L’art. 590 sexies c.p.: la responsabilità medica -scheda di diritto

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La legge n. 24 dell’8.3.2017, ha introdotto una nuova fattispecie normativa, che ha dettagliatamente segnato i parametri della colpa medica, ed i requisiti per la sussistenza della responsabilità penale. Innanzitutto, tale norma, ha descritto in maniera precisa le definizioni di imperizia, imprudenza e negligenza, in relazione ai reati di lesioni ed omicidio in ambito della professione sanitaria.

     Indice

  1. L’Imperizia
  2. Imprudenza e negligenza

1. L’imperizia

Per quanto concerne l’imperizia, essa sussiste quando il medico non ha le competenze necessarie per poter effettuare le scelte giuste per la cura del paziente. Quindi, l’imperizia fa riferimento ad un difetto di competenza scientifica, che esclude la punibilità del soggetto, in quanto secondo la norma, nel caso in cui vi sia un’imperizia, ma nel contempo siano state eseguite le linee giuste ed adeguate rispetto al caso specifico, non vi può essere nessun rimprovero e quindi nessuna responsabilità per il professionista sanitario.

Pertanto, la responsabilità penale viene esclusa quando, sebbene vi sia una lacuna professionale, il medico abbia comunque adottato le scelte così come previste dalla legge, e quindi non vi è nulla di errato e niente che si possa colpevolizzare al medico, che nonostante la sua inadeguatezza professionale, ha comunque svolto le scelte giuste, ed abbia quindi prestato un’idonea assistenza clinica. Quindi, per concludere, l’imperizia determina un insuccesso in casi in cui un professionista preparato e diligente, avrebbe invece preso la scelta giusta portando a termine la cura con successo.


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Il tema della responsabilità medica è affrontato in questo volume alla luce degli apporti che, nel corso degli anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera rappresenta così una guida indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il tema pone in ragione sia della specificità, e della unicità di molti casi pratici, sia della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo in itinere che il Legislatore adotta con l’intenzione di ordinare un sistema in sé piuttosto complesso. Alla luce quindi della riforma cd. Gelli – Bianco (L. n. 24 del 2017) i capitoli che compongono il volume accanto ai temi classici (del diritto alla salute, dell’autodeterminazione del paziente, della responsabilità del professionista, dell’elemento soggettivo, del nesso di causalità, dei danni risarcibili, dei profili processuali) trattano anche temi innovativi (fra gli altri: tentativo obbligatorio di conciliazione; profili penali della nuova responsabilità medica; assicurazione della responsabilità civile) nonché i profili di responsabilità connessi alla specificità delle singole professioni sanitarie. A chiusura dell’opera, un interessante capitolo dedicato al danno erariale nel comparto sanitario e la analisi dei profili pubblicistici, civili e penali della responsabilità da Covid. Sugellano il taglio pratico-operativo del presente volume le diverse questioni giurisprudenziali che corredano i capitoli, riportando la soluzione offerta dalla giurisprudenza ai singoli casi trattati ed il coordinamento delle normative relative all’obbligo vaccinale e al Green Pass. L’appendice normativa “Obbligo vaccinale e Green Pass: leggi e normative regolamentari applicabili” è a cura di Pietro CalorioGiuseppe CASSANO, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics della sede di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista. Studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre trecento contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.Francesco LAURI, Fondatore dell’Osservatorio Sanità, è docente di Diritto processuale civile nel Corso di Alta Formazione in Esperto della responsabilità medica e del rischio sanitario della European School of Economics, già titolare del postgraduate diploma in EU Institutional Relations and Public Affairs presso l’European Centre for Public Affairs, Brussels. Autore, in tema, di articoli scientifici, e relatore nei principali convegni per il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma, l’Università di Roma Lumsa, il Sole 24 Ore.

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2. Imprudenza e negligenza

La colpa medica, si individua principalmente, nelle ipotesi di imprudenza e negligenza. L’imprudenza, si caratterizza per un’eccessiva fretta nella decisione di quale scelta professionale deve essere intrapresa, per poter portare a termine la cura nel modo giusto. Mentre la negligenza, consiste in un atteggiamento superficiale, di trascuratezza che comporta a compiere la scelta sbagliata, che è causa dei danni nei confronti del paziente.

Va considerato che, tali errori in queste due particolari ipotesi, in genere si riscontra una minore comprensione ed indulgenza da parte del giudice, difatti mentre l’imperizia ha origine da una lacuna scientifica, l’imprudenza o la negligenza sono invece determinate da un elemento psicologico imperdonabile e cioè dalla indifferenza e superficialità del medico nei confronti del paziente e della propria professione.

In conclusione, la Suprema Corte, ha chiarito quali sono i parametri della colpa medica, precisando in quali ipotesi sussiste la colpevolezza del professionista sanitario:

  1. Se le lesioni o la morte si sono verificate per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza;
  2. Se l’evento nefasto si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia, quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
  3. Se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia nella individuazione o nella scelta delle linee-guida o pratiche non adeguate alla specificità del caso concreto;
  4. Se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buona pratiche adeguate, tenendo conto dei gradi di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico.

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Dott. Marco De Chiara

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