É tenuto a risarcire il cliente il professionista non abilitato che accetti di ricorrere agli accertamenti fiscali pur non essendone abilitato

Redazione 10/04/13
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Biancamaria Consales

È la decisione della seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, la quale con sentenza n. 08508 dell’8 aprile 2013, ha condannato al risarcimento dei danni un geometra. Questi i fatti.

Il suddetto geometra veniva citato in giudizio sul presupposto che si fosse reso inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con un contratto di opera professionale.

In particolare, l’attore aveva sostenuto di aver affidato al geometra un incarico professionale di tenuta della contabilità, aggiornamento dei libri iva e compilazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia il convenuto aveva fatto decorrere i termini per l’impugnazione di taluni avvisi di accertamento e, in conseguenza di tale inadempimento, gli erano state notificate le cartelle esattoriali che esso attore aveva provveduto a pagare.

Il geometra aveva, invece, contestato gli addebiti, assumendo di avere regolarmente adempiuto l’incarico; precisava, altresì, che l’accertamento tributario non dipendeva da errori del professionista, ma dall’accertamento sintetico dei redditi in applicazione dei coefficienti di capacità reddituale. Puntualizzava, infine, che, in quanto geometra, non aveva titolo professionale per presentare ricorso alla commissione tributaria di fronte alla quale la presunzione di capacità reddituale di cui ai parametri poteva essere superata solo con la dimostrazione dell’esistenza dei redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte.

I giudici di Piazza Cavour, confermando la sentenza della Corte di Appello di Torino e rigettando il ricorso del professionista in quanto depositato oltre i termini, hanno affermato che il professionista che tiene la contabilità ma che non è abilitato a proporre ricorsi fiscali, in quanto geometra, deve risarcire l’intero danno al cliente se non lo indirizza per tempo da un altro professionista abilitato e non gli fornisce in tempo utile la documentazione necessaria al ricorso.

La Corte di appello, la cui motivazione è stata sposata anche dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto sussistente il nesso causale tra l’inadempimento e il danno affermando che il contribuente poteva avere una ragionevole probabilità di vittoria e di conseguenza ha accolto la domanda risarcitoria per l’intero importo e cioè la somma richiesta e pagata al fisco in assenza di opposizione.

 

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