Dell’incidente causato dal colpo di sonno è responsabile chi si è messo alla guida nonostante la stanchezza

Redazione 28/02/13
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Lucia Nacciarone

A deciderlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 9172 del 26 febbraio 2013, che accoglie il ricorso del Procuratore della Repubblica contro la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di un uomo che aveva causato un grave incidente per essersi addormentato alla guida.

L’imputato, a causa probabilmente di un colpo di sonno, aveva invaso la corsia opposta della carreggiata prendendo in pieno un’altra auto. Al momento del sinistro non era cosciente, ma non basta questo, ad avviso degli ermellini, a mandarlo esente da responsabilità: infatti l’accaduto, proseguono i giudici, non è inquadrabile nell’ambito del caso fortuito, anche perché lo stato di incoscienza poteva essere previsto dall’automobilista, dal momento che si era messo alla guida molto stanco dopo una giornata di lavoro.

Sul punto quindi precisa la Corte di legittimità: «in materia di circolazione stradale la giurisprudenza colloca il malore nell’ambito dei fattori incidenti  sulla capacità di intendere e di volere e non del caso fortuito: per ciò che riguarda la responsabilità del conducente di autoveicolo, il malore dello stesso (che è uno scompenso prevalentemente collegato ad una situazione organica, ma che può anche essere espressione di una sindrome funzionale), repentinamente e improvvisamente insorto, è pur sempre un’infermità, ovvero uno stato morboso, ancorchè transitorio, ascrivibile alla previsione di cui all’articolo 88 del codice penale. Esso non incide sulla potenzialità intellettiva e volitiva del soggetto, ma, con la perdita o il grave perturbamento della coscienza, spezza il collegamento tra il comportamento del soggetto medesimo e le funzioni psichiche che allo stesso presiedono, determinando così movimenti o stati di inerzia corporei inconsapevoli e automatici, cioè privi dei caratteri tipici della condotta, secondo lo schema dell’articolo 42 del codice penale».

Pertanto il malore improvviso non è ascrivibile alla categoria del caso fortuito, giacchè questo, descrivendo una fattispecie in cui l’uomo, psicologicamente, non risponde per l’intervento del fattore causale imprevedibile, presuppone pur sempre un’azione umana cosciente e volontaria, mentre il malore improvviso esclude tali connotazioni di coscienza e volontarietà, non realizzando così quelle condizioni minime che l’articolo 42 richiede perché un fatto umano, astrattamente costitutivo di reato, divenga penalmente rilevante.

Nel caso di specie siccome lo stato di incapacità era prevedibile dall’imputato, e quindi evitabile, costui non può essere esenta da responsabilità.

 

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