Danno erariale (€10.984,25 per ciascun componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale) per l’acquisto dei gadget natalizi (al solo fine dichiarato di omaggiare i consiglieri regionali) da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio reg

Lazzini Sonia 21/10/10
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Pregiudizialmente va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti proposta sotto il duplice profilo dell’insindacabilità delle scelte discrezionali effettuate dall’organo politico nell’esercizio delle proprie funzioni costituzionalmente garantite (difetto assoluto di giurisdizione) e che si risolve in un conflitto di attribuzione tra enti e dell’insindacabilità delle scelte discrezionali nel merito di cui all’art. 1 della legge n.20/19 (difetto relativo di giurisdizione). Sul primo aspetto la Corte costituzionale con la sentenza n.392 del 22 ottobre 1999 ha avuto modo di affermare come l’immunità prevista dall’art. 122, comma 4 della Costituzione non è certo diretta ad assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali, giàcche essa si giustifica solo in quanto vale a preservare da interferenze e condizionamenti esterni nelle determinazioni inerenti la sfera di autonomia propria dell’organo, non comprendendo, quindi, gli atti non riconducibili alle esigenze come sopra intese.

Orbene, l’acquisto di gadget natalizi, destinati tra gli altri proprio a coloro che ebbero a deliberare la spesa in questione, non è coperta da alcuna immunità costituzionale, atteso che non è espressione di attività politica, non attiene ad alcuna funzione attribuita al Consiglio regionale dalla Costituzione o da altre leggi ed infine non rappresenta alcuna volontà del Consiglio regionale, cui l’art. 122 Costituzione ricollega l’immunità medesima.

L’iscrizione delle spese in oggetto fra quelle di rappresentanza in tanto è giustificata in quanto è destinata ad attività rivolte a proiettare l’amministrazione all’esterno in rapporto ai propri fini istituzionali e che si fondano sull’effettiva esigenza per l’ente di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, al fine di mantenere o accrescere il prestigio dell’amministrazione e richiamare l’attenzione di soggetti qualificati, oltre che dell’opinione pubblica in generale. Infatti, lo stesso art. 33 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale indica tra le spese di rappresentanza “tutte le spese funzionali all’immagine esterna del Consiglio regionale ed inerenti i fini istituzionali e rappresentativi del Consiglio stesso”.

L’acquisto dei gadget natalizi da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale costituisce così un atto di mera liberalità espressamente vietata dall’art. 34 del citato regolamento che con riferimento alle spese di rappresentanza afferma puntualmente che “le stesse non devono in ogni caso risolversi in mera e liberalità o in benefici aggiuntivi a favore dei dipendenti o dei componenti degli organi istituzionali o di altri organismi all’interno del Consiglio”. Ne consegue che l’Ufficio del Consiglio di presidenza con le delibere 209 del 13 novembre 2003 e 241 del 20 novembre 2002 ha effettuato una spesa non solo non satisfattiva di alcun interesse pubblico, ma soprattutto non corrispondente alla causa attributiva del relativo potere e, quindi, illegittima. La distribuzione degli omaggi in questione soddisfa, infatti, un interesse meramente privatistico assolutamente estraneo ai fini dell’ente, mediante l’impiego di risorse finanziarie pubbliche e costituisce quindi una scelta assolutamente irrazionale sotto il profilo dei parametri di efficacia, efficienza e economicità dell’azione amministrativa, che configurano i canoni del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione. Ne deriva che le deliberazioni per cui è causa non possono essere considerate scelte discrezionali della pubblica amministrazione e come tali insindacabili ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge n.20/1994 che invece attengono alle scelte effettuate dall’amministrazione per il perseguimento di interessi pubblici secondo parametri di opportunità e fra più opzioni legittime.

Da quanto esposto emerge che non solo non sussiste il difetto di giurisdizione della Corte dei conti ma che ricorrono tutte gli elementi costitutivi della fattispecie della responsabilità amministrativa. In particolare, dall’antigiuridicità delle scelte effettuate in aperta violazione della normativa, di legge e regolamentare, deriva anche la sussistenza dell’elemento soggettivo che appare tanto più grave in quanto vi è insita la consapevolezza dell’impiego di risorse pubbliche per fini meramente privatistici.

