Responsabilità medica

La sezione è volta ad approfondire lo studio dei problemi medico-legali e giuridici, anche sotto l’aspetto assicurativoattinenti al bene salute della persona ed alle responsabilità conseguenti alla lesione di tale bene.

Referente dell’area:  Avv. Pier Paolo Muià

VOLUMI CONSIGLIATI

La responsabilità del ginecologo e dell’ostetrica;
La risoluzione stragiudiziale delle controversie mediche e sanitarie;
La nuova responsabilità medica

La responsabilità sanitaria oggi e il danno

Chirurgia estetica: quando il medico è responsabile se il risultato non migliora

Negli interventi medici estetici il sanitario ha l’obbligo di assicurare che il paziente ottenga il miglioramento estetico concordato.

Rottura del mezzo di sintesi: niente risarcimento senza prova dell’errore medico

L’ospedale non risarcisce la paziente per la rottura del mezzo di sintesi se questa è dipesa da fattori diversi dall’errore dei sanitari.

L’ospedale non risponde delle complicanze non prevedibili

Il Tribunale di Torre Annunziata esclude la responsabilità dell’ospedale per complicanze post cesareo non prevedibili né evitabili.

Cure correttive: risarcimento limitato al costo medio del trattamento

Il paziente che deve ricorrere ad un intervento correttivo è risarcito nei limiti dell’importo medio richiesto per quel trattamento.

ATP Gelli-Bianco: termine per il merito senza improcedibilità

Tribunale di Latina: il termine per introdurre il merito dopo l’ATP ex Gelli-Bianco non comporta improcedibilità, ma solo perdita della retroazione.

Consenso informato corretto a penna: serve querela di falso

Il Tribunale di Firenze: la correzione a penna del consenso informato, se contestata come post-firma, richiede la querela di falso.

Danno iatrogeno: calcolo sul montante risarcitorio e non sull’invalidità

Il danno iatrogeno si calcola effettuando la sottrazione tra i due montanti risarcitori e non tra le due percentuali di invalidità.

Responsabilità della struttura sanitaria anche senza vincolo col medico

La struttura sanitaria ha responsabilità della condotta del personale sanitario che opera in essa a prescindere dal rapporto che la lega ad esso.

Complicanza medica e responsabilità sanitaria: prevedibilità, evitabilità e colpa

La complicanza nell’attività medico-sanitaria: se è prevedibile e evitabile è ascrivibile alla responsabilità del medico.

Caduta imprevedibile: la struttura sanitaria non risponde

La struttura sanitaria non risponde della caduta del paziente svenuto dopo il prelievo ematico se non c’erano sintomi dello svenimento.