Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

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L’istituto è compatibile con i reati caratterizzati dalla presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica (Cass., Sez. Un. Penali, n. 13681 dep. il 6 aprile 2016)

La questione sottoposta alle Sezioni Unite riguarda la applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di guida in stato di ebbrezza: reato caratterizzato dalla presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati.

Gli Ermellini colgono l’occasione per valutare la compatibilità dell’istituto, sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla norma, con i reati caratterizzati da soglie di punibilità, scientificamente accertabili, i cui parametri non lasciano discrezionalità di valutazione al Giudice. La Corte ritiene che l’art. 131 bis c.p. vada applicato tenendo conto non solo del dato tecnico accertato ma, anche, di tutti gli altri significativi indicatori necessari ai fini della decisione, quali: modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza.

E’ la IV^ Sezione Penale della Corte di Cassazione a sollevare dubbi circa la compatibilità dell’art. 131 bis c.p. con ipotesi di reato – come la guida in stato di ebbrezza – ove il legislatore, a fronte della gradualità del fatto, impone la gradualità della sanzione.

In altre parole, dice la IV^ Sezione, argomentando criticamente la c.d. sentenza “Longoni” (Cass., Sez. IV^ Pen., n. 44132 del 9 settembre 2015, Longoni, Rv. 264829), il legislatore àncora la progressione dell’entità della sanzione a prestabiliti dati tecnici, costituiti dal tasso alcolemico rilevato, che non si prestano ad alcuna valutazione discrezionale, non disponendo, il Giudice, di altri parametri a cui allineare il giudizio di tenuità.

Inoltre, risulterebbero irrilevanti, nel caso di specie, le “modalità della condotta di guida, che possono variare da caso a caso”: si tratta di reati di pericolo tesi a proteggere i beni della regolarità della circolazione e della sicurezza stradale, che sono cosa diversa dalla vita e dalla incolumità della persona, protette da altre norme del codice penale.

Ed, infine, il Collegio rimettente sostiene che le sanzioni amministrative accessorie conseguono ad una sentenza di condanna o di applicazione pena; mentre, non vanno applicate negli altri casi. Ne consegue che nel caso di tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, punito con la sola sanzione amministrativa (di gran lunga economicamente più afflittiva), verranno applicate le sanzioni accessorie; nel caso, invece, di tassi alcolemici superiori, penalmente puniti, i cui procedimenti venissero definiti ex art. 131 bis c.p., non si applicherebbero le sanzioni accessorie.

Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, nella rilevante funzione nomofilattica, colgono l’occasione per tracciare la direzione interpretativa della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, istituto di nuovo conio, il cui scrutinio ha già condotto ad applicazioni diametralmente opposte.

Incidentalmente, viene confermato il principio secondo il quale, anche nel giudizio di legittimità può essere dedotta o rilevata d’ufficio – ex art. 609 c.p.p. – la sopravvenienza di una norma giuridica più favorevole al reo, con effetto retroattivo ai sensi dell’art. 2, quarto comma, c.p.

La sentenza “Longoni”, come detto, non condivisa dalla Sezione rimettente, sostiene la compatibilità dell’art. 131 bis c.p. con il reato di guida in stato di ebrezza e ciò perché la sua applicazione richiede la valutazione del fatto concreto, che deve tener conto del disvalore dell’azione e/o dell’evento, nonché dell’intensità della colpevolezza. Di conseguenza, non vi sarebbero ostacoli all’applicazione dell’istituto anche ai reati di pericolo astratto o presunto, persino, all’ipotesi più grave disciplinata dall’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.

Le Sezioni Unite condividono l’orientamento testé indicato; sostengono, in particolare, che la questione non possa essere esaminata in astratto: occorre partire dal testo di cui all’art. 131 bis c.p. Il legislatore ne esclude la applicabilità in relazione alla gravità del reato, desunta dalla pena edittale massima e dalla non abitualità del comportamento.

In particolare, la tenuità del fatto va accertata, come per tutti i reati, ex art. 133 c.p., attraverso tre elementi di valutazione: modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza.

I Giudici suddetti non condividono le motivazioni contenute nell’ordinanza di rimessione perché incentrata sul principio di offensività: secondo un orientamento consolidato, la norma penale va applicata solo ai fatti concretamente offensivi, cioè a quelli la cui offensività sia realmente apprezzabile.

