Corte di Cassazione, Sezione I civile – Sentenza 8 marzo 2013 n. 5847

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Gli ermellini, anche in assenza di una legislazione diretta che in Italia riconosca la sindrome di PAS, in data 08 marzo 2013, intervengono con la sentenza “progresso” n. 5847, per ribaltare il provvedimento di separazione emesso dal Tribunale ordinario di primo grado che disponeva, in favore del padre, il collocamento dei figli minori affidati, mediante affido condiviso, ad entrambi i genitori, con assegnazione della casa familiare e diritto all’assegno di mantenimento versato da parte della ex coniuge che subiva, persino, un provvedimento limitativo del diritto di visita, rendendo giustizia ad una madre alienata dal comportamento ostruzionistico e denigratorio esercitato dall’ex coniuge a danno dei figli, di nove e quindici anni, il quale per aver tentato di screditare la figura materna perde il diritto all’affidamento condiviso e il diritto di vederli fino alla sentenza del Tribunale per i Minori chiamato a giudicare sulla richiesta di disconoscimento di paternità avanzata dalla ex coniuge.

Un verdetto di primo grado completamento ribaltato dalla Corte d’Appello che si affidava ad una relazione psichiatrica della ASL locale, che descriveva il comportamento del padre pregiudizievole per l’interesse dei minori, unico parametro per le determinazioni sull’affidamento della prole, riscontrando a danno dei minori la sindrome di alienazione parentale (PAS), confermato dalla Cassazione che rigetta tutte le contestazioni presentate dal padre.

Zecca Maria Grazia

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