La seguente decisione ricostruisce la disciplina normativa in materia di esame delle istanze di accertamento di conformità e di accertamento di compatibilità paesaggistica, di interventi realizzati, senza il preventivo titolo abilitativo, in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.
Aderendo alla giurisprudenza prevalente , la sentenza afferma che l’art. 146, comma 12 ,come modificato dal D. Lgs. n. 157 / 2006, prevede che non possono essere più rilasciate autorizzazioni paesaggistiche “in sanatoria”, cioè successive alla realizzazione, anche parziale, di interventi abusivi, ad eccezione delle ipotesi, tassative, previste dal legislatore a sanare “ex post” gli interventi abusivi di cui all’art. 167 del D. Lgs. n.42/2004.
In tali ipotesi, deve essere instaurata una procedura speciale, a istanza dell’interessato, che contempla , a differenza dell’ordinario procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, l’accertamento della compatibilità paesaggistica, demandato all’Amministrazione preposta alla gestione del vincolo, previa acquisizione del parere della Soprintendenza, che, nella particolare fattispecie , assume carattere non solo obbligatorio, ma anche vincolante.
Nella vicenda esaminata, la ricorrente aveva presentato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistico -ambientale, ai sensi dell’art. 181, comma 1 quater D.Lgs.n. 42/04, istanza che andava necessariamente esaminata previa l’acquisizione del parere vincolante da parte della Soprintendenza ai Beni paesaggistici, competente per territorio.
L’omissione di tale adempimento procedurale, rilevata in ricorso, ha determinato il giudizio di illegittimità del provvedimento di diniego impugnato.
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