I poteri del Tribunale del riesame in materia di appello cautelare

Scarica PDF Stampa
     Indice 

  1. La questione
  2. La soluzione adottata dalla Cassazione
  3. Conclusioni

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 310)

1. La questione

Il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava un appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso una ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che aveva, a sua volta, disatteso la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, censurandosi in sostanza l’operato compiuto dai giudici de libertate.


Potrebbero interessarti anche:


2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il ricorso era dichiarato inammissibile.

In particolare, la Suprema Corte addiveniva alla sua reiezione innanzitutto richiamando quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016).

La cognizione del Tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., dunque, sempre secondo il Supremo Consesso, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all’ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all’eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini ritenevano come il Tribunale di Catanzaro avesse fatto buon governo di tali principi, rilevando l’assenza di elementi di novità valutabili al fine di attenuare la diagnosi relativa all’attualità delle esigenze cautelari e, in particolare, precisando come non potesse ritenere tale il tempo trascorso tra l’epoca di commissione dei fatti e l’applicazione della misura.

3.  Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi precisato quali sono i poteri del Tribunale del riesame in materia di appello cautelare.

Difatti, si afferma in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento interpretativo, che, in sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, e ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato; di conseguenza, la cognizione del Tribunale, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all’ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all’eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare se la cognizione del Tribunale, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., sia correttamente compiuta (o meno).

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

Volume consigliato

Compendio di Diritto penale – Parte generale

Il presente compendio tratta il diritto penale sostanziale nella parte generale, con un approccio sistematico e organico, idoneo per la preparazione di esami e concorsi. Il testo è aggiornato alla L. 14 agosto 2020, n. 113 (in materia di circostanze aggravanti), nonché alla giurisprudenza recente, anche costituzionale. Completano il volume le domande più frequenti alle sessioni d’esame, con esempi di risposta e schemi riepilogativi di analisi normativa.   Michele RossettiAvvocato, già Giudice Onorario presso il Tribunale di Taranto, docente alla Scuola di Formazione dei Consulenti del Lavoro, docente presso la Scuola di Formazione Forense di Taranto, Responsabile della Scuola di Alta Specializzazione per Avvocati Penalisti presso la Camera Penale di Taranto.

Michele Rossetti | 2021 Maggioli Editore

22.00 €  20.90 €

Sentenza collegata

123931-1.pdf 117kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento