Corte dei Conti – Sicilia – Sentenza n. 260-2010 (Insegnamento di sostegno – carenza di titolo idoneo – assenza di utilità per l’amministrazione – obbligo di restituzione delle retribuzioni)

giurisprudenza 25/03/10
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GIURISPRUDENZA:

 

La prestazione resa dal soggetto privo delle particolari cognizioni tecnico-culturali, tassativamente prescritte dalla legge e conseguibili soltanto attraverso la frequenza dell’apposito corso di specializzazione, non può affatto qualificarsi come “insegnamento di sostegno” in senso tecnico.
Pertanto, l’attività lavorativa che sia stata, in qualche modo, svolta non può ontologicamente aver prodotto (a causa dell’oggettiva carenza dello <standard> di capacità professionale occorrente) la specifica utilità che l’Amministrazione aveva preventivato di ricevere in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Ne consegue che il rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa specializzata ed il compenso correlativamente pattuito con l’Amministrazione risulta irrimediabilmente inficiato dalla carenza nel docente incaricato della peculiare professionalità richiesta dalla normativa vigente, e che le retribuzioni percepite sono giuridicamente prive di “giusta causa”.

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