Responsabilità medica
La sezione è volta ad approfondire lo studio dei problemi medico-legali e giuridici, anche sotto l’aspetto assicurativo, attinenti al bene salute della persona ed alle responsabilità conseguenti alla lesione di tale bene.
Referente dell’area: Avv. Pier Paolo Muià
VOLUMI CONSIGLIATI
La responsabilità del ginecologo e dell’ostetrica;
La risoluzione stragiudiziale delle controversie mediche e sanitarie;
La nuova responsabilità medica
Chirurgia estetica: quando il medico è responsabile se il risultato non migliora
Negli interventi medici estetici il sanitario ha l’obbligo di assicurare che il paziente ottenga il miglioramento estetico concordato.
Rottura del mezzo di sintesi: niente risarcimento senza prova dell’errore medico
L’ospedale non risarcisce la paziente per la rottura del mezzo di sintesi se questa è dipesa da fattori diversi dall’errore dei sanitari.
L’ospedale non risponde delle complicanze non prevedibili
Il Tribunale di Torre Annunziata esclude la responsabilità dell’ospedale per complicanze post cesareo non prevedibili né evitabili.
Cure correttive: risarcimento limitato al costo medio del trattamento
Il paziente che deve ricorrere ad un intervento correttivo è risarcito nei limiti dell’importo medio richiesto per quel trattamento.
ATP Gelli-Bianco: termine per il merito senza improcedibilità
Tribunale di Latina: il termine per introdurre il merito dopo l’ATP ex Gelli-Bianco non comporta improcedibilità, ma solo perdita della retroazione.
Consenso informato corretto a penna: serve querela di falso
Il Tribunale di Firenze: la correzione a penna del consenso informato, se contestata come post-firma, richiede la querela di falso.
Danno iatrogeno: calcolo sul montante risarcitorio e non sull’invalidità
Il danno iatrogeno si calcola effettuando la sottrazione tra i due montanti risarcitori e non tra le due percentuali di invalidità.
Responsabilità della struttura sanitaria anche senza vincolo col medico
La struttura sanitaria ha responsabilità della condotta del personale sanitario che opera in essa a prescindere dal rapporto che la lega ad esso.
Complicanza medica e responsabilità sanitaria: prevedibilità, evitabilità e colpa
La complicanza nell’attività medico-sanitaria: se è prevedibile e evitabile è ascrivibile alla responsabilità del medico.
Caduta imprevedibile: la struttura sanitaria non risponde
La struttura sanitaria non risponde della caduta del paziente svenuto dopo il prelievo ematico se non c’erano sintomi dello svenimento.