Giornale che pubblica foto di minore vittima di reato: violazione privacy

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Viola la privacy il giornale che pubblica la foto ritraente dei minori vittime di reato anche se il volto è pixellato.

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Garante per la protezione dei dati personali – Provvedimento n. 391 del 31/08/2023

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Indice

1. I fatti

Una signora inviava un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali sostenendo che una nota testata giornalistica nazionale avesse pubblicato un articolo relativo alle violenze subite da un gruppo di minorenni, tra cui la figlia della reclamante, corredato da una fotografia che ritraeva le minorenni protagoniste con solo gli occhi pixellati.
In particolare, la reclamante segnalava che l’articolo in questione riportava la notizia delle molestie sessuali subite sul treno da alcune ragazze, tra cui la figlia, nel viaggio di ritorno da Gardaland, laddove si erano imbattute in un gruppo di ragazzi che avevano partecipato ad un raduno nella zona poi degenerato in risse e atti di violenza. La reclamante aggiungeva che la fotografia in questione ritraeva le ragazze con una “grossolana pixellata sugli occhi”, mentre erano sedute su una panchina all’interno dei locali di polizia.
Secondo la reclamante, dalla suddetta fotografia, la propria figlia era riconoscibile nella cerchia dei conoscenti e dei familiari e ciò aveva aggravato il disagio che aveva subito a causa della violenza. Inoltre, secondo la signora, il titolo dell’articolo in questione (“Il raduno sul Garda al grido ‘comanda l’Africa’. Caccia al branco accusato di molestie sessuali, le vittime ‘sapremmo riconoscerli’”) riportava un’affermazione circa la possibile riconoscibilità degli autori delle molestie da parte delle vittime, che – oltre ad essere non corrispondente al vero – metteva a repentaglio l’incolumità delle ragazze.
Infine, la reclamante segnalava che la fotografia era stata acquisita illecitamente e con l’inganno da parte di una giornalista di un’altra testata, la quale presentandosi sotto mentite spoglie e dicendo alle ragazze che avrebbe fotografato soltanto i loro piedi, aveva invece effettuato lo scatto integrale delle medesime senza alcuna autorizzazione da parte dei genitori.
Il Garante, preso atto del reclamo presentato e valutandolo anche quale segnalazione con riferimento alle altre minori coinvolte (diverse dalla figlia della reclamante), chiedeva alla testata giornalistica di avere informazioni sui fatti esposti.
Il giornale si difendeva sostenendo che la foto era stata pubblicata sfuocata in corrispondenza dei volti delle minorenni rappresentate, proprio per non permetterne la riconoscibilità, e che già il consiglio dell’ordine dei giornalisti aveva ritenuto legittima la pubblicazione a seguito della segnalazione che aveva inviato la reclamante. Per quanto riguarda l’identificabilità delle ragazze, precisava che nella fotografia non vi era alcun elemento idoneo a permetterne l’identificazione, in quanto non vi erano nomi, iniziali, né alcun riferimento alla vita familiare, scolastica o sociale delle ragazze; mentre la fotografia si limitava a rappresentare un gruppo di adolescenti sedute su un’anonima panchina bianca, vestite tutte uguali, con lo stesso taglio di capelli, il volto coperto dalla mascherina anti Covid e il volto pixellato.
Inoltre, il giornale sosteneva che la vicenda descritta nell’articolo aveva avuto una risonanza nazionale, su molte testate giornalistiche, per la gravità del fatto e per il pericolo cui erano state esposte le ragazze. Per tale ragione, il giornale aveva pubblicato l’articolo, fornendo una ricostruzione dettagliata della vicenda, ritenendo la notizia doverosa, pertinente ed essenziale.
Infine, il giornale dichiarava che la fotografia non era stata acquisita dalla giornalista di altra testata, bensì rinvenuta on line priva di credit e confermava comunque di aver rimosso la fotografia dall’articolo e dalle piattaforme riconducibili alla società, nonché di aver disposto la deindicizzazione dai motori di ricerca, proprio al fine di evitare qualsiasi strumentalizzazione.

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2. Foto di minore vittima di reato sul giornale: la valutazione del Garante

Preliminarmente, il Garante ha valutato che l’articolo oggetto di contestazione deve essere ricondotto ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e pertanto allo stesso si applicano le regole deontologiche in materia di giornalismo.
Al fine di contemperare il diritto alla riservatezza con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, confermando che gli stessi sono leciti, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati e nel rispetto del principio dell’ essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Inoltre, il rispetto di tale principio è ancora più stringente nel caso in cui le notizie riguardino soggetti minori di età.
Pertanto, nelle vicende in cui i minori sono coinvolti quali vittime di azioni criminose, deve essere garantito l’anonimato dei minori evitando qualsiasi elemento informativo che possa essere idoneo a consentirne l’identificazione anche indiretta.
Nel caso di specie, secondo il Garante, anche se la notizia narrata era di interesse pubblico e ha avuto ampia attenzione da parte della stampa locale e nazionale, l’immagine in questione non è giustificata da specifiche esigenze informative ed eccedente rispetto alla essenzialità dell’informazione. Ciò in quanto la stessa ritrae in primo piano le minori, pixellando soltanto la parte del volto, ma lasciando ampiamente visibili altri elementi quali i capelli, la struttura fisica e l’abbigliamento, che sono idonei a rendere dette minori identificabili quanto meno nel loro ambiente sociale. Inoltre, in quanto è associata a fatti di violenza cui le minori sono state vittime e documenta la loro presenza in un contesto che è già di per sé pregiudizievoli per le minori (cioè gli uffici della polizia).
Infine, il Garante ha ritenuto di non poter entrare nel merito della questione relativa alle condotte ingannevoli alla base dell’acquisizione dell’immagine in questione, per carenza di prove al riguardo.

3. La decisione del Garante

In considerazione delle valutazioni di cui sopra, il Garante ha ritenuto che la pubblicazione della fotografia in questione, configuri una violazione delle norme deontologiche in materia di giornalismo e una violazione dei principi generali di liceità e correttezza del trattamento.
Conseguentemente, il Garante ha ritenuto di imporre al giornale il divieto dell’ulteriore trattamento, anche on-line compreso l’archivio storico, dei dati personali della minore nel cui interesse era stato presentato il reclamo nonché delle altre minori coinvolte.
In secondo luogo, il Garante ha ritenuto di applicare altresì una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare del trattamento.
Per quanto riguarda la quantificazione della predetta sanzione, il Garante, da un lato, ha valutato la gravità della violazione e il pregiudizio subito, tenuto conto della natura dei dati trattati, riferibili a minori di età nel contesto di una vicenda di violenza perpetrata ai loro danni, nonché l’esistenza di altri precedenti a carico del titolare per medesime violazioni. Dall’altro lato, il Garante ha valutato le finalità perseguite dal titolare, riconducibili alla libertà di informazione e l’adozione da parte del titolare di alcune misure, seppure limitate, volte a proteggere le minori coinvolte (cioè la pixellatura del volto) e a limitare il pregiudizio lamentato (cioè la rimozione dell’immagine). Sulla base di tali presupposti, il Garante ha ritenuto di quantificare la sanzione amministrativa pecuniaria in €. 30.000 (diecimila).

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A cura di Giuseppe Cassano, Enzo Maria Tripodi, Cristian Ercolano | Maggioli Editore 2022

Avv. Muia’ Pier Paolo

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