Emolumenti pensionistici italiani con doppia cittadinanza

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Con la risposta n. 172/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di assoggettamento fiscale degli emolumenti pensionistici, corrisposti per lo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente a carattere pubblico, maturati da soggetto residente all’estero e in possesso della doppia cittadinanza.
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Agenzia delle Entrate, risposta n.172/2023

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Indice

1. Il caso di specie


Nel caso in scrutinio il ricorrente, cittadino italiano, esercente attività di lavoro dipendente a carattere pubblico, espone all’AE di essersi trasferito nel Regno Unito dove risulta iscritto all’AIRE. Avendo conseguito la cittadinanza del Regno Unito e quindi in possesso di doppia cittadinanza l’istante chiede all’Amministrazione Finanziaria in quale Stato debbano essere assoggettati a tassazione i propri emolumenti pensionistici.


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2. Il ragionamento normativo e la decisione dell’Agenzia delle Entrate


Ai sensi dell’art. 3, co. 1 del TUIR dispone che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”. Inoltre l’art. 23, co. 2, lett. a) del TUIR dispone che i trattamenti pensionistici percepiti da soggetti non residenti si calcolano come prodotti nel territorio dello Stato e, pertanto, soggetti ad imposta, qualora vengano erogate dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Invero, il reddito di pensione del ricorrente sarà tassabile in Italia, secondo il dettato normativo di cui all’art. 49, co. 2, lettera a) del TUIR. Analizzata la normativa interna l’Amministrazione Finanziaria passa all’analisi delle norme internazionali sancite negli accordi stipulati dall’Italia con Stati o territori esteri. La prevalenza del diritto internazionale sul diritto interno è, pacificamente, affermato nel nostro ordinamento e sancito in ambito tributario dall’art. 169 TUIR e 75 del DPR n. 600 del 1973 senonché affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale.
Nel caso in scrutinio la normativa di riferimento e la Convenzione siglata, a Pallanza in data 21 ottobre 1988, tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni e ratificata con la legge del 5 novembre 1990 n. 329.  
Nello specifico, l’art. 18, paragrafo 1, del suddetto Trattato dispone, come principio generale, la tassazione esclusiva degli emolumenti pensionistici, erogati a fronte della prestazione di un’attività di lavoro dipendente, nello Stato dove risiede il beneficiario degli stessi emolumenti. L’eccezione a tale regola è da rinvenire nella disposizione di cui all’art. 19, paragrafo 2, sub paragrafo (a) la quale sancisce che “le pensioni corrisposte da, o con fondi costituiti da, uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa, o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale” sono assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato fonte della pensione. L’incisività della suddetta norma è mitigata dal sub paragrafo (b) del paragrafo 2 dell’art. 19 il quale prevede l’esclusiva soggezione a tassazione nello Stato dove risiede il beneficiario della pensione, quando il medesimo beneficiario è cittadino dello Stato medesimo.
Si evidenzia come la Convenzione non disciplina nessuna disposizione in merito alla casistica inerente la doppia nazionalità, pertanto, osservando la disposizione letterale di cui al sub paragrafo b), ai fini dell’applicazione del regime di tassazione esclusiva delle pensioni pubbliche nello Stato dove risiede il contribuente, basta che lo stesso acquisti la cittadinanza di tale Paese, non rilevando in nessun modo la nazionalità dello Stato della fonte.
In merito al caso in commento, non residuano dubbi circa il carattere pubblico della pensione corrisposta al ricorrente, dato che il medesimo emolumento è erogato a seguito di una pregressa mansione lavorativa esperita alle dipendenze di un ente pubblico italiano.
Dato che l’istante possiede la cittadinanza britannica il trattamento pensionistico in scrutinio rientra nell’ambito di applicazione di cui all’art. 19, paragrafo 2 della Convenzione determinando la potestà impositiva sulla scorta del dettato normativo di cui al sub paragrafo (b)
L’AE ritiene che la pensione erogata all’istante sia da assoggettare alla tassazione esclusiva nel Regno Unito, fermo restando il diritto del diretto interessato di chiedere mediante apposita istanza, alla competente Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 38 DPR 29 settembre 1973 n 600, il rimborso delle somme trattenute in Italia entro il termine di quarantotto mesi dalla data in cui è stato effettuato il versamento.

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