Crediti d’imposta energia elettrica: chiarimenti AE

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L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti/Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, con la risposta n. 231/2023, ha disposto delle delucidazioni in merito al credito d’imposta sull’energia elettrica, inerente l’acquisto di gas naturale adoperato per la produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo.
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Agenzia delle Entrate risposta n. 231/2023

Risposta-n.-231_2023.pdf 2 MB

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Indice

1. La disciplina di riferimento: art. 4 co. 2 e art. 5 co. 1 del DL n. 17/2022


L’art. 4 (rubricato – Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore -) co. 2 del DL 1 marzo 2022, n. 17 Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali – testualmente dispone che:“Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta  dalle  imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo  unico  nazionale  dell’energia elettrica.”
L’art. 5 (rubricato – Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale -) co. 1 del DL n. 17/2022 testualmente dispone che: “Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale  compensazione  dei  maggiori oneri sostenuti per  l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di  imposta,  pari al 15 per cento della spesa sostenuta per  l’acquisto del medesimo gas, consumato nel  secondo  trimestre  solare  dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre   2022,   dei   prezzi   di   riferimento    del    Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)  pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre dell’anno 2019.”

2. Il caso di specie


L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello proposto da una società interessata alla possibilità di giovare del credito di imposta di cui all’art. 5, co. 2 del DL n. 17/2022, disposto in favore delle società c.d. gasivore in merito alla spesa sorretta per l’acquisto del gas utilizzato per la parte destinata all’autoconsumo.
L’Amministrazione Finanziaria, con la risposta n. 231/2023, ha disposto che la società istante potrà beneficiare del credito d’imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale per la produzione di energia elettrica finalizzata all’autoconsumo, purché siano presenti le condizioni disposte dal suddetto art 4. co. 2 del dl n. 17/2022, con riferimento, pertanto, sia alle condizioni disposte per la qualificazione come “impresa a forte consumo di energia elettrica”, sia all’aumento dei costi medi per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata nel trimestre di riferimento.
Circa gli obblighi di certificazione da esperire per la verifica dell’esistenza dei requisiti, nonché del calcolo del credito d’imposta spettante, nel caso di autoproduzione e autoconsumo dell’energia elettrica, la documentazione certificativa è determinata dalle fatture di acquisto del combustibile usato a tal proposito ovvero delle misurazioni riportate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.
In merito al gas naturale il legislatore ha disegnato un regime uniforme, volta a disciplinare tutti gli acquisti. Pertanto, non esistono categorie di soggetti estromesse  dall’agevolazione, le imprese non gasivore si identificano per differenza rispetto a quelle gasivose, senza  ulteriori  vincoli  o limitazioni.  Inoltre, l’accesso  al  beneficio  è  subordinato per entrambe le categorie di soggetti alla medesima condizione, riscontrabile  su base oggettiva.
La determinazione del prezzo uniforme dei combustibili acquistati ed usati dall’impresa per la generazione della stessa energia elettrica deve realizzarsi rapportandosi al prezzo del combustibile, realmente, sostenuto in merito ai consumi del trimestre valutato per la produzione di energia elettrica autoconsumata e pertanto, nella fattispecie, al prezzo del gas naturale acquistato per essere immesso nel processo produttivo termoelettrico.

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