 

 

A cura di *************

 

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SEZIONE

ESITO

NUMERO

ANNO

MATERIA

PUBBLICAZIONE

SECONDA APPELLO

Sentenza

338

2010

Responsabilità

25-08-2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. ***************** Presidente f.f.

dott. *********************************

dott. ************* Rössler Consigliere rel.

dott. *********************************

dott. ***********************************

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d’appello n. 32776 del registro di segreteria, proposto dai signori F. Luigi, R. Domenico, B. ******** e P. Francesco, rappresentati e difesi dall’avv. ******************* ed elettivamente domiciliati in Roma, via della Frezza n. 59, e, successivamente, il sig. P. Francesco dagli avv.ti ************ e ************** e il sig. F. Luigi dall’avv. *****************, presso il quale ha eletto domicilio in Roma, via Largo Messico n.7, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Calabria n. 112 del 12.2.2008;

Uditi alla pubblica udienza dell’8.7.2010 il magistrato relatore dott. ************* Rössler, l’avv. ***************** per l’appellante F. Luigi e il pubblico ministero nella persona del V.P.G. dott. **************’Amaro;

Ritenuto in

FATTO

Con la citata sentenza gli appellanti in epigrafe, nella loro qualità di componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Regione Calabria, sono stati condannati al pagamento di €10.984,25 ciascuno, più rivalutazione monetaria dalla data del depauperamento e interessi legali decorrenti data del deposito della sentenza, in relazione all’acquisto di gadgets in occasione delle feste natalizie, al solo fine dichiarato di omaggiare i consiglieri regionali, deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazioni n. 241 del 20 novembre 2002 per una spesa di € 39.944 e n. 209 del 13 novembre 2004 per una spesa di € 14.460,79. In particolare erano stati acquistati cartelle portadocumenti in pelle ********, penne roller Boheme, penne *********, orologi da viaggio *********, medaglie d’argento e n. 1000 portacarte dal tavolo, nonché 500 set contenenti stampe di costumi calabresi antichi. La spesa relativa era stata imputata sul capitolo 2, art. 70 del bilancio del Consiglio regionale, nella voce “Spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale”.

Con atto d’appello notificato in data 23.5.2008 i predetti signori, come sopra rappresentati, hanno chiesto la riforma della sentenza appellata, deducendo in particolare l’improponibilità o l’inammissibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei conti, in quanto il Consiglio regionale della Regione e Calabria, al pari di quello delle altre regioni a statuto ordinario, gode di piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile ai sensi della legge 6 dicembre 1973 n. 853, che all’art. 5 così stabilisce: “La Presidenza del Consiglio regionale sottopone all’assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, apposita rendicontazione delle spese. Le correlative risultanze finali sono incluse le rendiconto generale della Regione”. Le deliberazioni in questione rientrano così tra interna corporis sui quali non è ammesso alcun controllo “esterno”, ma solo quello “interno” esercitato dalla stessa assemblea. Tale difetto assoluto di giurisdizione si risolverebbe quindi in un’invasione delle attribuzioni riservate all’ente politico Regione Calabria, ragione per cui lo stesso ente risulterebbe avere già avviato procedura per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.

Infine, l’addebito rivolto ai componenti dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale sarebbe imperniato su valutazioni negative in ordine all’utilità, alla proficuità o addirittura alla ricaduta pratica concreta delle suddette spese con apprezzamenti riferibili al merito delle spese stesse, che riguardanti l’acquisto di attrezzature necessarie al funzionamento di un Consiglio regionale che non sarebbe suscettibile di sindacato da parte del giudice contabile (Corte costituzionale 30 luglio 1997, n.289) ed in ogni caso rientrerebbe tra le spese di rappresentanza inerenti ai fini istituzionali e rappresentativi del Consiglio, di cui all’art. 33 del regolamento di contabilità del Consiglio regionale, oltre a trovare fondamento in una consolidata prassi.

Con atto depositato in data 30 dicembre 2008, l’appellante B. ******** ha dichiarato di rinunziare all’appello proposto, chiedendo dichiararsi l’estinzione del relativo giudizio.

Con atto conclusionale di data 8 aprile 2009 il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi parzialmente estinto il giudizio, nei confronti dell’appellante B. ********, e rigettarsi per il resto il proposto appello, in quanto la spesa contestata non sarebbe inerente all’acquisto di attrezzature adatte allo svolgimento di funzioni istituzionali, ma costituirebbe una mera liberalità a favore di coloro che ebbero a deliberarla, in insanabile contraddizione con l’imputazione della spesa al capitolo di bilancio relativo alle spese di rappresentanza e non coperta dall’immunità prevista dall’art. 122, quarto comma, della Costituzione, che, lungi dall’assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali, si giustifica solo in quanto vale a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti la sfera di autonomia propria dell’organo legislativo regionale (Corte costituzionale 22 ottobre 1999 n. 392).

