Emergenza sanitaria e sorte dei contratti: le possibili soluzioni

Redazione 15/05/20
Scarica PDF Stampa

Sorte dei contratti: le soluzioni transattive

Il presente contributo è tratto da

RINEGOZIAZIONE E RISOLUZIONE DEI CONTRATTI IN EMERGENZA SANITARIA

Il presente volume affronta le questioni relative alla possibilità di sospendere il pagamento di ratei e/o di canoni, avvero di sospendere il pagamento dei canoni di affitto o locazione e se sia possibile approfittare della crisi per risolvere contratti.Al netto di ipotesi patologiche o illecite, la risposta a questi quesiti va indagata combinando le normative speciali alla disciplina codicistica.In questo senso, lo scritto si pone come strumento utile al fine di scegliere le strategie utili a tutelare gli interessi delle parti contrattuali.Damiano MarinelliAvvocato cassazionista, mediatore ed arbitro. Già docente universitario, è Presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it) e Consigliere Nazionale dell’Unione Nazionale Consumatori. Specializzato in diritto civile e commerciale, è autore di numerose pubblicazioni, nonché relatore in convegni e seminari (www.areaconsulenze.it – marinelli@areaconsulenze.it).Saverio SabatiniAvvocato civilista, fondatore dello Studio legale “Sabatini e Associati” di Ancona, che cura gli interessi di numerose aziende private e pubbliche, società di capitali e istituti di credito. Specializzato in diritto civile, con particolare vocazione per il diritto delle società e per le procedure concorsuali, coltiva da sempre la materia successoria ed è autore di numerose pubblicazioni in argomento nonché relatore in convegni e seminari (www.sabatinieassociati.com – s.sabatini@sabatinieassociati.com).

Damiano Marinelli, Saverio Sabatini | 2020 Maggioli Editore

10.90 €  9.27 €

La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l’elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sè considerata, e quello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione. Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell’autorità amministrativa (“factum principis”) sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità. La nozione di factum principis rientra nella più ampia categoria di fatto sopravvenuto, non prevedibile ed evitabile con l’ordinaria diligenza, idoneo ad integrare una causa sopravvenuta di impossibilità della prestazione ai sensi dell’art. 1256 del codice civile che esclude la colpa del soggetto inadempiente e dunque l’imputabilità allo stesso dell’inadempimento. Tale principio di diritto va contemperato con le obiettive situazioni di straordinarietà e non colpevolezza già cennate: come già detto più volte, l’emergenza epidemiologica del Covid-19 e i provvedimenti legislativi di riferimento (DPCM 8.3.2020; DL 17.3.2020 n.18) appaiono portatori di tutti quei requisiti dell’imprevedibilità e straordinarietà dell’evento, idonei ad impingere nei rimedi indicati succitati (art. 1256, 1464 c.c.), così potendosi anche ipotizzare la sospensione di una prestazione ma in via temporanea, riacquisendo piena efficacia quella prestazione non appena possibile; parimenti appare ipotizzabile che un contraente possa risolvere un contratto ed il creditore gli possa offrire di “modificare equamente le condizioni di contratto”.