La sanzione va esclusa, invece, ogni qualvolta il fatto, pur se sovrapponibile alla fattispecie prevista dalla norma penale, risulti, in concreto, non offensivo del bene giuridico protetto.

Con la sentenza in commento, la Corte coglie l’occasione per effettuare un’analisi più vasta rispetto al caso sottoposto al suo esame: opera una valutazione ermeneutica dell’istituto introdotto dall’art. 131 bis c.p. ed offre un ventaglio di applicazioni di ampia portata, purché rispondente ai requisiti di legge di cui il giudice di merito dovrà tenere conto.

Secondo il principio di offensività, che trova le sue radici nella Carta Costituzionale – attraverso una lettura integrata di diverse norme della legge fondamentale (Cass. Sez. Un. Penali, n. 40354 del 18 luglio 2013) -, “l’interprete delle norme penali ha l’obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi; offensivi in maniera apprezzabile”.

In questo caso, la scelta del legislatore è stata quella di espungere dal circuito penale fatti marginali che non palesano la necessità di applicare una sanzione, rispondendo, ciò, al principio di extrema ratio della legge penale.

D’altra parte, è lo stesso contenuto dell’art. 131 bis c.p. a dettare tale indirizzo interpretativo, richiedendo una valutazione concreta in termini di modalità della condotta ed esiguità del danno valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p.

Non esiste, sostengono gli Ermellini, “una offesa tenue o grave in chiave archetipica. E’ la concreta manifestazione del danno che ne segna il disvalore”.

Nodo di particolare interesse è il “comportamento” del soggetto nel suo complesso; l’esame della condotta tipica non può limitarsi alla asettica sovrapposizione tra fatto storico e fattispecie legale, ma è essenziale ponderare il bisogno di pena correlato al disvalore di quanto posto in essere.

In generale, l’art. 131 bis c.p., entro i limiti previsti dalla norma, è compatibile con qualsiasi fattispecie di reato e non può, aprioristicamente, escludersene la sua applicabilità, neanche per i reati c.d. “senza offesa”, caratterizzati da mera disobbedienza o da omissione. Il fatto va esaminato nel suo complesso, tenendo conto dei parametri indicati dall’art. 133, comma 1, c.p., ovvero tenendo in considerazione oltre alle caratteristiche dell’azione ed alla gravità del danno o del pericolo, anche l’intensità del dolo o il grado della colpa.

La Sezione rimettente evidenzia le difficoltà cui andrebbe incontro il Giudice di merito dovendo, ai fini della decisione, attivare indagini complesse sulla sfera interiore, incompatibili con la spedita applicazione del nuovo istituto, dando corso a possibili “cause di derive incontrollabili nell’esercizio della discrezionalità”.

Le Sezioni Unite fugano ogni dubbio, sostenendo che proprio il richiamo all’art, 133 c.p. – non presente nella proposta originaria dell’art. 131 bis c.p. – richiede la valutazione complessiva del fatto, estendendo l’esame all’elemento soggettivo del reato che si intreccia con l’aspetto oggettivo; cioè, nella graduazione dell’illecito, l’esame non deve limitarsi al disvalore dell’azione o dell’evento, ma estendersi al grado della colpevolezza, sia nel caso di colpa (ove rileva la valutazione della violazione della regola cautelare) che nel caso di dolo (ove viene in rilievo la sua intensità).

Anche l’entità del danno o del pericolo va valutata con lo stesso parametro giuridico ed è errato, continua la Corte, escludere a priori l’applicabilità del nuovo istituto alle fattispecie ove la sanzione sia stata calibrata direttamente “dal legislatore attraverso la individuazione di soglie, fasce di rilevanza penale o di graduazione dell’entità dell’illecito”.

D’altra parte, si afferma, è lo stesso legislatore a porre degli argini insormontabili: da una parte la pena edittale massima di cinque anni, a cui si aggiungono comportamenti che denotano carenza di freni inibitori, quali l’avere agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o l’avere adoperato sevizie o, ancora, avere profittato della minorata difesa della vittima, oppure, nel caso di delitti colposi, l’avere cagionato o che ne siano derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime della persona; dall’altra, una valutazione quantitativa rapportata al disvalore dell’azione, a quello dell’evento ed al grado di colpevolezza.