Con successive istanze depositate in data 21.5.2009, 20.5.2009 e 3.6.2009 i signori R. Domenico, P. Francesco e F. Luigi hanno chiesto di essere ammessi al beneficio di cui all’art.1, commi 231, 232 e 233 della legge n. 266/2005, istanza accolta con decreto n. 36/2009, mediante pagamento al Consiglio regionale della Calabria della somma di € 3780,60 ciascuno, oltre le spese di giudizio di primo e secondo grado.

Questa Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello ha dichiarato, quindi, con sentenza parziale n. 492/2009 l’estinzione del giudizio d’appello n. 32776, limitatamente all’appello proposto da B. Giuseppe con atto depositato in data 18 giugno 2008, e in esito all’udienza del 9.2.2010, rilevato che l’istante ************ risultava avere esattamente adempiuto a quanto stabilito con il decreto citato, con sentenza parziale n.111/2010 ha dichiarato la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 231-233 legge n.266/2005 nei confronti di P. Francesco.

Infine, con ordinanza n. 48/2010, rilevate la mancata prova sull’adempimento da parte dell’appellante R. Domenico e l’obiettiva incertezza sull’avvenuto assolvimento, da parte dell’appellante F. Luigi, dell’obbligo di pagamento delle spese di giudizio, atteso il tenore letterale della nota del Consiglio regionale della Calabria del 23 settembre 2009 con la quale è stato attestato sì l’avvenuto versamento della somma per capitale di € 3780,60 da parte dell’istante ********, ma è stato dichiarato altresì “Che il Consiglio regionale ha versato per conto dell’on. F. sul Capo X capitolo 3455 Articolo 1 della Tesoreria Centrale dello Stato la somma complessiva di € 825,05 a titolo di spese di giudizio liquidate con le sentenze della Sezione Giurisdizionale per la Calabria della Corte dei conti n.109/2006 e n.112/2008”, la causa è stata inviata all’odierna udienza per consentire agli appellanti F. Luigi e R. Domenico di comprovare compiutamente l’esatto adempimento degli obblighi, di natura strettamente personale, loro derivanti dal citato decreto n.36/2009, e, in difetto, per l’ulteriore trattazione del giudizio.

DIRITTO

Preliminarmente va affrontata la questione dell’esatto pagamento da parte degli appellanti R. Domenico e F. Luigi delle somme determinate con decreto presidenziale n.36/2009 in sede di accoglimento dell’istanza di definizione ai sensi dell’art.1, commi 231, 232 e 233 della legge n. 266/2005. Come si evince dall’ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 9.2.2010 l’istante F. ***** ha comprovato l’avvenuto versamento della somma di € 3.780,60 a titolo di danno erariale, ma non il versamento della quota parte delle spese di giudizio liquidate con la sentenza appellata in complessivi € 1411,22 e delle spese di giudizio del presente grado d’appello liquidate in € 87,72. Tali spese di giudizio risultano invece versate per conto dell’istante F. dal Consiglio regionale, ovvero dallo stesso organo pubblico danneggiato, senza che sia stata fornita la prova dell’avvenuto recupero delle somme nei confronti dell’interessato stesso, il quale non risulta così avere adempiuto compiutamente agli obblighi del di natura strettamente personale, stabiliti con il decreto n.36/2009 di ammissione al beneficio.

Osserva, tuttavia, il collegio che per giurisprudenza costante di questa sezione il mancato versamento delle spese di giudizio non impedisce il verificarsi degli effetti processuali della definizione del giudizio ai sensi dell’art.1, commi 231, 232 e 233 della legge n. 266/2005 che si determinano con il versamento delle somme stabilite a titolo di pagamento del danno erariale nel provvedimento ammissivo al beneficio, ben potendo essere le spese poste a carico dell’obbligato con la stessa sentenza che dichiara l’estinzione del giudizio e che sul punto costituisce titolo esecutivo.

Ne consegue che nei confronti dell’appellato F. Luigi va dichiarata l’avvenuta definizione di giudizio a sensi dell’art.1, commi 231, 232 e 233 della legge n. 266/2005, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di giudizio, di primo e di secondo grado.

Per converso, l’appellante R. Domenico non risulta avere fornito la prova dell’avvenuto pagamento delle somme di cui al citato decreto n.36/2000 e nei confronti dello stesso il giudizio è destinato, quindi, a proseguire nel merito.

Pregiudizialmente va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti proposta sotto il duplice profilo dell’insindacabilità delle scelte discrezionali effettuate dall’organo politico nell’esercizio delle proprie funzioni costituzionalmente garantite (difetto assoluto di giurisdizione) e che si risolve in un conflitto di attribuzione tra enti e dell’insindacabilità delle scelte discrezionali nel merito di cui all’art. 1 della legge n.20/19 (difetto relativo di giurisdizione). Sul primo aspetto la Corte costituzionale con la sentenza n.392 del 22 ottobre 1999 ha avuto modo di affermare come l’immunità prevista dall’art. 122, comma 4 della Costituzione non è certo diretta ad assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali, giàcche essa si giustifica solo in quanto vale a preservare da interferenze e condizionamenti esterni nelle determinazioni inerenti la sfera di autonomia propria dell’organo, non comprendendo, quindi, gli atti non riconducibili alle esigenze come sopra intese.

