Guida monopattino in stato di ebbrezza: no alla revoca della patente

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Secondo la Suprema Corte di Cassazione revocare il permesso di guida disposto dal Tribunale di Milano nei confronti di un uomo che aveva provocato un incidente con il suo monopattino non era possibile.
La sentenza è stata annullata per la sanzione amministrativa.

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Corte di Cassazione -sez. IV pen.- sentenza n.48083 del 16-11-2023

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Indice

1. I fatti in causa: revoca della patente


La vicenda nasce dal comportamento di una persona che guidava un monopattino in stato di ebrezza e, circolando con lo stesso in una strada urbana, aveva provocato un incidente stradale.
Con una sentenza che risale a luglio 2023 il Tribunale di Milano, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, la pena, condizionalmente sospesa, di cinque mesi e dieci giorni di arresto e 1.400 euro di ammenda in ordine al reato del quale all’articolo 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, disponendo nei suoi confronti anche la revoca della patente di guida.
L’imputato era stato sottoposto a giudizio per avere circolato sulla pubblica via alla guida di un monopattino, nonostante fosse in stato di ebbrezza a seguito dell’assunzione di bevande alcoliche, e avesse perso il controllo del proprio veicolo causando un incidente stradale.
Il conducente del velocipede, attraverso il suo avvocato difensore, aveva fatto ricorso per Cassazione, in merito alla revoca della patente di guida, deducendo, con un unico motivo, l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e illegalità della pena, (ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.), in relazione all’articolo 186 del codice della strada.
Di conseguenza, la sanzione amministrativa accessoria non può essere applicata a chi in stato di ebbrezza si sia messo alla guida di un veicolo per la circolazione del quale non è richiesta nessuna abilitazione, essendo il il monopattino equiparato al velocipede dall’articolo 1, comma 75,
Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il Procuratore ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nei limiti dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

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2. La decisione della Suprema Corte di Cassazione: la guida del monopattino e la patente


La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 04/12/2023 n. 48083, ha accolto il ricorso proposto, ritenendo fondata la doglianza del ricorrente in relazione all’illegittimità della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente applicata dal Giudice del merito.
I Supremi Giudici hanno ribadito il principio consolidato, formatosi sul punto nella stessa Corte, secondo la quale la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a chi si sia messo alla guida di un veicolo per la circolazione del quale non è richiesta nessuna abilitazione.
La Corte prosegue affermando che:
questo principio, per lo più espresso in relazione alla guida di un velocipede, può, all’evidenza, essere esteso anche alla conduzione di un monopattino, avendo l’art. 1, comma 75-quinquies, L. 27 dicembre 2019, n. 160, espressamente equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi – fatto salvo quanto previsto “dai commi da 75 a 75-vicies ter”.
Come si legge nella sentenza:
costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte per la quale la sospensione o la revoca della patente non possono essere applicate a chi si sia posto alla guida del veicolo per la cui autorizzazione non è richiesta alcuna abilitazione.
Il principio può essere esteso anche alla conduzione di un monopattino avendo la legge equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi”.
La Suprema Corte di Cassazione, ha di conseguenza annullato senza rinvio, la sentenza impugnata nei limiti della parte che relativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, provvedendo ad eliminarla in modo diretto.

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