La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.

Redazione 16/01/20
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La responsabilità del custode, per i danni causati dalla cosa che è in sua custodia, rientra in una delle ipotesi di responsabilità aggravata (artt. 2048 ss. c.c.), per cui la responsabilità deve considerarsi esclusa solo qualora venga dimostrato il caso fortuito ex art 2051c.c.

Il caso fortuito

In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare il danno.
“Caso fortuito”, dunque, per la nostra legge è quell’evento che non poteva essere previsto (ad esempio, un terremoto). Ed al caso fortuito è equiparata la forza maggiore, ovvero l’evento naturale che, pur prevedibile, non può essere evitato (ad esempio, un evento atmosferico).
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo o dello stesso danneggiato ex art 1227 c.c., quando essa, rilevandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo ( Cass. Sent n. 18317/2015).
Primariamente occorre rilevare che la condotta imprevedibile della vittima non è necessariamente il risultato di una condotta colposa, neppure può dirsi il contrario. Pertanto, i giudizi di “negligenza” della vittima, e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode, non si implicano a vicenda.
Occorre, dapprima, vagliare il comportamento tenuto dal danneggiato e misurarlo con una condotta che avrebbe dovuto tenere una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all’art. 1176 co 1 c.c.

La condotta del custode

In seconda analisi va valutata la condotta assunta dal custode e mediante un giudizio ex ante considerare se questi potesse, ragionevolmente, attendersi una condotta negligente da parte dell’utente delle cose affidate alla sua custodia.
Si stabilisce che qualora le condotte del danneggiato siano prudenti ed imprevedibile, ovvero prudenti e prevedibili, allora si dirà che il custode non sarà esente da colpa; viceversa qualora le condotte siano imprudenti ed imprevedibili, allora non potrà mai accogliersi l’ipotesi di responsabilità del custode; da ultimo, se le condotte del danneggiato sono imprudenti e prevedibili, dovrà parlarsi di un’ipotesi di concorso di cui all’art. 1227 c.c.

La giurisprudenza sulle insidie stradali causate da terzi

è intervenuta la giurisprudenza di legittimità stabilendo che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., è esclusa ove si dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili ed eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione, la quale imponga come fortuito il fattore di pericolo (cfr. Cass. n. 9631/18)

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