E’ nulla la notificazione del ricorso in luogo diverso da quello in cui la persona giuridica ha la propria sede legale.

Scarica PDF Stampa

Con la seguente decisione, il TAR Campania-Salerno ha dichiarato irricevibile il ricorso avverso un provvedimento dell’A.N.A.S. per nullità della notifica, nullità non sanabile con la rimessione in termini e la rinnovazione della notificazione per errore scusabile, non ricorrendo, nella fattispecie, i presupposti individuati dalla giurisprudenza amministrativa .

In particolare, il ricorso era stato notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno e presso la sede di Napoli e non presso la sede legale dell’******** in Roma.

Considerato che l’ Ente Nazionale Autonomo delle strade non beneficia del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura di Stato e che ,pertanto , detto Ente è soggetto alle norme di diritto comune, la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, in luogo diverso da quello in cui la persona giuridica ha la propria sede legale, è affetta da nullità , secondo il combinato disposto di cui agli artt. 144, 145 e 156, comma 2, c.p.c..

Viene inoltre evidenziato in sentenza che la mancata costituzione della parte intimata impedisce la sanatoria del vizio di notificazione , con conseguente irricevibilità del ricorso.

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima); Presidente FF **************; Estensore Cons. ******************.

Sentenza n° 1119 del 19 giugno 2014

sul ricorso proposto da:
Ditta Individuale ****, in persona del legale rappresentante p. t. , rappresentato e difeso dagli avv. ****

contro

A.N.A.S. S.p.A.;

per l’annullamento

provvedimento di cui alla nota prot.n. CNA-0016012-P del 17/04/2012 dell’Anas s.p.a. recante avviso di avvio del procedimento di decadenza della ricorrente dall’aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni stradali lungo le ss.18-18 tangenziale di salerno-19-517 e la contestuale escussione della cauzione provvisoria;

del provvedimento Anas prot. n. CNA 16493 del 19.4.2012;

del provvedimento Anas prot. n. CNA 16493 del 19.4.2012 che dispone l’escussione della cauzione provvisoria; di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2014 il dott. ****************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con l’atto notificato il 30 aprile 2012, depositato il 14 maggio 2012, la ditta individuale in epigrafe meglio specificata, premesso di essere divenuta aggiudicataria dei lavori Anas di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni stradali degradate lungo le SS 18 – 19 – 517 di Salerno, senza aver mai ottenuto la materiale consegna dei dati progettuali e dei lavori, nonostante i ripetuti solleciti della ditta ricorrente, impugna la declaratoria di decadenza e l’escussione della cauzione provvisoria, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

2.- Non risulta costituita in giudizio l’intimata amministrazione.

3.- Non risultano pronunce cautelari.

4.- All’udienza del 20 febbraio 2014, la causa risulta trattenuta per la decisione.

5.- Con ordinanza collegiale n. 542/2014 del 6 marzo 2014, venivano assegnati alle parti, ex art. 73, 3° comma, c.p.a, 30 giorni per presentare memorie intese ad illustrare la ritualità della notifica del ricorso, effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno e presso la sede di Napoli e non anche presso la sede legale dell’ANAS in Roma, Via Monzanbano n. 10.

6.- Con memoria depositata il 14 marzo 2014, la ditta ricorrente ha invocato le previsioni di cui all’art. 11, primo comma, R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, nel testo modificato dall’art. 1 l. 25 marzo 1958 n. 260, concludendo per la ritualità della notifica.

7.- Con memoria depositata l’11 aprile 2014, l’Anas ha ribadito che la notifica è nulla.

7.- Alla camera di consiglio del 22 maggio 2014, il Collegio ha introitato il giudizio ai fini della decisione.

DIRITTO

Il ricorso è irricevibile per nullità della notifica, non emendabile con la rinnovazione della notificazione per errore scusabile, in carenza dei pacifici presupposti richiesti dalla giurisprudenza .

1.- E’ pacifico che ::

a) la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio in luogo diverso da quello in cui la persona giuridica ha la propria sede legale è affetta da nullità a mente del combinato disposto degli artt. 144, 145 e 156, co. 2, c.p.c. (cfr. Cons. St., sez. IV, 6 settembre 2005, n. 4560; sez. V, 25 gennaio 2005, n. 155; sez. V, 12 giugno 2002, n. 3280);

b) la mancata costituzione della parte intimata impedisce la sanatoria del vizio di notificazione (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. V, 9 settembre 2011, n. 5040; sez. VI, 11 maggio 2011, n. 2780).

Trasponendo le menzionate acquisizioni giurisprudenziali al caso in esame, come esattamente rappresentato dalla resistente Amministrazione, l’ANAS , ******à con Socio Unico, ha sede legale in Roma, alla via Monzambano n. 10.

Non risultano sedi dotate di autonomia e soggettività giuridica. Pertanto, la notifica del ricorso andava effettuata solamente presso la sede legale in Roma, a pena di nullità.

Nella specie, la notifica è stata effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno e presso la sede di Napoli e non presso la sede legale dell’ANAS in Roma, Via Monzanbano n. 10.

2.- Le argomentazioni rassegnate dalla ditta ricorrente, in ordine all’applicazione dell’art. 11, primo comma, R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, nel testo modificato dall’art. 1 l. 25 marzo 1958 n. 260, trovano applicazione in tutti i casi di patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato che non ricorre nella fattispecie in esame. Le citate disposizioni, infatti, si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte l’amministrazione dello Stato ma non sono estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che abbiano soggettivita’ giuridica formalmente distinta dallo Stato come l’ANAS, Ente Nazionale Autonomo delle strade. In questo caso, gli atti introduttivi del giudizio devono essere notificati presso la sede legale dell’ente, pena la nullita’ della notifica. Al di fuori dei casi di patrocinio obbligatorio, infatti, trova applicazione il diritto comune (in proposito, e con specifico riferimento all’Anas, si cfr. Cass., sez. III, 3 agosto 2001, n. 10690).

Per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso è irricevibile per nullità della notifica.

3.- Nulla per le spese, non essendosi costituita in giudizio l’ANAS.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile nei sensi di cui in motivazione.

Nulla spese

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nelle camere di consiglio dei giorni 20 febbraio 2014, 22 maggio 2014, con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente FF

******************, ***********, Estensore

***************, Consigliere

Avv. Iride Pagano

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento