Esame di avvocato: rimane nel proprio ambito di giurisdizione il giudice amministrativo che “valuta” il giudizio delle commissioni esaminatrici ritenuto affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto

Redazione 30/05/12
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Così hanno deciso le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, pronunciandosi, con sentenza n. 8412 depositata il 28 maggio 2012, sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza del Consiglio di Stato con cui veniva accolto il ricorso di un candidato non ammesso agli esami orali di abilitazione alla professione di avvocato.

Nella fattispecie il Consiglio di Stato aveva confermato quanto già deciso dal Tar territorialmente competente, accertando sia il difetto del presupposto sul quale il giudizio della commissione esaminatrice era stato fondato (la asserita presenza di errori grammaticali), sia l’assenza di incoerenze della forma in relazione alla tipologia dell’atto giudiziario oggetto di esame (evidenziate dalla commissione con l’espressione “forma impropria, ossia non adatta alla stesura di un atto giudiziario”). Nel proporre ricorre in cassazione, il Ministero della Giustizia ha sostenuto che nella fattispecie si sarebbe verificato l’eccesso di potere giurisdizionale, attraverso la sostituzione della volontà dell’amministrazione con quella del giudice, il quale avrebbe espresso una valutazione tecnico/giuridica sull’idoneità dell’elaborato.

Con riferimento al sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di esami o concorsi pubblici, la Suprema Corte ha sostenuto che tale sindacato è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione all’articolazione dei criteri preventivamente individuati dalla commissione stessa.

In particolare, le Sezioni Unite hanno riflettuto sulla circostanza che la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è priva di discrezionalità, perché la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma deve accertare, secondo criteri oggettivi, il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza o insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie regole legali delle selezioni). Il giudizio circa l’idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono la piena tutela innanzi al giudice amministrativo. Siffatta tutela è attuata sotto il profilo del vizio di eccesso di potere e dunque senza alcuno sconfinamento nel merito da parte del giudice, ma attraverso la verifica della logica, della coerenza e della ragionevolezza delle basi argomentative concernenti l’analisi dell’elaborato. Nella specie il giudice amministrativo ha accertato la mancanza dei presupposti in base ai quali la commissione esaminatrice aveva valutato negativamente l’elaborato: in tal modo, egli si è tenuto negli ambiti del proprio potere giurisdizionale.

 

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