Licenziamento e Coronavirus: la possibile sorte del posto di lavoro
27 ottobre 2020
L’Inps con il messaggio 2261 del 1 giugno 2020 ha chiarito che il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo (cioè per ragioni economiche) durante il periodo di divieto stabilito ha diritto a percepire la Naspi, ove ricorrano gli altri requisiti richiesti per legge
In questi casi la corresponsione della Naspi da parte dell’Inps avviene con riserva di ripetizione di quanto pagato per l’ipotesi in cui il lavoratore licenziato, in seguito a un contenzioso, ovvero per effetto di trattativa, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.
Licenziamento: è possibile nel periodo di emergenza?
Il presente contributo è tratto da

COVID-19: le novità sul lavoro
Rocchina Staiano, 2020, Maggioli EditoreA causa della comparsa di casi di trasmissione di COVID-19, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto e per il sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese; in particolare, possiamo qui...
Alcuni dei quesiti in materia di licenziamento a cui la presente opera offre risposta:
Nel caso in cui le procedure di licenziamento collettivo siano iniziate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, ma non concluse, sono sospese?
Sì, sono sospese; ciò è stato stabilito dall’art. 46 del d.l. 18/2020, il quale prevede che sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Il divieto di licenziamento si applica all’apprendista per compimento del periodo formativo?
No, la sospensione dei licenziamenti non opera in relazione al licenziamento dell’apprendista per compimento del periodo formativo, facoltà prevista dall’art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015, che non ha subito modifiche dall’art. 46 del dl. 18/2020.
Il licenziamento durante o al termine del periodo di prova è sospeso per 60 giorni?
No, l’art. 46 del d.l. 18 del 2020 fa riferimento solo ai casi di licenziamento collettivo e licenziamenti individuali, per giustificato motivo oggettivo economico.
E’ sospesa la procedura di licenziamento ai sensi dell’art. 7 della l. 604/1966?
Sì, dal 17 marzo al 16 maggio 2020, è sospesa la procedura obbligatoria di conciliazione per licenziamento per giustificato motivo economico presso la Direzione Territoriale del lavoro per le aziende in tutela reale, ai sensi dell’art. 7 della l. 604/1966, in cui si sia già concluso il tentativo di conciliazione presso la Direzione Territoriale del lavoro e manchi solo il passaggio della consegna della lettera di licenziamento.
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Licenziamento e causa: vale il giustificato motivo oggettivo?
Il riferimento al licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel d.l. 18/2020 riguarda anche l’ipotesi del superamento del periodo di comporto?
No, l’art. 46 del d.l. 18/2020 quando parla di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fa espressamente riferimento all’art. 3 della l. 604/1966, ossia ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo determinati non da un generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti.
Il divieto del d.l. 18/2020 è rivolto solo ai licenziamenti oppure riguarda anche le dimissioni?
L’art. 46 del d.l. 18/2020 fa riferimenti ai licenziamenti collettivi ed ai licenziamenti individuali, indipendentemente dal numero dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604; di conseguenza, il divieto non riguarda le dimissioni.
Vorrei sapere cosa si intende per 60 giorni?
L’art. 46 del d.l. 18/2020 prevede che i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 604 del 1966, ed i licenziamenti collettivi sono sospesi per 60 giorni, ossia dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del d.l. 18/2020) al 16 maggio 2020.
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Proroga con il Decreto Maggio del divieto di licenziamenti collettivi individuali per motivi economici fino al 16 agosto
Novità per i licenziamenti che erano stati sospesi dall’entrata in vigore del decreto Cura Italia per 60 giorni , se motivati da giustificato motivo oggettivo o in forma collettiva . Ricordiamo che all’articolo 41 del DL 18 2020 si prevedeva il divieto per 60 giorni (dalla data di pubblicazione del decreto, 17 marzo, e fino al 16 maggio 2020) di:
- procedure di individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità,
- di licenziamenti collettivi,
- sono sospese nel medesimo periodo anche le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (data di proclamazione dello stato di emergenza nazionale).
Inoltre il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Restano possibili invece i licenziamenti per giusta causa ovvero per motivi disciplinari .
La legge di conversione del decreto, n. 27/2020, ha introdotto una specificazione per cui sono esclusi da tale divieto i recessi relativi a personale che subentra in contratti di appalto.
La bozza del nuovo decreto Maggio che il Governo sta preparando per prorogare e rafforzare le misure economiche di contrasto all’emergenza Coronavirus prevede ora una proroga del blocco dei licenziamenti per ulteriori 3 mesi. Si tratta quindi dell’impossibilità di procedure di licenziamento collettivo e individuale fino al 16 agosto 2020 . Nello stesso periodo restano ancora sospese eventuali procedure iniziate dopo il 23 febbraio 2020.
Il Consiglio dei ministri previsto per oggi che dovrebbe approvare il nuovo decreto è slittato purtroppo ancora una volta a nuova data .
Sempre stando alla bozza finora diffusa, verrebbe aggiunta anche la possibilità di revoca dei licenziamenti effettuati tra il 23 febbraio e il 17 marzo per giustificato motivo oggettivo , purche contestualmente richieda per il dipendente un trattamento di cassa integrazione in deroga, a partire dalla data di efficacia del provvedimento . In questo modo i rapporti di lavoro vengono ripristinati senza alcun onere o sanzione per i datori di lavoro.
Novità apportate con il Decreto Rilancio
Non è più operativo il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, valido per 60 giorni, introdotto dal decreto Cura Italia. Nelle intenzioni del decreto Rilancio c’è la volontà di dare continuità a tale divieto (che opererebbe fino al 17 agosto 2020), ma il ritardo nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento pregiudica l’effetto della misura salvo interventi dell’ultimo minuto. Il 17 maggio scorso infatti il divieto è venuto meno e il datore di lavoro potrebbe attivarsi con un licenziamento che, essendo atto ricettivo deve comunque raggiungere il lavoratore prima dell’entrata in vigore del decreto Rilancio. Ciò però solo per i licenziamenti individuali di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tutele crescenti o non soggetti allo Statuto dei lavoratori.
Decreto di Agosto
Le misure a sostegno dell’occupazione introdotte dal decreto legge n.104/2020, c.d. decreto Agosto. In particolare, il documento di prassi prende in esame il mantenimento del divieto di licenziamento per ragioni economiche, la modifica alla disciplina della Cassa integrazione e l’introduzione di una decontribuzione, fino a 4 mesi, per i datori di lavoro che non ricorrono agli ulteriori ammortizzatori sociali emergenziali e fanno ritornare al lavoro il personale.
Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi’ sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia’ impiegato nell’appalto, sia riassunto seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresi’, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta’ di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresi’ sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attivita’ dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della societa’ senza continuazione, anche parziale, dell’attivita’, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attivita’ che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori e’ comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi’ esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, puo’, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purche’ contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, , convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuita’, senza oneri ne’ sanzioni per il datore di lavoro.
Bozza legge di Bilancio
La prima bozza di legge di bilancio 2021 è stata approvata sabato scorso dal Governo con varie misure di salvaguardia per l’economia e i lavoratori
Nel documento si profila una nuova proroga della cassa integrazione assegno ordinari FIS per almeno 9 settimane ( ma potrebbero arrivare a 18) nel 2021.
Resta confermato il meccanismo di contribuzione dei datori di lavoro rapportata alle perdite registrate rispetto al 2019 , già utilizzato dal Decreto agosto
La cassa integrazione resterà quindi gratuita per chi ha perso almeno il 20% di fatturato, mentre costerà ancora ai datori di lavoro:
- il 9% delle retribuzioni interessate per chi ha perso fino al 20% di fatturato e
- il 18 % delle retribuzioni interessate per chi non ha subito alcun calo di fatturato.
Si profilano due vie per la realizzazione, che non sarà affidata solo nella legge di bilancio. Diversamente da quanto emerso nei giorni scorsi, anche a seguito dei tavoli di confronto di sabato tra il ministro del lavoro Catalfo e le principali organizzazioni sindacali, che chiesto di agire velocemente , dovrebbe a breve vedere la luce un decreto interministeriale Lavoro – Economia per la proroga fino a fine anno della CIG già in vigore.
Ciò assicurerebbe la copertura alle aziende che hanno utilizzato quasi tutte le 18 settimane ( potrebbero essere esaurite già a metà novembre per chi ha utilizzato le settimane ininterrottamente dal 13 luglio )
Con la legge di bilancio 2021 si provvederebbe invece a finanziare altre settimane di ammortizzatori sociali per i primi mesi del 2021, probabilmente fino a marzo almeno.
Per questo capitolo è prevista una spesa di almeno 5 miliardi che comprenderanno quanto eventualmente non utilizzato a fine anno.
Attualmente collegato all’utilizzo della cassa integrazione c’è il blocco dei licenziamenti individuali per motivi economici e collettivi, che con il decreto agosto è stato appunto delimitato alle aziende che utilizzano gli ammortizzatori sociali. Cio significa che prima di fine anno, al termine della fruizione dei periodi di cassa integrazione i datori di lavoro potrebbero iniziare a licenziare .
Sempre nell’incontro di sabato scorso le organizzazioni sindacali hanno chiesto la proroga del blocco fino alla fine dell’emergenza mentre Confidustria minaccia ricorsi sottilineando i rischi di incostituzionalità di un blocco cosi prolungato ( iniziato ricordiamo a marzo 2020).
il Governo sembra quindi intenzionato ad alleggerire ancora la norma esistente e ha proposto alle parti di mantenere il blocco solo per i licenziamenti collettivi consentendo i licenziamenti lindividuali economici esclusivamente con la garanzia di misure di reinserimento lavorativo per i lavoratori interessati . Un nuovo incontro con CGIL CISL e UIL è in programma per domani 21 ottobre.
Volume consigliato sul Decreto di Agosto
https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/42944-decreto-agosto-sostegno-per-il-rilancio-ebook-2020.html
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