“I confini tra diritto di critica e diffamazione a mezzo stampa” – Nota a Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2009, n. 40408

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La critica – ancorchè non possa essere avulsa da ogni riferimento alla realtà sostanziale e tradursi in mera astrazione diffamatoria o pura invenzione congetturale – costituisce attività speculativa che non può pretendersi asettica e fedele riproposizione degli accadimenti reali ma, per sua stessa natura, consiste nella rappresentazione critica di questi ultimi e, dunque, in una elaborazione che conduce ad un giudizio che, in quanto tale, non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale, siccome espressione del retroterra culturale e politico di chi lo formula .
La scriminante del diritto di critica non può trovare applicazione quando la condotta dell’agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti invece l’utilizzo di “argumenta ad nomine”, intesi a screditare l’avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni.
 
Con sentenza del 16 ottobre 2009 n. 40408, la Corte di Cassazione si pronuncia sulla vicenda di una giornalista, citata in giudizio da M.L., per la pubblicazione di un articolo dove si riportava che il sig. M.L., Presidente di un Istituto autonomo case popolari, in occasione di una ispezione subita dal detto Ente da parte di incaricati del Ministero del Tesoro, aveva “invitato i dipendenti a tenere un atteggiamento di ostracismo” nei riguardi degli ispettori medesimi.
Mentre il Tribunale riteneva che la notizia diffusa constasse di una parte vera (quella della sospensione della ispezione) e di una parte non vera (quella dell’ostruzionismo determinato dal M.L.) sicchè non poteva dirsi presente il requisito della “verità del fatto” ai fini del riconoscimento del diritto di cronaca, la Corte di appello perveniva, invece, a conclusioni liberatorie e, argomentate le plurime “verità” del fatto narrato nell’articolo e la “continenza” del linguaggio, giudicava mancante l’elemento oggettivo del reato in contestazione indicato come “l’offesa alla altrui reputazione”, pronunciando assoluzione “perchè il fatto non sussiste”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, rigetta i ricorsi del P.G. e del sig. M.L., riconducendo la fattispecie suddetta al corretto esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica.
In materia di diffamazione, si legge nella sentenza, è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che “la critica che si manifesti attraverso la esposizione di una personale interpretazione ha valore di esimente, nella ricorrenza degli altri requisiti, senzache possa pretendersi la verità oggettiva di quanto rappresentato”. Da tale requisito non si può, tuttavia, prescindere quando un fatto obiettivo sia posto a fondamento della elaborazione critica.
Nel caso concreto, secondo la Suprema Corte, veniva in considerazione non solo il diritto di cronaca ma anche quello di critica posto che l’articolo di stampa oggetto di imputazione e, segnatamente la frase di cui la parte civile si lamenta (quella contenente il riferimento alla sospensione della attività ispettiva per l’ostracismo degli impiegati, su invito del presidente dell’ente) “contiene, si, il riferimento a fatti di cronaca ma anche interpretazioni di quei fatti, fornite dall’articolista, sulla base dei dati raccolti”. Che il giornalista si sia spinto, come era nel suo diritto, a dare una valutazione dell’atteggiamento degli impiegati che aveva determinato la sospensione della ispezione, è evenienza chiaramente desumibile dall’uso della parola “ostracismo”, adoperata in senso traslato per esprimere un giudizio di valore: quello dell’avere determinato, la scelta non collaborativa dei dipendenti. In altri termini la giornalista ha offerto una sintesi ed una interpretazione, personali ma dotate di una propria razionalità e quindi giustificabili, di fatti – veri – caduti sotto la sua percezione ossia quelli sopra più volte ricordati della sospensione e quindi della difficoltà nella quale si erano imbattuti gli ispettori per la scarsa collaborazione ricevuta degli impiegati.
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione rigetta i ricorsi, ma annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”, che viene sostituita con quella “perchè il fatto non costituisce reato”.
La sussistenza della verità del fatto oggetto di contestazione del reato di diffamazione non è, infatti, un sintomo della inidoneità della notizia a ledere l’altrui reputazione ma, semmai, un requisito della causa di giustificazione del diritto di cronaca. E, come ribadito anche di recente dalle Sezioni unite, l’accertamento dell’esistenza di una causa di giustificazione determina l’assoluzione dell’imputato con la formula “perchè il fatto non costituisce reato”, e non con quella “perchè il fatto non sussiste”.
 
 
 
Valeria Falcone

Falcone Valeria

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