Corte dei Conti – Giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale – Sezione Giurisdizionale Lazio – Sentenza n. 392 del 3 marzo 2008 – Percezione di tangente da parte di Presidente di Ente pubblico previdenziale – Configurabilità – Danno all’

Scarica PDF Stampa
Con la sentenza in commento, la Sezione Giurisdizionale della regione Lazio della Corte dei conti, condanna il Presidente dell’************ (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltura) a risarcire il danno all’immagine dell’ente, derivato dalla percezione di tangenti in occasione di una procedura di acquisizione di beni immobili a favore dell’ente medesimo.
La Corte preliminarmente rigetta le eccezioni sollevate dalla difesa del convenuto rispettivamente in merito all’estinzione del giudizio, al difetto di giurisdizione del giudice contabile ed all’intervenuta prescrizione della domanda attorea.
Con riferimento alla prima questione, il Collegio sottolinea che l’art. 297 del codice di procedura civile, come riformulato dopo l’intervento della Corte Costituzionale (sentenza 4 marzo 1970, n. 34), prevede l’onere della richiesta di fissazione di nuova udienza (qualora la stessa non sia già stata fissata con il provvedimento di sospensione) entro il termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza (che ne abbiano le parti del processo) della cessazione della causa di sospensione.
Per i giudici tale onere risulta ritualmente adempiuto in quanto il Procuratore regionale ha richiesto la fissazione di nuova udienza qualche mese dopo aver acquisito la sentenza d’appello penale e quindi, in misura abbondante entro il termine semestrale di legge.
Quanto al prospettato difetto di giurisdizione dell’A.G. contabile, osserva il Collegio che la natura pubblica dell’****************ì come gli scopi istituzionali perseguiti dal medesimo Ente non possono che radicare la giurisdizione della Corte dei conti ex art. 102 Cost., a nulla rilevando che, per il conseguimento di detti fini, l’Ente abbia utilizzato strumenti privatistici o imprenditoriali, tenuto conto altresì che la natura di Ente previdenziale ed assistenziale degli impiegati e dirigenti dell’agricoltura, ai sensi della legge n. 1655/62 del 22/11/62, comporta che “l’inserimento dell’acquisto di immobili nel perseguimento di finalità pubbliche, imposto dalla legge 155 del 1981, al fine di fornire maggiori garanzie patrimoniali e reddituali ai propri iscritti”.
Secondo il giudicante, è altresì priva di fondamento l’ulteriore eccezione di prescrizione di parte convenuta, essendo stato riscontrato che il termine prescrizionale è stato interrotto con la costituzione di parte civile dell’************ nel procedimento penale a carico del convenuto; e, a tal proposito, la Corte rammenta come gli atti giudiziali interruttivi della prescrizione, come la costituzione di parte civile nel processo penale, siano dotati, in ragione della disciplina di cui all’art. 2945 comma 2 c.c., oltre che dell’efficacia interruttiva istantanea, anche dell’efficacia permanente, per la quale la prescrizione non corre fino al momento in cui la sentenza definitoria del giudizio non passa in giudicato, ragion per cui la volontà interruttiva dell’attore è da ritenersi sempre attuale sino a che egli coltivi il giudizio.
Conclusivamente la Sezione laziale condanna il Presidente dell’ente per danno all’immagine, avendo riscontrato nella fattispecie in esame la sussistenza di quegli elementi – tutti riconducibili alla lesione del prestigio dell’Ente pubblico – quali la rilevanza dell’Ente medesimo danneggiato, il clamore sulla stampa e sui media dei fatti contestati e la riprovevolezza sociale del comportamento doloso del convenuto, nella sua veste di funzionario o amministratore pubblico.
Parimenti, viene rigettata la richiesta difensiva di riduzione dell’addebito per difetto di presupposti di carattere soggettivo o oggettivo.
Qui la pronuncia.
 
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai seguenti magistrati
***************               PRESIDENTE
M. *************          CONSIGLIERE rel.
**************************************
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 052886 del registro di Segreteria, instaurato con atto di citazione del Procuratore regionale emesso in data 18 ottobre 1999 nei confronti di D. D., nato a xx, ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 6, presso lo studio dell’Avv. ***************, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio.
Uditi alla pubblica udienza del giorno 26 novembre 2007 – con l’assistenza del Segretario, sig. ****************** – il relatore, Consigliere dott.ssa *******************, il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. dott. ***************, nonché l’Avv. ************, delegata dall’Avv. ********.
Esaminati gli atti.
 
FA T T O
 
Con atto notificato il 25 novembre 1999 il Procuratore regionale presso questa Sezione ha citato in giudizio l’on. D. D. – quale Presidente pro-tempore dell’E.N.P.A.I.A. all’epoca dei fatti contestati – per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell’Ente medesimo, della complessiva somma di £. 65.000.000, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per il risarcimento del danno all’immagine, che a detto Ente sarebbe stato arrecato a seguito della condanna inflitta al D. dal Tribunale Penale di Roma con sentenza n. 05475/93-02253/94, 00254/94 del 19 maggio 1998, depositata l’11 giugno 1998.
Detta condanna è stata inflitta al D. con riferimento al reato di cui agli artt. 317 e 61, n. 7, del codice penale, per avere lo stesso indotto l’imprenditore E. C. a versargli la somma di £. 300.000.000 quale “tangente” per facilitare la fase esecutiva successiva all’acquisto, da parte dell’E.N.P.A.I.A., di un complesso immobiliare di proprietà della società “Omissis”, di proprietà del suddetto imprenditore.
Risulta dagli atti che, in data 20/12/1989, il Consiglio di Amministrazione dell’************ (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltura) deliberò di procedere all’acquisto di un complesso immobiliare sito in Roma, di proprietà della “Omissis” ******, società facente capo al gruppo di cui era azionista di maggioranza l’imprenditore romano E. C..            
Venne deliberato – sulla base della perizia di stima e del conforme parere di congruità – il corrispettivo dell’acquisto in £. 27.840.000.000, oltre *** e spese e, in data 22/02/90, il medesimo CdA deliberò di ridurre l’importo di £. 390.000.000 in relazione ai successivi accertamenti della Commissione di congruità.
La formale stipula del contratto avvenne mediante rogito in data 10/05/90, ove l’Ente versò 1/3 del prezzo, mentre il rimanente importo venne rinviato al momento della consegna.
A tale riguardo il C. riferì – in sede di deposizione resa in istruttoria dibattimentale, nell’ambito del processo penale instaurato per tali fatti, ove l’Ente si è costituito parte civile all’udienza del 13 maggio 1994 – di essere stato presentato, nel febbraio 1990, al Presidente dell’ENPAIA, dott. D., all’epoca in regime di prorogatio, che – quale rappresentante di spicco della corrente dorotea della DC foggiana – gli aveva chiesto espressamente di versargli un contributo in denaro per la campagna elettorale, in relazione alle prossime elezioni amministrative, evidenziando che se non avesse effettuato tale dazione non si sarebbe addivenuti alla stipula della compravendita.
Dopo l’accettazione del C. e la stipula del contratto, il D. avrebbe preteso l’adempimento degli impegni assunti, ragion per cui il C. gli avrebbe consegnato personalmente la soma di £. 300.000.000.
La dazione di denaro da parte dell’imprenditore risulterebbe sostanzialmente ammessa dallo stesso D., imputato nel procedimento penale, in sede di interrogatori resi dinanzi al P.M. ed al G.I.P., anche se con la precisazione che tale versamento sarebbe stato spontaneamente effettuato dal C., quale mero contributo di un simpatizzante di partito di fronte alle spese della campagna elettorale.
Per tali fatti il Tribunale di Roma, con sentenza depositata l’11 giugno 1998, ha dichiarato il D. colpevole del reato di concussione aggravata, condannandolo, per prevalenza delle attenuanti generiche, alla pena di anni tre di reclusione, oltre che – tra l’altro – al risarcimento, in favore della parte civile ENPAIA, del danno patrimoniale e non patrimoniale, da liquidarsi in separata sede.
Gravata in appello, detta sentenza è stata riformata dalla Corte di appello di Roma con sentenza di non doversi procedere in ordine al delitto di cui all’art. 318 c.p., così diversamente qualificato il fatto contestato (vale a dire da concussione a corruzione), perché estinto per prescrizione; la Corte d’appello ha inoltre rigettato la domanda di risarcimento dei danni della parte civile C. E., revocando anche le statuizioni civili concernenti lo stesso, mentre ha confermato le disposizioni civili della sentenza appellata concernenti la parte civile ENPAIA,condannando il D. a rimborsare alla stessa le spese di assistenza e difesa del grado, liquidate in complessivi €. 2.060 di cui €. 60,00 per spese effettive”.
Alla precedente udienza del l’8 gennaio 2001 il giudizio è stato sospeso, in accoglimento dell’istanza del difensore del convenuto, considerata l’interposta impugnazione della sentenza penale di condanna in primo grado nei confronti dell’on. D. e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 75, comma 3, del cod. proc. pen., ritenuto applicabile al processo contabile di responsabilità (come da conforme giurisprudenza della Sezione II centrale d’appello 21 maggio 1996, n. 23/A), nella parte in cui dispone la sospensione del processo civile allorché proposto dopo la costituzione di parte civile nel procedimento penale, come del resto risulta avvenuto nella fattispecie, ove l’E.N.P.A.I.A. aveva rinnovato all’avv. *************** l’incarico di proseguire la costituzione di parte civile anche nel successivo grado del procedimento penale, e tenuto conto altresì, della necessità di attendere l’irrevocabilità della condanna penale, ai fini dell’accertamento della sussistenza del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dall’E.N.P.A.I.A., costituenti parte della richiesta risarcitoria della Procura regionale.
Con atto in data 19 maggio 2005, notificato al convenuto il 30 maggio 2005, il Procuratore regionale ha chiesto la fissazione dell’udienza, rappresentando che – dopo numerosi solleciti e rinvii giudiziari – ha acquisito in data 16/02/2005, per il tramite del Comando Carabinieri presso questa Corte, la sentenza della Corte d’appello di Roma, II^ Sezione Penale, n. 7694/2002 del 10/02/2003, con cui è stato dichiarato “il non luogo a procedere a carico del sig. D. D. in ordine al delitto di cui all’art. 318 c.p. così diversamente qualificato il fatto contestato, perché estinto per prescrizione.”
Costituitosi con memoria del 31 luglio 2006, il convenuto, nel richiamare le considerazioni difensive già svolte con memoria del 18/12/2000, ha eccepito: 1. l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 297 c.p.c., per intempestiva riassunzione nel termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione (che, nella specie, sarebbe rappresentata dalla data di pubblicazione della sentenza di appello), nonché per mancata introduzione con formale istanza di riassunzione ai sensi dell’art. 125 disp.att.c.p.c.; 2. Il difetto di giurisdizione di questa Corte, in relazione alla natura privata dell’attività immobiliare riconducibile all’Ente; 3. l’avvenuto decorso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, il cui dies a quo andrebbe fissato al momento del versamento della somma da parte dell’imprenditore C. o, al più tardi, alla data in cui è stato disposto, dal GUP presso il Tribunale di Roma, il rinvio a giudizio con decreto del 20/01/94, in considerazione della rilevanza che i giornali avrebbero dato al fatto, con la conseguenza che la prescrizione si sarebbe maturata fin dal gennaio 1999; 4. la rilevanza dell’esito della sentenza di appello, che ha escluso il reato di concussione, derubricandolo come corruzione e dichiarandone la prescrizione, il che comporterebbe l’estinzione del potere punitivo nei confronti del D.; 5. l’insussistenza del fatto illecito e del danno erariale, con conseguente infondatezza della pretesa risarcitoria, in quanto la dazione di denaro da parte del C. sarebbe stata motivata dal finanziamento della campagna elettorale del D., richiamando, al riguardo, le argomentazioni difensive esposte nella memoria del 2000; 6. l’inesatta quantificazione del danno non patrimoniale, per mancanza di ogni prova in ordine all’effettiva erogazione della spesa per il ripristino dei beni immateriali lesi.
In subordine, ha chiesto che la percentuale di danno determinata dalla Procura, con riferimento alla lesione all’immagine, sia ridotta sensibilmente in relazione alla derubricazione del reato operata in sede di appello; inoltre andrebbe rideterminato anche il capitale di riferimento, costituito dalla somma che il C. avrebbe versato, atteso che la dichiarazione di quest’ultimo sarebbe stata considerata inattendibile in sede di appello; andrebbe quindi ritenuta valida la dichiarazione spontanea resa dal convenuto circa il ricevimento della somma di £. 200.000.000 per lo svolgimento della campagna elettorale,
Con nota di udienza del 05/11/2002 il Procuratore regionale ha controdedotto alle eccezioni difensive, rilevando, in particolare: 1. che, con sentenza n. 34/70, la Corte Costituzionale ha affermato l’illegittimità dell’art. 297 c.p.c. nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione di udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti nel processo; il dies a quo per la decorrenza del termine andrebbe, dunque, fatto coincidere con la data in cui è stata trasmessa alla Procura la sentenza di appello (16/02/05); inoltre, l’art. 297 c.p.c. prevede una mera istanza di fissazione di una nuova udienza, allorchè – come nella fattispecie – l’udienza di prosecuzione non sia stata già fissata dal giudice che ha sospeso la causa; 2. che la natura pubblica dell’ENPAIA e gli scopi istituzionali dell’Ente (finalizzati all’attività di previdenza e assistenza dei dirigenti e impiegati dell’agricoltura ai sensi della legge n. 1655/62 del 22/11/62) comporterebbero l’inserimento dell’acquisto di immobili nel perseguimento di finalità pubbliche, imposto dalla legge 155 del 1981, al fine di fornire maggiori garanzie patrimoniali e reddituali ai propri iscritti; 3. che il decorso della prescrizione sarebbe stato interrotto, prima con la costituzione di parte civile dell’ENPAIA nel procedimento penale (deliberata dal CdA dell’Ente il 04/02/94 e presentata il13/05/1994), poi con l’invito a dedurre del 23/06/99 e con la citazione del 30/09/99; il dies a quo, al riguardo, andrebbe fissato al momento della pubblicazione della sentenza penale di condanna di I grado (11/06/98), che ha accertato il comportamento doloso del convenuto; 4. che il fondamento dell’azione risiederebbe nelle dichiarazioni rese dallo stesso convenuto, dal legale di questi e dall’ing. C., nelle audizioni del 09/09/99 e del 23/09/99, e si fonderebbe sulla qualità pubblica dell’ufficio ricoperto dal convenuto nonché sulle capacità esponenziali dell’Ente, in relazione alla diffusione ed al risalto dati all’illecito.
Ha confermato, per il resto, la propria domanda, anche con riferimento alla quantificazione del danno, in relazione alla rilevanza avuta comunque dal D. nel decidere la data della stipula del rogito, in mancanza della quale la delibera di acquisto, pur se già intervenuta, non avrebbe avuto seguito.
Ha chiesto, pertanto, che il convenuto sia condannato al pagamento della somma di €. 33.621,34, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
All’odierna pubblica udienza l’Avv. ************, delegata dall’Avv. ***************, ha chiesto, a nome del difensore del convenuto – occupato in altro procedimento giudiziario – un rinvio della discussione.
Il Pubblico Ministero, in persona del V.P.G. dott. ***************, si è opposto al rinvio, in considerazione del tempo trascorso dall’instaurazione del giudizio, già sospeso per la pendenza del procedimento penale di appello, e della completezza documentale difensiva prodotta in atti.
Il Collegio, condividendo le prospettazioni della Procura regionale, ha respinto l’istanza di rinvio.
Alla prosecuzione della discussione, l’Avv. Romano ha richiamato gli scritti difensivi, insistendo sulle pregiudiziali di estinzione e prescrizione, nonchè sull’infondatezza nel merito della domanda attorea, ed ha concluso per l’assoluzione del convenuto.
Nel merito il P.M., ripercorse le fasi essenziali della vicenda, ha confermato le proprie controdeduzioni scritte – come sopra illustrate – in ordine alle eccezioni pregiudiziali e, nel merito, ha concluso per la piena conferma della richiesta risarcitoria contenuta nell’atto di citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del convenuto, per i motivi che seguono.
Quanto all’estinzione del giudizio, l’art. 297 del codice di procedura civile, come riformulato dopo l’intervento della Corte Costituzionale (sentenza 4 marzo 1970, n. 34), prevede l’onere della richiesta di fissazione di nuova udienza (qualora la stessa non sia già stata fissata con il provvedimento di sospensione) entro il termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza (che ne abbiano le parti del processo) della cessazione della causa di sospensione.
Poiché risulta, nella specie, che il Procuratore regionale ha acquisito la sentenza n. 7694/2002 della Sezione Seconda Penale della Corte di Appello solo in data 16 febbraio 2005, va riconosciuta la tempestività della richiesta in data 21 marzo 2005 di fissazione di nuova udienza da parte del P.M.
Quanto al prospettato difetto di giurisdizione di questa Corte, osserva il Collegio che la natura pubblica dell’ENPAIA, all’epoca dei fatti contestati, e gli scopi istituzionali perseguiti dal medesimo Ente non possono che radicare la giurisdizione di questa Corte, a nulla rilevando che, per il conseguimento di detti fini, l’Ente abbia utilizzato strumenti privatistici o imprenditoriali, risultando assorbente, ai fini che ne occupano, la natura di Ente previdenziale ed assistenziale degli impiegati e dirigenti dell’agricoltura, ai sensi della legge n. 1655/62 del 22/11/62, che comporta – come osservato dalla Procura regionale – “l’inserimento dell’acquisto di immobili nel perseguimento di finalità pubbliche, imposto dalla legge 155 del 1981, al fine di fornire maggiori garanzie patrimoniali e reddituali ai propri iscritti”.
