Regime sanzionatorio circolazione stradale: violazioni amministrative

Antonio Cocca 05/09/23
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Nel Codice della strada (C.d.S.) l’illecito amministrativo è costituito da ogni comportamento volontario, sia esso doloso o colposo, di violazione di quelle norme poste dal Codice stesso a tutela e disciplina della circolazione stradale, cui consegue, a riparazione dell’interesse leso, una sanzione pecuniaria a volte integrata da una sanzione accessoria.
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Indice

1. Le sanzioni amministrative


La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma compresa tra un limite minimo e un limite massimo, sempre entro il limite minimo generale di euro 21,00 ed il limite massimo generale di euro 9.296,00 ( Art. 195 c. 1 C.d.S.). Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie   previste   dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa  dopo  le ore 22 e prima delle ore 7.
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Il trasgressore ha sessanta giorni di tempo dalla notifica o dalla contestazione dell’illecito per pagare una somma pari al minimo fissato dai singoli articoli del C.d.S. Scaduti i sessanta giorni senza che sia stato fatto il pagamento o proposto ricorso od opposizione, la somma diventa pari alla metà del massimo, più le spese di procedimento.
Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Tale riduzione non si applica alle violazioni del Codice della strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando:
–                 Il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi;
–                 Il trasgressore si è rifiutato di esibire i documenti;
–                 È prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo.


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2. Le sanzioni amministrative accessorie


Le sanzioni amministrative accessorie si dividono in:

  • Sanzioni relative all’obbligo di compiere una determinata attività (ripristino stato dei luoghi, rimozione delle opere abusive, sospensione di una determinata attività);
  • Sanzioni concernente il veicolo (confisca amministrativa, fermo amministrativo, rimozione o blocco del veicolo);
  • Sanzioni concernenti i documenti di circolazione, la targa e la patente di guida (ritiro dei documenti, della patente e della targa, sospensione della carta di circolazione e della patente, revoca della patente).

Quando la sanzione accessoria consiste nella confisca del veicolo si applica la misura cautelare del sequestro del veicolo.
La decurtazione di punti della patente giuridicamente non è una sanzione accessoria, ma un provvedimento che ha natura cautelare.
Le infrazioni che prevedono una sanzione amministrativa sono disciplinate dalle norme del C.d.S. nel Titolo VI capo I (dall’art. 194 all’art. 219). Tuttavia, a questi illeciti amministravi trovano applicazione anche le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 (cosiddetta legge di depenalizzazione) se la loro applicazione sia compatibile con l’architettura del C.d.S. e se le materie non siano diversamente regolate dal Codice stesso.
Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 220. (Art. 221 C.d.S.).
Il Codice della strada ha disegnato un sistema sanzionatorio che solo in parte si richiama alle regole della legge n. 689/1981, distinguendosene per vari aspetti, in alcuni casi, di essenziale portata come ad esempio:

  • gli atti di accertamento, nella disciplina della legge n. 689/1981 è previsto il prelievo di campioni, ispezioni ecc., nel C.d.S. non sono previsti;
  • la modalità di contestazione nella disciplina della legge n. 689/1981 quanto possibile deve essere immediata mentre nel C.d.S. deve essere sempre immediata, se non possibile, deve essere motivata adeguatamente;
  • il contenuto del verbale nella disciplina della legge n. 689/1981 non è definito mentre nel C.d.S. è definito, pena la nullità della contestazione;
  • il termine per la notifica delle violazioni non contestate immediatamente nella disciplina della legge n. 689/1981 è di 90 giorni dal fatto mentre nel C.d.S. è di 90 giorni dal momento in cui è conoscibile l’autore;
  • il pagamento in misura ridotta (se ammesso) nella disciplina della legge n. 689/1981 è di 1/3 del massimo edittale o il doppio del minimo se più favorevole, nel C.d.S., è sempre pari al minimo edittale;
  • l’opposizione al verbale, nella disciplina della legge n. 689/1981 deve essere proposto entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione all’autorità competente a ricevere il rapporto, mentre nel C.d.S. deve essere proposto ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione;
  • effetti del mancato pagamento in assenza di ricorso: nella disciplina della legge n. 689/1981 viene emessa ordinanza-ingiunzione per una somma determinata dall’autorità competente, nel C.d.S., il verbale diventa automaticamente titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale;
  • l’opposizione giudiziaria avverso il verbale nella disciplina della legge n. 689/1981 non è consentita mentre nel C.d.S. può essere proposta al giudice di pace entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione;
  • le sanzioni accessorie nella disciplina della legge n. 689/1981 sono applicate, con ordinanza-ingiunzione, solo quando l’illecito è definitivo mentre nel C.d.S., sono applicate dall’organo accertatore al momento dell’accertamento.

3. Principio di riserva di legge, di legalità, irretroattività e divieto di analogia


Gli illeciti amministrativi e le relative sanzioni possono essere previsti solo da leggi che non hanno mai carattere retroattivo, ma valgono solo per i comportamenti posti in essere dopo la loro entrata in vigore, e che non si possono estendere a casi diversi da quelli espressamente enunciati.
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che preveda il comportamento come illecito amministrativo (la riserva di legge in questione è analoga a quella contenuta per l’illecito penale). Da tale principio discendono i seguenti corollari:

  • gli illeciti amministrativi e le relative sanzioni possono essere previsti solo da leggi (a differenza però delle sanzioni e degli illeciti penali, per cui esiste una riserva assoluta a favore della legge statale, le sanzioni amministrative possono essere previste anche da leggi regionali (nelle sole materie di competenza);
  • in nessun caso si possono punire con sanzioni amministrative comportamenti che sono vietati solo da norme regolamentari;
  • è punibile il comportamento definito nel dettaglio dal regolamento quando il Codice fa ad esso espresso rinvio.

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione (principio di “irretroattività assoluta”, art. 1, legge n. 689/1981).
Le norme che prevedono sanzioni amministrative non possono essere retroattive, ma disciplinano solo comportamenti posti in essere successivamente alla loro entrata in vigore. Questa irretroattività, diversamente da quanto accade nel diritto penale (in cui la legge più favorevole si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore), è assoluta: si applica cioè, sia alle leggi successive meno favorevoli al trasgressore che a quelle successive più favorevoli.
Perciò, se una norma successiva elimina o punisce meno gravemente un illecito amministrativo, il trasgressore che lo ha compiuto, quando era ancora vigente la precedente normativa, è sottoposto ugualmente alla sanzione amministrativa da questa prevista.
Il principio trova applicazione anche in caso di depenalizzazione di un comportamento previsto come reato. Se non sono previste disposizioni transitorie adeguate che consentano la contestazione del nuovo illecito amministrativo, l’illecito penale viene meno e al comportamento vietato non è possibile applicare le sanzioni amministrative previste al posto di quelle penali (Art. 1 c.2 L. 689/1981).
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.
È perciò vietato estendere la norma che prevede una sanzione amministrativa a casi simili o a materie analoghe non espressamente previsti e disciplinati. Il principio, di diretta derivazione penalista, vieta qualsiasi forma di analogia sia a favore che contro il trasgressore.

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