Orbene, l’acquisto di gadget natalizi, destinati tra gli altri proprio a coloro che ebbero a deliberare la spesa in questione, non è coperta da alcuna immunità costituzionale, atteso che non è espressione di attività politica, non attiene ad alcuna funzione attribuita al Consiglio regionale dalla Costituzione o da altre leggi ed infine non rappresenta alcuna volontà del Consiglio regionale, cui l’art. 122 Costituzione ricollega l’immunità medesima.

L’iscrizione delle spese in oggetto fra quelle di rappresentanza in tanto è giustificata in quanto è destinata ad attività rivolte a proiettare l’amministrazione all’esterno in rapporto ai propri fini istituzionali e che si fondano sull’effettiva esigenza per l’ente di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, al fine di mantenere o accrescere il prestigio dell’amministrazione e richiamare l’attenzione di soggetti qualificati, oltre che dell’opinione pubblica in generale. Infatti, lo stesso art. 33 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale indica tra le spese di rappresentanza “tutte le spese funzionali all’immagine esterna del Consiglio regionale ed inerenti i fini istituzionali e rappresentativi del Consiglio stesso”. L’acquisto dei gadget natalizi da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale costituisce così un atto di mera liberalità espressamente vietata dall’art. 34 del citato regolamento che con riferimento alle spese di rappresentanza afferma puntualmente che “le stesse non devono in ogni caso risolversi in mera e liberalità o in benefici aggiuntivi a favore dei dipendenti o dei componenti degli organi istituzionali o di altri organismi all’interno del Consiglio”. Ne consegue che l’Ufficio del Consiglio di presidenza con le delibere 209 del 13 novembre 2003 e 241 del 20 novembre 2002 ha effettuato una spesa non solo non satisfattiva di alcun interesse pubblico, ma soprattutto non corrispondente alla causa attributiva del relativo potere e, quindi, illegittima. La distribuzione degli omaggi in questione soddisfa, infatti, un interesse meramente privatistico assolutamente estraneo ai fini dell’ente, mediante l’impiego di risorse finanziarie pubbliche e costituisce quindi una scelta assolutamente irrazionale sotto il profilo dei parametri di efficacia, efficienza e economicità dell’azione amministrativa, che configurano i canoni del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione. Ne deriva che le deliberazioni per cui è causa non possono essere considerate scelte discrezionali della pubblica amministrazione e come tali insindacabili ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge n.20/1994 che invece attengono alle scelte effettuate dall’amministrazione per il perseguimento di interessi pubblici secondo parametri di opportunità e fra più opzioni legittime.

Da quanto esposto emerge che non solo non sussiste il difetto di giurisdizione della Corte dei conti ma che ricorrono tutte gli elementi costitutivi della fattispecie della responsabilità amministrativa. In particolare, dall’antigiuridicità delle scelte effettuate in aperta violazione della normativa, di legge e regolamentare, deriva anche la sussistenza dell’elemento soggettivo che appare tanto più grave in quanto vi è insita la consapevolezza dell’impiego di risorse pubbliche per fini meramente privatistici.

Ne consegue che l’appello proposto dal signor R. Domenico deve essere respinto con l’onere delle ulteriori spese di giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Seconda sezione centrale d’appello, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.32776 del registro di segreteria, ogni diversa istanza o eccezione reietta,

DICHIARA DEFINITO

ai sensi dell’art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge n. 266/2005 il giudizio d’appello n. 32776 proposto da F. Luigi avverso la sentenza n.112/2008 della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria;

RIGETTA

l’appello proposto da R. Domenico avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Calabria n.112/2008;

CONDANNA

i signori F. Luigi e R. Domenico al pagamento delle spese di giudizio di primo grado e di quelle del grado d’appello, liquidate queste ultime in €.274,44.

(euro duecentosettantaquattro/44).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8.7.2010.

L’Estensore Il Presidente f.f.

(************* Rössler) (********************)

F.to ************ Rössler *************************

Depositata in Segreteria il 25 agosto 2010

Il Dirigente

F.to ***************

SEZIONE

ESITO

NUMERO

ANNO

MATERIA

PUBBLICAZIONE

SECONDA APPELLO

Sentenza

338

2010

Responsabilità

25-08-2010

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