Anche per quanto concerne la prescrizione, la relativa eccezione risulta priva di fondamento giuridico, atteso che il decorso del termine prescrizionale è stato interrotto una prima volta con la costituzione di parte civile dell’ENPAIA nel procedimento penale all’udienza del 13 maggio 1994, per il tramite dell’Avv. *************** (dichiarazione del Presidente dello stesso Ente, di cui alla nota in data 23 marzo 1999 alla Procura Regionale di questa Corte, che non risulta smentita).
Com’è noto, gli atti giudiziali interruttivi della prescrizione, come la costituzione di parte civile nel processo penale, sono dotati, in ragione della disciplina di cui all’art. 2945 comma 2 c.c., oltre che dell’efficacia interruttiva istantanea, anche dell’efficacia permanente, per la quale la prescrizione non corre fino al momento in cui la sentenza definitoria del giudizio non passa in giudicato.
Tale conseguenza è in ragione del fatto che la volontà interruttiva dell’attore è sempre attuale sino a che egli coltivi il giudizio.
Poiché, nella specie, l’invito a dedurre (23/06/99) e l’atto di citazione (30/09/99) sono intervenuti prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di I° grado, l’azione risarcitoria non è prescritta.
Per quanto concerne l’infondatezza dell’addebito alla luce della sentenza penale di appello, occorre considerare, come diffusamente esposto in narrativa, che trattasi di sentenza non di assoluzione ma di improcedibilità per estinzione del reato, peraltro facendo salve le statuizioni civili di primo grado nei confronti dell’ENPAIA; considerato quale “ente danneggiato moralmente dalla condotta del suo Presidente corrotto”.
Osserva, al riguardo, il Collegio che l’oggetto del presente giudizio è circoscritto alla richiesta di risarcimento del danno all’immagine arrecato dal comportamento doloso del dott. D., consistente nell’acquisizione di una ingente somma di denaro, a titolo di tangente, da un imprenditore interessato al favorevole esito di un contratto di acquisto di immobile da parte dell’ENPAIA.
Detti fatti risultano tutti accertati nell’ambito del procedimento penale, anche tramite le stesse dichiarazioni rese dal D., né può avere alcuna rilevanza, in questa sede, l’esito del giudizio penale di appello, che postula un diverso regime di prescrizione dei reati e, quindi, di estinzione degli stessi.
Non rilevano, dunque, ai fini del presente giudizio, né la derubricazione del reato da concussione a corruzione, né la presunta destinazione finale del denaro ricevuto dal D..
Ciò che integra gli estremi del “danno all’immagine”, infatti, è un insieme di elementi, tutti riconducibili alla lesione del prestigio dell’Ente pubblico, quali la rilevanza dell’Ente medesimo danneggiato, il clamore sulla stampa e sui media dei fatti contestati e la riprovevolezza sociale del comportamento doloso del convenuto, nella sua veste di funzionario o amministratore pubblico, elementi che risultano tutti sussistenti nella fattispecie.
Nemmeno può essere accolta la richiesta difensiva di riduzione dell’addebito, non risultando applicabile, al riguardo, alcuna considerazione di carattere soggettivo o oggettivo, idonea a diminuire l’entità del ristoro del pregiudizio all’immagine, subito dall’Ente.
Per le considerazioni che precedono, e sulla base delle suesposte risultanze processuali, la richiesta risarcitoria della Procura regionale va accolta e, per l’effetto, il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell’ENPAIA; della somma di €. 33.621,34, degli interessi legali su tale somma dalla data della domanda e della rivalutazione monetaria dal deposito della presente sentenza.
 
P.Q.M.
 
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando
 
CONDANNA
 
Il sig. D. D. al pagamento della somma di €. 33.621,34, oltre agli interessi legali su detta somma dalla data della domanda risarcitoria ed alla rivalutazione monetaria dal deposito della presente sentenza.
Le spese di giudizio vengono liquidate in € 563,87 (cinquecentosessantatre,87).
Così deciso in Roma, il giorno 26 novembre 2007.
Depositata in data 03/03/2008

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento