Guida in stato di ebbrezza, nullo l’alcoltest se non proceduto dall’informativa di nominare un difensore di fiducia e dalla mancata indicazione del tipo di etilometro utilizzato

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Giudice di Pace di Lercara Friddi – Sentenza del 08 ottobre 2013

Un ventenne era stato fermato dai Carabinieri e sottoposto all’accertamento del
tasso alcolemico, mediante apposito etilometro, gli veniva riscontrato un tasso alcolico
pari a 2,87. Da ciò conseguiva l’ordinanza prefettizia di sospensione della patente per la
durata di un anno, che però veniva annullata dal Giudice di Pace di Lercara Friddi con
conseguente restituzione.
Il Giudice di Pace ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato del ricorrente
secondo cui l’alcool test per individuare lo stato di ebbrezza costituisce un atto urgente
sulla stato delle persone, al quale il difensore può assistere, senza però il diritto ad
essere previamente avvisato del compimento dell’atto. Tuttavia, di questa facoltà la
persona sottoposta alle indagini deve essere avvisata. Nel caso in cui vi sia difetto
dell’avvertimento, come nel caso de quo, ne conseguenze la nullità dell’alcoltest per
violazione del principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova
(Cass. Pen. Sez. IV, Sent. n. 16548 del 27 aprile 2011; Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n.
23605 del 5 giugno 2009; Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 42130 del 12 novembre 2008;
Tribunale di Cassino – Sent. n. 334 del 14 luglio 2011) .
L’organo giudicante accogliendo in toto la tesi difensiva del difensore del
ricorrente, ha evidenziato come il procedimento seguito dagli agenti accertatori per la
rilevazione del tasso alcolico era contrassegnato da gravi vizi procedurali, in quanto il
ricorrente non era stato edotto, prima delle operazioni di rilevamento, di nominare un
difensore di fiducia, da ciò la nullità della prova acquisita con conseguente violazione
del diritto costituzionalmente garantito del diritto di difesa.
Analogamente vi è verificata privazione del diritto di difesa a causa dell’omessa
indicazione del tipo di etilometro utilizzato.
Dalla parte motiva della sentenza emerge che tali apparecchiature sono soggette
a difformità di rilevamento sia in relazione alla loro natura, per esempio, tra apparecchio
fisso o portatile, e che tali difformità vengono ampliate dalla vetustà di
confezionamento. Di nessuno rilievo è l’indicazione del modello utilizzato in seno alle
controdeduzioni fatte pervenire in cancelleria dalla Prefettura opposta, perchè tale
indicazione, doveva essere contenuta nell’ordinanza prefettizia opposta, la cui
motivazione appare schematica e non supportata nemmeno da motivazioni “per
relationem” dei verbalizzanti, né può soccorrere la notorietà del tipo di etilometro in
dotazione se manca la prova della taratura annuale.

Giuseppe Ortolani

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