Cose esposte nel veicolo per necessità e consuetudine

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All’interno di un veicolo, quali possono essere le cose esposte per necessità e consuetudine.
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 625, co. 1, n. 7)
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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 25588 del 2-12-2022

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Indice

1. La questione


Il Tribunale di Salerno dichiarava l’imputato responsabile del reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, nn. 2 e 5, cod. pen., per essersi impossessato di un telefono cellulare custodito all’interno di un’auto parcheggiata sulla pubblica via, condannandolo alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.
Dal canto suo, la Corte di Appello di Salerno confermava tale decisione, escludendo la sola aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen., ritenendo invece sussistente la circostanza aggravante della esposizione della cosa alla pubblica fede dal momento che, a suo avviso, essa non poteva essere esclusa dalla persona offesa non avrebbe potuto lasciare il telefono se non nel veicolo, il quale si trovava nel parcheggio della struttura sportiva dove ella si era recata.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., in quanto la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che l’auto si trovava nel parcheggio privato della struttura sportiva, che esso era dotato di una recinzione, chiuso da un cancello e accessibile solo ai soci della medesima struttura, deducendo al contempo che la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente l’aggravante in quanto la persona offesa si sarebbe indotta a lasciare il telefono in auto per necessità, non potendolo riporre altrove.
In realtà, secondo il ricorrente, tale condotta non sarebbe stata resa necessaria da una situazione concreta impellente, di cui non si dava atto nella sentenza, ma sarebbe stata frutto di una libera scelta della persona offesa, sicché, secondo la giurisprudenza di legittimità, non ricorrerebbero i presupposti dell’aggravante contestata.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato.
In particolare, gli Ermellini osservavano prima di tutto che la ratio dell’aggravamento della pena previsto dall’art. 625 n. 7, cod. pen., non è correlata alla natura – pubblica o privata – del luogo ove si trova la cosa, ma alla sua condizione di esposizione alla pubblica fede, che ricorre quando la cosa trovi protezione solo grazie al senso di rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato.
Per la Corte di legittimità, è perciò possibile ritenere che questa condizione possa sussistere anche se la cosa si trovi in un luogo privato a cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere (Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020; Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006).
Secondo il Supremo Consesso, ai fini della sussistenza dell’aggravante in parola, dunque, occorre che la cosa trovi protezione solo in base ad una sorta di senso civico e che il bene si trovi in un luogo privato privo di recinzioni o sorveglianza ove chiunque possa accedere liberamente.
Orbene, a fronte di tale approdo ermeneutico, i giudici di piazza Cavour notavano come il parcheggio, ove si trovava l’auto, dovesse considerarsi sicuramente accessibile, non solo da parte dei soci del circolo sportivo, ma anche di terzi, non essendo sottoposto ad una sorveglianza continua e, quindi, a loro avviso, idonea ad impedire il libero accesso da parte del pubblico, né essendo la recinzione e il cancello di cui era dotato mezzi idonei ad escludere l’accesso da parte di estranei.
Detto questo, la Cassazione censurava anche l’altro passaggio argomentativo adottato dal ricorrente, vale a dire che la sentenza impugnata non avrebbe evidenziato l’esistenza di situazioni impellenti e indifferibili tali da condizionare la scelta della persona offesa di lasciare il telefono all’interno dell’auto, perché, pur prendendosi atto dell’esistenza di differenti interpretazioni all’interno della giurisprudenza di legittimità dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7 cod. pen. ed in particolare dell’orientamento che ancora la sussistenza dell’aggravante alla circostanza che il bene sottratto appartenga alla normale dotazione del veicolo, ovvero all’accertamento di situazioni concrete, impellenti e indifferibili che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé il bene (Sez. 5, n. 30358 del 21/06/2016; Sez. 5, n. 44580 del 30/06/2015; Sez. 5, n. 23068 del 18/05/2020), la Corte di legittimità intendeva dare continuità al più recente indirizzo espresso da Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, e Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, secondo le quali devono intendersi esposte «per necessità e consuetudine» alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo.
Difatti, per la Cassazione, gli arresti richiamati mettevano in evidenza come ritenere esposti alla pubblica fede, anche oggetti che non costituiscono la normale dotazione di un veicolo, fosse ormai più aderente all’attuale realtà storico-sociale, e meglio rispondente alla ratio dell’aggravamento previsto dall’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., da individuarsi nella volontà del legislatore «di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per “necessità” o per “consuetudine” e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte» (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019), chiarendosi, in tale ottica, che assumono rilievo, non soltanto i bisogni di carattere straordinario, ma anche le ordinarie incombenze della vita quotidiana, dal momento che costituisce ormai un dato di comune esperienza che l’autovettura venga utilizzata non solo per singoli spostamenti, ma anche per trasporti prolungati e consecutivi nel corso della giornata, con l’inevitabile accumulo, all’interno del veicolo, di oggetti appartenenti all’utilizzatore dello stesso, oggetti che sarebbe inesigibile pretendere siano rimossi dall’abitacolo ad ogni sosta, con la conseguente necessità di portarli con sé; ciò integra sia una condizione di necessità che un’oramai acquisita consuetudine che impone/consente di lasciare detti beni nei veicoli parcheggiati contando sulla pubblica fede, da intendersi quale rispetto verso la proprietà altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022).
Seguendo tale soluzione interpretativa, di conseguenza, per gli Ermellini, nel concetto di «cose esposte per necessità e consuetudine» alla pubblica fede vanno ricompresi, non solo gli oggetti che costituiscono la normale dotazione di un veicolo, bensì anche quegli oggetti e documenti che l’offeso detenga all’interno dell’autovettura e che per necessità e comodità di custodia lasci all’interno della medesima.

3. Conclusioni


Nella decisione in esame si prova a chiarire quali possono essere le cose esposte per necessità e consuetudine laddove siffatte cose si trovino all’interno di un veicolo.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, sebbene non uniforme, che, nel concetto di «cose esposte per necessità e consuetudine» alla pubblica fede, vanno ricompresi non solo gli oggetti che costituiscono la normale dotazione di un veicolo, bensì anche quegli oggetti e documenti che l’offeso detenga all’interno dell’autovettura e che per necessità e comodità di custodia lasci all’interno della medesima.
Dunque, alla stregua di tale approdo ermeneutico, integra l’aggravante di cui all’art. 625, co. 1, n. 7, c.p., e quindi è configurabile il furto aggravato, anche qualora le cose sottratte riguardino oggetti e documenti che la vittima ha in detenzione all’interno dell’autovettura e che per necessità e comodità di custodia lasci all’interno della medesima.
Orbene, pur ritenendosi siffatto indirizzo interpretativo sicuramente meritevole di considerazione poiché il frutto di un articolato e ben ponderato ragionamento giuridico, pur tuttavia, ad avviso di chi scrive, a fronte di un quadro ermeneutico non univoco sul punto, sarebbe opportuno che su tale questione intervenissero le Sezioni unite.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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