Correzione errore materiale: decreto n. 10078 del 20.01.2015 del Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, giudice dott. Angelo Antonio Genise

Redazione 11/02/15
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IL TRIBUNALE DI COSENZA, SEZIONE PRIMA CIVILE GIUDICE DOTT. *********************

DECRETO

Con istanza depositata il ***** 2014, l’Avv.to*****, nella sua qualità di procuratore speciale  dei sigg. ******, premesso che nella sentenza   n. ****/2014 , emessa da questo Tribunale  a conclusione del procedimento n.*****/2012, sia nella parte motiva che nel dispostivo, era stata indicata erroneamente la particella  n.**, anzichè  quella n. ***, chiedeva la correzione di tale errore materiale.

Prima di passare all’esame della richiesta occorre risolvere la questione se la decisione su tale richiesta possa essere emessa con decreto – atteso che nel procedimento  in oggetto è stata dichiarata la contumacia di tutti i convenuti – o con ordinanza, a seguito di convocazione delle parti. Al riguardo l’art. 288 del cpc  afferma che  se tutte le parti concordano  nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto. Se è richiesta  da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell’art. 170 primo e terzo comma, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull’istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull’originale del provvedimento.

Dalla lettura della norma  citata sembrerebbe che il giudice possa decidere con decreto  nella sola ipotesi in cui tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Ad un più attento esame, però, si deve ritenere che la ” concordanza” delle parti sulla richiesta di correzione  riguardi solo le parti costituite e non anche quelle contumaci. E ciò per le ragioni che seguono:

a)  per costante giurisprudenza di legittimità il procedimento di correzione non introduce una  nuova fase processuale, ma costuituisce semplicemente  un mero incidente dello stesso giudizio, tant’è che il relativo ricorso può essere proposto dal difensore  sulla base della procura rilasciatagli per il giudizio al quale la sentenza da emendare si riferisce ( Cass 30/1995, 13083/2005), essendo il procedimento di correzione semplicemente un prolungamento di quest’ultimo (così Cass. 19228/2006). Trattandosi di incidente afferente al giudizio nel quale si è verificato l’errore, la dichiarazione di contumacia di qualcuna delle parti in questo pronunciata spiega i suoi effetti  anche nel procedimento volto alla correzione dell’errore. Ciò posto, occorre verificare se il ricorso in questione vada notificato direttamente al contumace, a norma dell’art.292 cpc; ebbene, l’articolo in questione non prevede tale adempimento

b) l’art. 288 del cpc prevede la notificazione del ricorso  a norma dell’art. 170 primo e terzo comma,  e cioè al procuratore costituito o, nel caso in cui la parte si sia costituita personalmente, direttamente a quest’ultima. Dunque, la legge dispone la notifica del ricorso solo alla parte costituita, o personalmente o a mezzo di procuratore; ne consegue che, nel caso di contumacia, tale notifica non deve essere fatta.

In conclusione, deve ritenersi che il giudice possa decidere con decreto sul ricorso per correzione di errore materiale, non solo nelle ipotesi nelle quali tutte le parti costituite concordino sull’errore ma anche in quelle nelle quali le altre parti siano contumaci.

Ciò posto, e cioè ritenuto che nel caso in esame il ricorso per correzione  possa essere deciso con decreto, occorre passare all’esame della fondatezza della richiesta.

Al riguardo, sia nell’atto introduttivo del giudizio che nella documentazione catastale prodotta in corso di causa  dall’attore non vi è alcun riferimento ad una particella  avente il n.***, riportata nella sentenza, mentre è indicata la particella n. ****, non indicata nella citata sentenza. Alla luc  e di tale constatazione, evidente appare l’errore materiale in cui è incorso questo Tribunale nella stesura della sentenza n. 1099/14, laddove ha riportato anzichè la particella n. ****, una particella n. ***, mai indicata negli atti del processo.

Ne consegue la necessaria correzione di tale sentenza nei sensi richiesti da parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale dispone che  nella sentenza n. ****/14, emessa all’esito del processo con numero di ruolo ****/12, laddove è scritto, sia nella motivazione che nel dispositivo, tra i numeri delle particelle il  ***, questo debba leggersi ***; dispone, altresì, che il  presente provvedimento sia  annotato sull’originale della sentenza n. *****/2014 .

Cosenza 20 gennaio 2015

                                                                                                Il Giudice

                                                                                    Dott. *********************

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