La sospensione degli adempimenti fiscali

Abbiamo visto – pur senza pretesa di esaustività – quali possano essere le soluzioni giuridiche e pratiche per sospendere e/o risolvere i contratti e abbiamo visto come il Legislatore “Covid” abbia previsto ben poco – a ben vedere solo l’art. 91 del Cura Italia e l’art. 46 sui contratti di lavoro. A differenza dei rimedi sulla contrattualistica, il Legislatore “Covid” ha previsto vari interventi per le sospensioni dei rapporti bancari e degli adempimenti fiscali, quindi in estrema sintesi ripercorreremo tali soluzioni, per fornire ai contraenti uno spunto analogico per poter definire la vertenza senza adire l’autorità giudiziaria.
I provvedimenti assunti in sede di decreto legge sono stati poi confermati nella successiva conversione del 24.04.2020, in seno alla quale sono state introdotte anche la sospensione dei mutui per autonomi e partite Iva, la proroga di contratti a termine e somministrazione anche in caso di utilizzo degli ammortizzatori
sociali e CIGD (senza accordo se la chiusura dell’attività è obbligatoria).
Il Decreto Cura Italia prima ed il Decreto Liquidità successivamente hanno tentato, non sempre in maniera sufficiente, di far fronte all’auspicabilmente temporanea crisi di liquidità che investirà famiglie ed imprese a seguito della pandemia, attraverso la proposizione di sospensioni degli adempimenti fiscali, nonché con la possibilità, dedicata ad alcune categorie particolari, di bloccare i pagamenti di mutui, finanziamenti ed altri impegni di natura finanziaria nei confronti di banche ed altri intermediari finanziari.

Potrebbe interessarti anche Il rapporto di lavoro ai tempi del Coronavirus

In particolare, l’art. 56 del Decreto Cura Italia, rubricato “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”, ha disposto la sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate, nei confronti di banche e di intermediari finanziari di cui possono beneficiare microimprese e PMI italiane che alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito, rispetto ai quali la misura dispone quanto segue: a) apertura di credito, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o se superiori alla data del Decreto, è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 settembre 2020, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare; b) contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, per cui è prevista una proroga fino al 30 settembre 2020. È inoltre previsto uguale trattamento per tutti gli elementi accessori relativi al contratto principale. Così come viene chiarito nella relazione illustrativa, il tutto non determinerà, da un punto di vista attuariale, alcun aggravio di costi né per l’intermediario e tanto meno per il soggetto fruitore (impresa). Si chiarisce inoltre che tutti gli oneri amministrativi restano a carico dell’intermediario; c) mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, anche se perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie, con le rate o i canoni di leasing aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020. Nella misura è prevista la sospensione dei pagamenti sino al 30 settembre 2020 unitamente agli elementi accessori, senza che ciò, in termini attuariali, comporti aggravio di costi né per l’intermediario e né tanto meno per le imprese clienti. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato. Gli oneri amministrativi anche in questa circostanza restano a carico degli intermediari.
Resta salvo, così come indicato nella presente disposizione, che le imprese possono beneficiare della sospensione anche della sola quota capitale.

Il presente contributo è tratto da

RINEGOZIAZIONE E RISOLUZIONE DEI CONTRATTI IN EMERGENZA SANITARIA

Il presente volume affronta le questioni relative alla possibilità di sospendere il pagamento di ratei e/o di canoni, avvero di sospendere il pagamento dei canoni di affitto o locazione e se sia possibile approfittare della crisi per risolvere contratti.Al netto di ipotesi patologiche o illecite, la risposta a questi quesiti va indagata combinando le normative speciali alla disciplina codicistica.In questo senso, lo scritto si pone come strumento utile al fine di scegliere le strategie utili a tutelare gli interessi delle parti contrattuali.Damiano MarinelliAvvocato cassazionista, mediatore ed arbitro. Già docente universitario, è Presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it) e Consigliere Nazionale dell’Unione Nazionale Consumatori. Specializzato in diritto civile e commerciale, è autore di numerose pubblicazioni, nonché relatore in convegni e seminari (www.areaconsulenze.it – marinelli@areaconsulenze.it).Saverio SabatiniAvvocato civilista, fondatore dello Studio legale “Sabatini e Associati” di Ancona, che cura gli interessi di numerose aziende private e pubbliche, società di capitali e istituti di credito. Specializzato in diritto civile, con particolare vocazione per il diritto delle società e per le procedure concorsuali, coltiva da sempre la materia successoria ed è autore di numerose pubblicazioni in argomento nonché relatore in convegni e seminari (www.sabatinieassociati.com – s.sabatini@sabatinieassociati.com).

Damiano Marinelli, Saverio Sabatini | 2020 Maggioli Editore

10.90 €  9.27 €

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento