 e 314 StGB.

La L.F. 22/12/1999,in vigore dallo 01/05/2000 ha introdotto gli Articoli

  • 322 ter StGB ( corruzione attiva )

  • 322 quater StGB ( corruzione passiva )

Anche la cessione a pubblico ufficiale di un << indebito vantaggio >>, materiale o non, contempla la

  • concessione di vantaggi ( Art. 322 quinquies StGB – forma attiva dell’ illecito )

  • accettazione di vantaggi ( Art. 322 sexies StGB – forma passiva dell’illecito )

La summenzionata Novellazione del 1999 ha previsto e punito anche

  • la corruzione attiva di pubblici ufficiali stranieri ( comma 1 Art. 322 septies StGB )

  • la corruzione passiva di pubblici ufficiali stranieri ( comma 2 Art.322 septies StGB )

A livello di Diritto Penale sostanziale comparato, le forme attive di corruzione e di concessione di vantaggi richiamano assai da vicino i modelli di cui agli Artt. 321 CP italiano10 (Pene per il corruttore ) e 322 commi 1 e 2 CP italiano11 ( Istigazione alla corruzione ). A loro volta e specularmente, le forme passive di corruzione e di accettazione di vantaggi rinviano agli Artt.

31812 e 319 CP italiano13

Anche le previsioni penali di cui all’ Art. 322 septies comma 1 StGB14 ( forma attiva ) e comma 2 StGB15 ( forma passiva ) avvicinano lo StGB elevetico al recente Art. 322 bis CP italiano, introdotto dalla L. 300/2000 e parzialmente modificato dalla L. 116/2009. La fedeltà cieca e totale dell’ Italia al Mercato unico dell’ Unione Europea distingue tra delitti contro la Pubblica Amministrazione in àmbito comunitario ( comma 1 nn. 1-5 Art. 322 bis CP italiano16 ) ed in àmbito extra-comunitario ( comma 2 n. 2 Art. 322 bis CP italiano17 ). A parere di chi redige, il citato Art. 322 bis CP italiano presenta almeno due difetti. In primo luogo, sostanzialmente, è censurabile o, persino, risibile, l’iper-tutela italica verso quella medesima Unione Europea responsabile della sua propria odierna e grave crisi economica. In secondo luogo, linguisticamente, l’ Art. 322 bis comma 2 n. 2 CP italiano ipostatizza gli indebiti vantaggi << in operazioni economiche internazionali >>, allorquando si ribadisce, di nuovo,la frequente immaterialità dei benefici illegali provenienti da peculati, concussioni e istigazioni alla corruzione.

Il comma 3 Art. 322 octies StGB18 introduce una mitigazione sanzionatoria nei confronti dei donativi a pubblici funzionari,purché << di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali >>. Tale frammento de jure condito è tutt’ altro che ermeneuticamente stabile e definitoriamente indiscusso, giacché, come prevedibile, spetta al Bundesgericht limitare e circoscrivere il vago concetto di <<live entità >> del profitto elargito al personale della Pubblica Amministrazione. Non è pacifico in che consistano i benefici << usuali nelle relazioni sociali >>. Si è, dunque, di fronte al bicentenario problema post-napoleonico del corretto rapporto tra lacune normative e poteri interpretativi autonomi del Magistrato. Del resto, anche nella vicina Italia, il peculato di mero uso ( Art. 314 comma 2 CP italiano19 ) è connesso alle altrettanto ambigue espressioni << uso momentaneo >> e << immediata restituzione>>.

Dal punto di vista della definizione del soggetto agente, cinque dei sei Articoli introdotti nello StGB dalla L.F. 22/12/1999 si riferiscono tutti, salvo marginali specificazioni, a << un membro di un’ autorità giudiziaria [ … ], un perito, un traduttore, un interprete delegato dall’ autorità, un arbitro >>. E’ impossibile, pertanto, non pensare o, almeno, presumere che la lotta elvetica alla corruzione, nel 1999, era ed è tutt’ oggi prevalentemente o massimamente protesa al contrasto della Corruzione in Atti Giudiziari. In effetti,nel 1990, anche il Legislatore italiano previde e punì la fattispecie di cui al nuovo Art. 319 ter CP italiano20. A parere di chi scrive, la summenzionata ratio risulta comprensibile, tanto in Svizzera quanto in Italia, qualora si ponga mente all’ antisocialità assoluta ed irreparabile, in qualunque Ordinamento giuridico, dalla corruzione di Magistrati. Reati atavici come la concussione fiscale ( Art. 313 StGB ) sono e saranno sempre emendabili o limitabili; viceversa, il mercimonio di Atti Processuali reca un imbarazzo ed una gravità devastanti per l’ equilibrio democratico di uno Stato sovrano. Pertanto, non deve recare a scandalo postulare, de jure condendo, che gli Artt. dal 322 ter al 322 octies StGB siano stati riferiti anche ( rectius: anzitutto ) alla tutela della correttezza e dell’imparzialità del Potere Giudiziario in Svizzera. Non è ardito né polemico riferire, anzi, la clausola generale ex Art. 314 StGB ( Infedeltà nella gestione pubblica ) al Magistrato più che ad ogni altra figura di pubblico ufficiale. L’ Autorità Giudiziaria rappresenta il fondamento intangibile di tutta la Burocrazia dello Stato contemporaneo e, al contrario, l’ eventuale corruzione giudiziaria pone in essere un regresso alla primitività ed alla bestialità nella convivenza dei consorziati sociali.

In tutti gli Artt. dal 322 ter al 322 septies StGB, compaiono i lemmi << un indebito vantaggio >>. E’ interessante denotare, negli ultimi ottant’anni circa, la smaterializzazione sempre più evidente della nozione del lucro illecito ( si pensi alla concussione sessuale ). Similmente, anche negli Artt. 317, 318 e 319 CP italiano, il Legislatore ha avuto cura di reiterare, per ben tre volte, i sostantivi << denaro o altra utilità >>.

 

2. Profili de jure condendo

In Svizzera e, più latamente, in tutto l’ Occidente, durante gli Anni del << Boom >> economico del Secolo scorso, la corruzione, nelle transazioni economiche, era reputata alla stregua di un male necessario, tollerato in quasi tutti gli Ordinamenti, compreso quello svizzero. Viceversa, negli Anni Novanta del Novecento, i delitti contro la Pubblica Amministrazione principiarono ad essere valutati negativamente. Le cc.dd. << tangenti > erano divenute troppo costose e non redditizie nel lungo periodo. La corruzione, la concussione, i peculati, le malversazioni stavano scardinando, specialmente in Europa, il buon funzionamento degli equilibri sociali e democratici. Si erano create ingiustizie e scandali sia a livello macroeconomico sia a livello di equità sociale microeconomica.

La principale conseguenza della sopra descritta nuova deontologia finanziaria fu rappresentata dalla ratifica della Convenzione OCDE del 1997, cui aderirono una trentina di Stati europei, tra cui la nostra Confederazione. Si trattava di un folto gruppo di Paesi, detentori del 70 % del commercio internazionale e dell’ 80 % delle giacenze bancarie mondiali. Nel 1999, anche l’ Unione Europea approvò due Convenzioni contro i delitti nella Pubblica Amministrazione. Nel 2003, seguì una Direttiva dell’ONU e, di recente, si sono segnalate mobilitazioni democratiche di protesta popolare anche in Sudamerica ( Argentina, Brasile e Cile ) e pure nel più che corrotto Blocco ex Sovietico ( Bulgaria, Estonia, Slovenia, Ucraina ).

L’ OCDE del 1997 ha avuto un’ applicazione tutt’ altro che parolaia, perlomeno nelle Democrazie del Vecchio Continente. I Paesi aderenti, infatti, entro gli Anni Duemila, si sono impegnati ad introdurre serie e credibili sanzioni nei loro Codici Penali ( v. gli Artt. 322 ter e seguenti nello StGB elvetico ).In una seconda fase, l’ OCDE ha imposto la predisposizione di un Rapporto scritto, successivamente esaminato ( fase 3 ) da un Gruppo ufficiale di Ispettori indipendenti e muniti di un concreto potere sanzionatorio. La Svizzera, nel 2000, ha iniziato a dare cogenza fattuale alla L.F. 22/12/1999, novellante lo StGB, che prima conteneva soltanto i troppo generici Artt. 312, 313 e 314 StGB. Successivamente, nel 2004, a Berna si insediarono, ai sensi dell’ OCDE, otto Ispettori di origine belga ed ungherese. Furono consultate circa un centinaio di Istituzioni di rango federale e cantonale. Il giudizio finale fu positivo, ad eccezione delle censure qui di séguito catalogicamente riassunte:

  1. in Svizzera manca un obbligo di denuncia fiscale per i membri effettivi dei Collegi Sindacali delle Società Commerciali. Chi redige reputa troppo utopistica tale idea di Riforma

  2. quasi tutti gli illeciti tributari, nell’Ordinamento elvetico, non sono penalmente rilevanti

  3. va abrogato il troppo ambiguo comma 2 Art. 322 octies StGB21. Esso potrebbe costituire una pretestuosa giustificazione per i rei

  4. è auspicabile, nel Diritto Commerciale Internazionale svizzero, la previsione della temporanea sospensione coattiva dell’export a carico delle imprese coinvolte in reati contro la Pubblica Amministrazone

  5. va applicato con maggiore severità il comma 1 Art. 102 StGB22, pur se, tutt’ oggi, rimane estremamente difficile comprendere ed interpretare la nozione di responsabilità penale di una Persona Giuridica. In effetti, anche nel Sistema tedesco, si tratta di una troppo sottile forzatura giustizialistica.

Alla luce dell’ Art. 322septies StGB ( Corruzione di pubblici ufficiali stranieri ), è evidente, a livello di Lavori Preparatori, la preoccupazione del Legislatore federale svizzero a fronte di allarmanti attentati contro la libera iniziativa imprenditoriale nei Paesi esteri. Il Dipartimento Federale dell’ Economia ( DFE – Berna ) e la Segreteria di Stato dell’ Economia ( SECO – www.seco.admin.ch ) invitano gli imprenditori a non esitare un solo istante nel denunziare, sin dal primo segnale, i prepotenti e non rari atti intimidatori. In Paesi emergenti del Sudamerica e delle ex Colonie Africane non mancano le minacce fisiche, i sequestri di persona, le intimidazioni più o meno esplicite, gli avvertimenti, i sabotaggi dolosi. Il nostro Dipartimento Federale degli Affari Esteri ( DFAE – www.eda.admin.ch ) e la Federazione delle imprese svizzere ( www.economiesuisse.ch ) stanno distribuendo volantini, opuscoli e informative pubblicitarie varie affinché le aziende elvetiche operanti in territorio straniero non tollerino neppure la minima violenza da parte delle mafie locali. L’ ausilio del proprio Avvocato-Notaio svizzero può facilitare la liberazione degli imprenditori dalle vessazioni dei clan di un determinato Stato estero. Se, tuttavia, ciò non fosse sufficiente, esistono Organizzazioni non governative assai preparate e disponibili, come la Transparency International Switzerland ( www.transparency.ch / www.transparency.org ). Interessanti informazioni di auto-tutela sono disponibili anche sul sito, patrocinato dalla Banca Mondiale www.business-anti-corruption.com . L’ essenziale rimane il rispetto rigoroso della Convenzione OCDE del 1997. E’ quantomai indispensabile impedire il ripetersi della drammatica situazione di illegalità sistematica presente in Regioni italiane come la Calabria o la Campania. Entro siffatta ottica, il riscatto siculo degli Anni Novanta del Novecento deve costituire un lodevole modello da imitare ovunque le libertà economiche private, purché lecite, siano minacciate dalla corruzione.

Ognimmodo, se la ratio del senso civico non fosse percepita, almeno, sotto il profilo algebrico e statistico, si consideri che i delitti contro la Pubblica Amministrazione e la Pubblica Fede, nel lungo periodo, auto-distruggono le Società corrompenti medesime, con gravi alterazioni macroeconomiche, come dimostrano i casi dell’ Argentina e di molti Paesi del Continente Africano.

Un altro strumento rimediale e deterrente alquanto fruttuoso potrebbe senz’ altro essere il conferimento della rilevanza penale a illeciti oggi reputati di mero spessore amministrativo e contravventivo. Similmente, a parere di chi scrive, non è da escludere l’ ipotesi dell’ istituzione, in Svizzera, di un Casellario Fiscale analogo a quello giuspenalistico.

1 Art. 322 octies comma 3 StGB

Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici

2 Art. 357 comma 1 CP italiano

Nozione di Pubblico Ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa

3 Art. 358 comma 1 CP italiano

Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali a qualunque titolo prestano un pubblico servizio

4 Art. 359 CP italiano

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità

  1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’ opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi

  2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono ad un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione

5 Art. 313 StGB

Concussione

Il funzionario che per fini di lucro riscuote tasse, emolumenti o indennità non dovuti o eccedenti la tariffa legale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

6 Art. 317 CP italiano

Concussione

Il pubblico ufficiale o l’ incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni

7 Art. 314 StGB

Infedeltà nella gestione pubblica

I membri di un’ autorità o i funzionari che, al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria

8 Art. 323 CP italiano

Abuso d’ ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’ incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità

9 Art. 314 comma 1 CP italiano

Peculato

Il pubblico ufficiale o l’ incaricato di un pubblico servizio che avendo, per ragioni del suo ufficio o del suo servizio, il possesso o la disponibilità di denaro al altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni

10 Art. 321 CP italiano

Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell’ art. 318, nell’ articolo 319, nell’ articolo 319 bis, nell’ articolo 319 ter e nell’ articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’ incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità

11 Art. 322 commi 1 e 2 CP italiano

Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di un pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio soggiace, qualora l’ offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’ articolo 318, ridotta di un terzo

Se l’ offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio,ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’ offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall’ articolo 319, ridotta di un terzo

12 Art. 318 CP italiano

Corruzione per un atto d’ ufficio

Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ ufficio già da lui compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno

13 Art. 319 CP italiano

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ ufficio, riceve,per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni

14 Art. 322 septies comma1 StGB

Chiunque offre o promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un’ autorità giudiziaria o di un’ altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’ autorità,o a un arbitro o ad un militare di un Paese straniero,o di un’organizzazione internazionale a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atti o un’ omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento

[ … ]

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria

15 Art. 322 septies comma 1 StGB

Chiunque in qualità di membro di un’ autorità giudiziaria o di un’ altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore interprete delegato dal’ autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un’ organizzazione internazionale, domanda, si fa promettere o accetta per sé o per terzi un indebito vantaggio per commettere un atto o un’ omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ ufficio o sottostante al suo potere di apprezzamento

[ … ]

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria

16 Art. 322 bis comma 1 nn. 1-5

Peculato,concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati membri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma si applicano anche:

  1. ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee

  2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee

  3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee

  4. ai membri e agli addetti a Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee

  5. a coloro che, nell’ àmbito di altri Sati membri dell’ Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio

17 Art. 322 bis comma 2 n. 2 CP italiano

[ … ]

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’ àmbito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’ attività economica o finanziaria

18 Art. 322 octies comma 3 StGB

Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità,usuali nelle relazioni sociali

19 Art. 314 comma 2 CP italiano

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a re anni quando ilcolpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’ uso momentaneo, è stata immediatamente restituita

20 Art. 319 ter CP italiano

Corruzione in Atti Giudiziaria

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni

Se dall’ atto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni

21 Art. 322 octies comma 2 StGB

Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali

22 Art. 102 comma 1 StGB

Se in un’impresa, nell’ esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto ad una persona fisica determinata,il crimine o delitto è ascritto all’ impresa. In questo caso, l’ impresa è punita con la multa fino a cinque Milioni di Franchi

Allegato

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Dott. Andrea Baiguera Altieri

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