Esuberi statali: dopo il reintegro respinto il ricorso dell’ente

Redazione 15/02/13
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Il Tribunale del Lavoro di Padova boccia il ricorso dell’ente: il provvedimento nei confronti del lavoratore  aveva caratteri ad personam

 

Francesco Maltoni (tratto da www.lagazzettadeglientilocali.it)

 

Risale a un paio di mesi fa la prima sentenza relativa al problema esuberi degli statali, che, in seguito alla spending review, sta tenendo banco nel mondo della pubblica amministrazione.
Quella prima sentenza, emessa dal Tribunale del Lavoro di Padova, aveva disposto il ritorno sul posto di lavoro del dipendente pubblico prima sballottato tra diverse aree del Comune per cui lavorava, San Martino di Lupari, poi, infine, messo in lista di mobilità.
Una querelle che aveva dunque conosciuto uno strascico legale in seguito alla messa in mobilità del lavoratore, il quale si era visto riconoscere il diritto a tornare sul posto di lavoro poiché, per l’operazione di spostamento,l’ente responsabile non aveva contattato preventivamente le sigle sindacali interessate.
Finalità del municipio, infatti, era quella di sopprimere il posto di lavoro, operazione delicata che, a parere del Tribunale, non era avvenuta secondo i canoni previsti dalla legge.
Ora, però, ecco un nuovo round, proprio in seguito alla definizione dei primi esuberi, avvenuti a livello centrale per il momento, da parte del Ministero della Funzione pubblica (vai al testo della sentenza).
Ora, è il comune coinvolto nella vicenda del lavoratore reintegrato a vedersi respinta l’istanza di reclamo presentata proprio a seguito della sentenza favorevole al dipendente.
Respingendo la posizione dell’ente, la corte ha deciso che  il mancato rispetto sotto molteplici profili dei principi di correttezza  e buona fede” (che) “imprime al provvedimento adottato– come già rilevato  dal primo giudiceun carattere ad personam, certamente contrario allo spirito e alla lettera della legge”.
Viene dunque posto in evidenza l’erroneo carattere “mirato” del provvedimento emanato contro il lavoratore, il quale, dunque, ha ora piena facoltà di riprendersi il posto. Oltretutto, specifica il giudizio, il comune non ha effettuato alcuna spiegazione del motivo per cui il lavoratore non possa essere adibito a posizioni vacanti di livello inferiore”.
Se ciò deve essere valido per ildatore di lavoro privato, spiegano i giudici, a maggior ragione deve valere per il settore pubblico, lì dove i principi ditrasparenza e correttezza devono essere la guida.

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