Elezioni regionali : TAR Catanzaro , sez. I, ordinanza n. 472/2014.

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In data 4/9/2014, il TAR Catanzaro , sez. I, ha emanato l’ordinanza n. 472/2014 con cui ha ordinato alla Regione Calabria, in persona del Vice-Presidente facente funzioni, di indire immediatamente e non oltre 10 giorni le elezioni per il rinnovo degli organi regionali, in regime di prorogatio stante le dimissioni dell’ex Presidente della Giunta,  Scopelliti.

In data 27/3/2014, l’allora Presidente della Giunta della Regione calabria, a seguito di condanna penale in primo grado inflitta dal Tribunale di Reggio Calabria,   a  sei anni di reclusione e all’interdizione perpetua dei pubblici uffici, è stato sospeso de plano dalle funzioni istituzionali, in applicazione della c.d. legge Severino che dispone che: “Sono sospesi di diritto  dalle cariche indicate nell’art. 7.1, (presidente della giunta regionale, assessore, consigliere regionale, amministratore e componenti degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali), : b) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all’art. 7.1 lett. c),(artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 323,(abuso d’ufficio), 325, 326, 331, 331, 346 bis, c.p.”.

Il provvedimento di sospensione, automatico e obbligatorio, (e mai impugnato dallo stesso Scopelliti), della durata di 18 mesi, ha fatto si che lo stesso Presidente sospeso,  a circa un anno dalla scadenza ordinaria del proprio mandato elettorale, rassegnasse e protocollasse le proprie dimissioni in data 29/04/2014, sostituito dalla Vice-Presidente facente funzioni.

In data 3/6/2014, a più di un mese dalle dimissioni del Presidente, il Consiglio Regionale della Calabria ha convalidato e preso atto delle dimissioni del Presidente e, conseguenzialmente, i consiglieri vengono “congedati” dal proprio incarico, ex art. 60 del Regolamento regionale.

Senonché, dalla data delle dimissioni dell’allora Presidente, 29/4/2014, la Vice-Presidente, competente ad indire i comizi elettorali, non ha mai assunto tale atto propedeutico allo svolgimento delle elezioni.

Alcun associazioni di cittadini, (M.D.C., il Pungolo per Catanzaro, Comitato art. 48, Cittadinanzattiva, etc.), difesi dagli Avv.ti Francesco Pitaro e Gianluigi Pellegrino , propongono ricorso al TAR Calabria contro la Regione Calabria per l’accertamento dell’omissione dell’indizione delle elezioni entro i 90 giorni dalla data di dimissioni dell’allora Presidente e per la condanna conseguenziale all’adozione dell’atto da parte della Vice-Presidente facente funzioni.

In data 4/9/2014, il TAR Catanzaro , a seguito di udienza in Camera di Consiglio per l’esame dell’istanza cautelare, accoglie il ricorso delle associazioni e ordina l’emanazione dei comizi elettorali entro il termine massimo di dieci giorni.

Il TAR Catanzaro ha accolto il ricorso considerando che , anche in assenza nella legislazione regionale di un termine espresso entro il quale indire le elezioni regionali, devono trovare applicazione ,  ai sensi dell’art. 117 cost. , che caratterizza la materia elettorale come materia a competenza concorrente, i principi fissati dalla legge Costituzionale n. 1/1999, art. 5, co. 2, lett. b) e dal d.P.R. n. 570/1960, art. 8, co. 5, applicabili per rinvio ricettizio, che prescrivono , in caso di dimissioni del Presidente della Giunta, il termine massimo di tre mesi entro cui procedere all’indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta.

Il TAR, inoltre, ha così statuito: “ considerato che, in ossequio all’esigenza di garantire una tempestiva ricostruzione degli organi regionali, la Corte Costituzionale, con la sentenza 5 del giugno 2013 , pronunciandosi sull’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, che sancisce l’indizione delle elezioni entro tre mesi , ha interpretato l’espressione indizione nel senso che le elezioni abbiano luogo e non semplicemente siano indette entro tale lasso temporale.”

Il TAR, pertanto, interpretando costituzionalmente il dettato normativo statale , ha disposto che le elezioni regionali, nel caso di mancanza di termine espresso, devono essere indette e svolte entro il termine massimo posto dalla legge a garanzia del diritto di voto di tre mesi.

Il TAR Catanzaro, sulla scia di quanto statutito già dal Tar Lazio, (“caso Polverini”), e confermato dal Consiglio di Stato, ha emanato un dispositivo di accertamento, per garantire la piena tutela giurisdizionale e per tutelare  gli interessi legittimi e soggettivi dei cittadini lesi dalla privazione del proprio diritto al voto e del diritto ad essere rappresentati da organi regionali legittimati, non congedati e democraticamente eletti .

“Allo scopo di perseguire la restaurazione del pieno funzionamento delle pubbliche istituzioni in modo da ripristinarne la piena legittimazione democratica e l’assolvimento della funzione legislativa garantita e ampliata a seguito della riforma del titolo V… si deve concludere che la previsione di canoni di legalità che scandiscono l’indizione del procedimento elettorale introduce un nuovo requisito di legittimità idoneo a limitare l’esercizio di indizione delle elezioni da parte dell’organo regionale, imponendo la soggezione a controllo giurisdizionale delle relative determinazioni, (e non determinazioni), e condotte amministrative”, pertanto, “in seguito all’Ad. Plen. Del Consiglio di Stato del 23/3/2011, n. 3, e del 29/7/2011,n. 15, si deve ribadire che la mancata previsione dell’azione generale di accertamento nel codice di procedura amministrativa non preclude la praticabilità di una tecnica di tutela che rinviene il suo fondamento nelle norme immediatamente percettive dettate dalla Carta fondamentale al fine di garantire la completa e piena tutela giurisdizionale, (art. 24, 103, 111, 113). Anche per gli interessi legittimi , infatti, come pacificamente ritenuto nel processo civile per i diritti soggettivi, la garanzia costituzionale impone di riconoscere l’esperibilità dell’azione di accertamento autonomo , con particolare riguardo a tutti i casi in cui siffatta azione risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente”, così in TAR Lazio, n. 6002/2012.

Il TAR Catanzaro ha , pertanto,  ordinato al Vice Presidente della Giunta regionale della Calabria, ad oltre cinque mesi dalla data delle dimissioni dell’ex Governatore Scopelliti, di adottare il provvedimento di indizione delle consultazione elettorali regionali, entro dieci giorni successivi alla data di comunicazione in via amministrativa della stessa ordinanza, fissando la data di svolgimento delle stesse consultazioni entro il più breve termine tecnicamente compatibile con gli adempimenti i previsti dalla normativa in materia.

Il TAR ha , altresì , nominato fin d’ora il Commissario ad Acta il Prefetto di Catanzaro affinché, in caso di inottemperanza, si sostituisca al Vice- Presidente e promulghi entro cinque giorni il procedimento elettorale.

Tale ordinanza rappresenta, dunque, l’ennesimo caso di sostituzione del potere giudiziale all’inerzia del potere politico e la correzione dello stesso affinché si adegui ai canoni minimi di legalità.

Giancarlo Pitaro

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