La sentenza n. 3054 depositata il 17 aprile 2026 della V Sezione del Consiglio di Stato interviene sulla possibilità di tornare alla guida a seguito della revoca della patente disposta per l’applicazione di una misura di prevenzione personale. Il caso ha riguardato una questione interpretativa che ha diviso giudici e amministrazioni: il decorso del triennio previsto dall’art. 120 del Codice della strada basta da solo a rimuovere la preclusione, oppure serve anche un provvedimento riabilitativo? Per il Consiglio di Stato il triennio non basta. Senza riabilitazione, la preclusione resta intatta e il nullaosta non può essere rilasciato. A supporto dei professionisti, abbiamo pubblicato “Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada -Guida pratica con giurisprudenza e formulari”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, uno strumento pratico e agile, spendibile quotidianamente. La guida “I nuovi reati stradali – Dalla guida in stato di ebbrezza al reato di fuga pericolosa – Aggiornato alla conversione del decreto Sicurezza”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si propone come un riferimento imprescindibile per tutti i professionisti che operano in questo ambito.
Indice
- 1. Una revoca lontana nel tempo, una richiesta recente e un diniego “vincolato”
- 2. Il triennio rappresenta solo una delle condizioni, non l’unica
- 3. Evitare paradossi e disparità
- 4. Ruolo dell’Amministrazione, potere che non è discrezionale
- 5. Messaggio chiaro per ricorrenti, avvocati e uffici
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1. Una revoca lontana nel tempo, una richiesta recente e un diniego “vincolato”
La vicenda origina nel 2011, quando una Prefettura revoca la patente del ricorrente in applicazione dell’art. 120 C.d.S., in quanto destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Nel 2023 l’uomo presenta domanda per ottenere il nullaosta necessario a conseguire una nuova patente. La Prefettura verifica la sua posizione e constata che non esiste alcun provvedimento riabilitativo. Da qui il parere negativo, seguito dal diniego della Motorizzazione civile. Il TAR, però, annulla: per il giudice amministrativo di primo grado il decorso del triennio sarebbe sufficiente a rimuovere la preclusione. Una lettura che, a prima vista, potrebbe sembrare ragionevole: dopo tanti anni, perché non consentire all’interessato di tornare alla guida? Il Consiglio di Stato ribalta l’impostazione, riportando l’attenzione sul testo della norma e sulla sua ratio. A supporto dei professionisti, abbiamo pubblicato “Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada -Guida pratica con giurisprudenza e formulari”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, uno strumento pratico e agile, spendibile quotidianamente. La guida “I nuovi reati stradali – Dalla guida in stato di ebbrezza al reato di fuga pericolosa – Aggiornato alla conversione del decreto Sicurezza”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si propone come un riferimento imprescindibile per tutti i professionisti che operano in questo ambito.
2. Il triennio rappresenta solo una delle condizioni, non l’unica
La Sezione V ricostruisce il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 120 C.d.S. Il comma 3 stabilisce che, a seguito della revoca, devono trascorrere almeno tre anni prima di poter conseguire una nuova patente, aggiungendo un inciso che cambia la prospettiva: “In ogni caso (…) non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1”. Tale comma 1, tra le situazioni preclusive, contempla l’essere stati sottoposti a misure di prevenzione. La
preclusione, però, non è eterna: la norma prevede in modo esplicito che essa venga meno solo in presenza di un provvedimento riabilitativo. Il Consiglio di Stato, dunque, chiarisce che senza riabilitazione la preclusione permane, anche se sono trascorsi molti anni.
3. Evitare paradossi e disparità
Secondo il Collegio, ritenere sufficiente il decorso del triennio produrrebbe un effetto paradossale: chi ha subito la revoca per una misura di prevenzione finirebbe per trovarsi in una posizione più favorevole rispetto a chi non ha mai conseguito la patente e deve comunque dimostrare di non essere destinatario di situazioni preclusive. In altre parole, si creerebbe una disparità di trattamento difficilmente giustificabile. La riabilitazione, invece, ristabilisce l’equilibrio: è lo strumento che consente di verificare, tramite un atto formale, che la situazione personale dell’interessato sia effettivamente mutata.
4. Ruolo dell’Amministrazione, potere che non è discrezionale
Ulteriore punto importante della decisione riguarda la natura del potere esercitato da Prefettura e Motorizzazione. Il Consiglio di Stato chiarisce che, in presenza di una situazione preclusiva non rimossa, l’Amministrazione non ha margini di valutazione: il diniego è un atto dovuto. Non si tratta, quindi, di un giudizio prognostico sulla pericolosità del soggetto, né di una valutazione discrezionale sulla sua idoneità alla guida. È semplicemente l’applicazione di una norma che impone condizioni tassative.
5. Messaggio chiaro per ricorrenti, avvocati e uffici
La decisione ha un impatto pratico notevole. Per i cittadini, significa che il tempo, da solo, non basta a “sanare” una revoca legata a misure di prevenzione: la strada obbligata passa dalla riabilitazione. Per gli avvocati, la sentenza rappresenta un punto fermo: prima di impugnare un diniego, occorre verificare se esista un provvedimento riabilitativo; in caso contrario, il ricorso rischia di essere privo di prospettive. Per le Prefetture e le Motorizzazioni, la decisione conferma che la loro attività è vincolata e che la motivazione deve richiamare il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 120 C.d.S.
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