Corte di Cassazione civile, Sez. Lav., 6 marzo 2014, n° 5297.

Scarica PDF Stampa

Massima.

L’assemblea dei condomini oltre ad avere il potere di delegare l’amministratore a concludere un determinato contratto, fissando i limiti precisi dell’attività negoziale  da svolgere, ha anche il potere di prestare direttamente il proprio consenso alla conclusione di un contratto, non essendo previsto alcun divieto al riguardo nella disciplina del condominio e non sussistendo alcun impedimento tecnico-giuridico per una efficace manifestazione di volontà negoziale da parte dell’assemblea.

(Conforme: Corte di cassazione civile, 25 marzo 1980, n. 1994)

 

Il fatto.

Le sorelle C. propongono al Tribunale di Roma istanza di accertamento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del condominio situato nella stessa località. La domanda viene rigettata, e la corte d’appello conferma tale decisione.

La corte territoriale rileva che le sorelle C. non hanno indicato la persona che le avrebbe assunte in quanto i verbali delle assemblee non hanno rilevanza a tale scopo perché sono soltanto dei “meri atti preparatori”. Inoltre, non è stata fornita né la prova circa la percezione dei compensi, né quella atta a dimostrare la sottoposizione alle direttive del condominio.

Le lavoratrici propongono ricorso per cassazione. Il condominio resiste con controricorso e ricorso incidentale.

I ricorsi principale ed incidentale vengono riuniti perché presentati contro la stessa sentenza.

 

La decisione.

Dalla sentenza in esame emerge un importante aspetto circa il vizio di violazione di legge. Il giudice di legittimità precisa che l’esposizione dei motivi deve essere fatta in modo tale che il ricorso consenta una “immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere”, senza la necessità di avere altre fonti a sussidio. Pertanto, quando si sostiene che una pronuncia di merito sarebbe errata per violazione di legge, bisogna precisare in che cosa consista tale violazione.

Diversamente, sarebbe inammissibile il motivo di ricorso che difetti di tale specificazione, oppure quando si limiti ad una affermazione apodittica senza svolgere alcuna dimostrazione.

Il giudice di legittimità decide che “La sentenza non è correttamente motivata”. L’affermazione che lo svolgimento del lavoro avviene con mansioni semplici tali che possono essere svolte anche da una persona sola, non vale ad escludere la costituzione di un duplice rapporto di lavoro. Oltre a ciò, non viene dimostrata l’effettiva quantità del lavoro svolto.

Come riportato nella massima l’assemblea di condominio ha non solo il potere di indicare i limiti nel rispetto dei quali l’amministratore può svolgere l’attività negoziale, ma può anche fornire il consenso alla stipula di un contratto specifico. E ciò può essere validamente deliberato perché non sussistono disposizioni in contrario nella disciplina del condominio.

La sentenza impugnata non ha considerato che il rapporto di lavoro può essere perfezionato per fatti concludenti anche con il condominio che è un soggetto giuridico non personificato.

I giudici di legittimità, richiamando la sentenza Cass., sez. lav., 4 dicembre 1990, n° 11638, precisano che il vincolo di subordinazione si può ricavare pure attraverso il potere direttivo esercitato dal datore di lavoro anche per mezzo dei condomini.  

In mancanza di prova contraria l’alloggio si considera assegnato per lo svolgimento dell’attività di portierato. Attività che, a sua volta, comprende quella di vigilanza e custodia per l’assolvimento delle quali dunque l’alloggio medesimo è stato somministrato.

In conclusione la decisione della Corte di cassazione, diversamente da quelle emesse nei due gradi precedenti, conferisce rilevanza alle delibere assembleari confermando così il suo precedente orientamento (Cass., sez II, 25 marzo 1980, n. 1994. Se pur implicitamente anche da: Cass., sez III, 29 gennaio 2003, n. 1277).

Così, si può avere il caso in cui il consenso alla conclusione di un contratto di lavoro (nel caso di specie il portierato) venga dato direttamente dall’assemblea di condominio, poi verbalizzato nella delibera assembleare, ed il perfezionamento dello stesso contratto avverrà con fatti concludenti.

Marcello Pugliese

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento