Danno da insidia in autostrada: onere probatorio a carico dell’ente proprietario

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Con l’ordinanza numero 31943 del 16/11/2023 la III sezione della suprema Corte (Pres. Destefano – relatore Valle) chiarisce la ripartizione dell’onere della prova e il relativo contenuto nell’ipotesi di danno subito dall’utente autostradale e causato da una gomma presente sul manto.

Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Ord. n. 31949 del 16/11/2023

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Indice

1. I fatti di causa e i giudizi di merito

La notte del 25.11.2012 Tizio, alla guida dell’autovettura del padre Caio, percorrendo un tratto di Autostrada nei pressi di Genova, si imbatté in una gomma, compresa di cerchione di grandi dimensioni in quanto appartenente ad un autoarticolato, presente sul manto stradale, che provocò danni all’autovettura.
Espletate infruttuosamente le fasi stragiudiziali e quindi rimasta inevasa la lettera di messa in mora inoltrata alla società che gestisce l’autostrada, Caio promuoveva giudizio civile dinanzi al Tribunale di Genova, la cui sezione civile accolse la domanda condannando il gestore al risarcimenti danni materiali e da fermo tecnico subiti dall’attore, ai sensi dell’art. 2051 cc.
La sentenza fu impugnata dal gestore, e la Corte d’Appello di Genova accolse l’impugnazione ritenendo che il primo Giudice del merito non aveva fatto corretto governo delle risultanze istruttorie.
Propone ricorso per Cassazione Caio, chiedendo l’integrale riforma della sentenza di appello e l’accoglimento dell’originaria domanda.

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2. Danno da insidia in autostrada: il giudizio in Cassazione

Caio propone sette motivi di ricorso, tra i quali, i primi due, esaminati congiuntamente vengono accolti dalla Suprema Corte.
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 I comma n. 3, Caio censura sostanzialmente la violazione dell’art. 2697 cc, avendo posto la Corte d’appello l’onere di provare la condotta negligente della società gestrice dell’autostrada a carico di parte attrice, con relativa violazione dell’art. 2051 cc.
Con il secondo motivo, altresì, si censurava la sentenza anche ai sensi dell’art. 360 I comma n. 4, ritenendola nulla perché motivata sulla scorta di evidenze istruttorie non emerse dal raccolto probatorio.
La Corte, nella sula motivazione, ricorda che “è noto che, per la giurisprudenza di questa Corte, anche il custode di una strada aperta al pubblico transito risponde delle alterazioni di quella, a meno che non provi che, per il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie, non sia stato inesigibile un intervento tale da scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica (Cfr. Cass., ord. 01/02/2018, n. 2480, ove si specifica pure che, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto su quella, la modifica stessa finisce con il fare corpo con la cosa stessa, sicché è a quest’ultima, come in effetti modificata anche dall’evento originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva);
In particolare la Corte di Cassazione bacchetta la Corte di merito, affermando che non poteva ritenersi scriminante la civile responsabilità della società gestrice dell’autostrada il dato, meramente formale, della predisposizione di un servizio di vigilanza sul tratto autostradale interessato all’evento, in assenza della prova della vigilanza in orario notturno, allorquando era avvenuto l’evento, e in un giorno particolarmente interessato da fenomeni atmosferici avversi. Il Giudice del merito, invece, avrebbe dovuto accertare, con onere di allegazione e prova a carico del convenuto, se l’evento che aveva determinato il danno, e quindi il distacco del copertone dall’autoarticolato, fosse così imprevedibile e temporalmente vicino agli eventi da non consentire un intervento di pulizia della strada, e tanto i riferimento al caso concreto e non ad ipotesi astratte e generali.
Altresì la corte di merito si prende una seconda bacchettata in ordine all’esame del nesso di causalità materiale, che questa non aveva ritenuto provato, quando invece, e come afferma la Suprema corte, questi consiste nella mera concordanza tra l’ostacolo, e quindi la ruota, e l’evento dannoso. Dato fattuale incontestato e provato anche dal rapporto di incidente dell’autorità di PS intervenuta sui luoghi.
Infine, l’ultimo appunto alla motivazione impugnata, afferisce alla condotta del conducente dell’autovettura di Caio, il quale, secondo la pronuncia di merito, avrebbe tenuto una condotta di guida improvvida, con velocità superiore al dovuto, con affermazione che però manca del tutto di riferimenti a dati probatori acquisiti al processo.
Il ricorso viene, quindi, accolto.

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Michele Allamprese

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