Inoltre, l’art. 131 bis, comma 5, c.p., consente l’applicazione del nuovo istituto anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. Ciò significa che la sola esiguità del danno o del pericolo, applicata come circostanza attenuante, non conduce automaticamente alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: il Giudice dovrà “soppesare e bilanciare prudentemente” tutti gli elementi in concreto sottoposti al suo esame.

Tali principi vanno, pertanto, applicati anche a quelle fattispecie caratterizzate dalla gradualità della gravità del reato stabilita perentoriamente dal legislatore: tale è, ad esempio, il caso della guida “in stato di ebbrezza”, in cui la condotta costituisce reato se il tasso alcolemico supera una determinata soglia.

Certamente “quanto più ci si allontana dal valore-soglia, tanto più è verosimile che ci trovi di fronte ad un fatto non specialmente esiguo”.

Evidente appare la necessità della valutazione in concreto del fatto, senza aprioristica e presuntiva esclusione dell’applicazione dell’art. 131 bis c.p. per le fattispecie la cui soglia di minima di punibilità è empiricamente stabilita dalla norma incriminatrice.

Gli Ermellini, dopo un excursus generale, si avviano alla conclusione delle motivazioni ritornando sulla questione sollevata dalla sezione rimettente: cioè, se l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sia applicabile alla fattispecie di cui all’art. 186, comma 2, C.d.S.

Le Sezioni Unite ribadiscono che non vi è motivo di escludere, a priori, l’applicabilità a quei reati, di solito contravvenzionali, caratterizzati da parametri scientificamente predeterminati o di comune esperienza, capaci di ledere o mettere in pericolo il bene tutelato dalla norma. Si tratta, verosimilmente di reati di pericolo presunto ove non è necessaria alcuna indagine, ma solo un accertamento tecnico per la verifica del valore soglia oltre il quale il fatto costituisce reato.

Vero è che, accertato il superamento della soglia, il reato è configurato; ma è altrettanto vero – nell’ottica della valutazione del fatto concreto – che non è indifferente l’ambiente e/o le circostanze in cui il reato è stato commesso. La Corte riporta l’esempio dell’irregolare scarico delle acque reflue, sottolineando che c’è una notevole differenza tra uno scarico che avviene in un territorio riccamente urbanizzato magari con fonti di approvvigionamento idrico ed altro scarico che avvenga in un luogo assai remoto privo di significativi connessioni con oggetti pertinenti alla tutela ambientale.

Un’ultima questione sollevata dai Giudici rimettenti riguarda gli effetti che la pronuncia ex art. 131 bis c.p. ha sulle sanzioni amministrative accessorie.

Le Sezioni Unite, dirimendo il conflitto tra i diversi filoni interpretativi, ne sancisce la applicabilità in base alla disciplina positiva contenuta nel C.d.S.

Infatti il testo di legge prevede tre ipotesi:

a) nel caso di sentenza di condanna, di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. e di decreto penale di condanna, divenuti irrevocabili, l’Autorità amministrativa darà esecuzione alle sanzioni accessorie disposte dal Giudice;

b) nel caso di sentenza di proscioglimento, la stessa Autorità disporrà la cessazione delle misure adottate in via provvisoria;

c) qualora ricorra l’estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato, l’amministrazione competente applicherà le sanzioni amministrative.

Orbene, nella ipotesi di speciale tenuità del fatto, il reato sussiste ma lo Stato rinuncia al suo potere punitivo penale; ciò, però, non incide sul potere sanzionatorio amministrativo, evidenziando – tale situazione – la sua autonomia.

Altro elemento di particolare rilievo – ai fini dell’applicazione dell’istituto in argomento – è la non abitualità della condotta vietata. L’art. 131 bis c.p. non può trovare applicazione, oltre che nei casi di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere previsti dal codice penale, anche nel caso in cui abbia il reo abbia commesso reati della stessa indole o caratterizzati da condotte plurime, abituali e reiterate.

Il legislatore, in definitiva, esclude la valutazione di non punibilità nel caso di “comportamenti seriali” che indubbiamente denotano una propensione del soggetto a ripetere condotte penalmente sanzionate. Ciò si traduce nella mancanza di freni inibitori di fronte a condotte penalmente (e, spesso, socialmente) riprovevoli. E tale esclusione rileva anche nel caso in cui le condotte plurime riguardino fatti che, singolarmente esaminate, potrebbero rientrare nella speciale tenuità del fatto.

Badalamenti Domenico

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