Convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative: vediamo quali sono

Scarica PDF Stampa
In data 21 settembre del 2018, è stata pubblicata sulla .G.U. la legge, 21 settembre 2018, n. 108 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Orbene, per quel che riguarda la proroga dei termini in materia di giustizia (vale a dire l’art. 2 del decreto legge n. 91 del 2018), vediamo quali sono le modifiche fermo restando che, per l’esame di questo decreto legge in relazione a tale dettato normativo, si rinvia a quanto già scritto nell’articolo del 30 luglio del 2018 .

Le modifiche apportate in sede di conversione

Posto ciò, tra le modificazioni apportate in sede di conversione a proposito dell’art. 2, è previsto prima di tutto che “il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. All’articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, e’ prorogato al 1° gennaio 2022; b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, e’ prorogato al 1° gennaio 2022; c) al comma 3, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, e’ prorogato al 1° gennaio 2022».
Orbene, se il primo comma dell’art. 10 del d.lgs. n. 14 del 2014 è rimasto invariato rispetto a quanto disposto nel decreto legge, le novità apportate in sede di conversione riguardano il comma secondo e il comma terzo di questa disposizione legislativa.
Difatti, per effetto di quanto stabilito in questa legge di conversione, per un verso, il comma secondo di questa norma giuridica adesso prevede che, nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e’ ripristinata la sezione distaccata di Lipari, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina, fino al 31 dicembre del 2021 e non più, come invece previsto prima, sino al 31 dicembre del 2016, per altro verso, nel circondario del tribunale di Livorno e’ ripristinata la sezione distaccata di Portoferraio, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell’Elba, anche qui, fino al 31 dicembre del 2021 e non più, come stabilito all’opposto prima, sino al 31 dicembre del 2016; si prevede inoltre al contempo, per effetto dell’introduzione di un nuovo comma, vale a dire il comma 3-bis, in seno all’art. 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, la necessità che vi sia un’adeguata copertura finanziaria per la prosecuzione delle funzioni di queste sezioni distaccate (ivi compresa quella di Ischia) essendo previsto che dall’“attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Si garantisce dunque per legge il ripristino delle sezioni distaccate di Lipari e di Portoferraio sino al 31 dicembre del 2021, e non della sola sezione distaccata di Ischia come invece previsto in precedenza dal decreto di legge n. 91 del 2018, garantendosi al contempo che, dalla prosecuzione di queste sezioni, non derivino maggiori oneri economici a carico dello Stato.
Proseguendo la disamina delle modifiche apportate all’art. 2 del d.l. n. 91/2018, sono stati inseriti due ulteriori commi vale a dire il comma 3-ter ai sensi del quale all’“articolo 19, comma l, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole: “entro il 28 febbraio di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 26 febbraio di ciascun anno” e il comma 3-quater per cui all’ “articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: “cinque” e’ sostituita dalla seguente: “sette”»”.
Pertanto, per effetto dell’inserimento di questi commi, da un lato, per il pagamento della contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al Consiglio nazionale del notariato per quel che riguarda l’assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile, è ora sancito che la riscossione deve avvenire non più entro il 28 febbraio di ciascun anno (come previsto prima), ma entro il 26 febbraio di ogni anno, dall’altro, che, per quel concerne la possibilità di sostenere l’esame di avvocato secondo le modalità previste prima della recente riforma con cui, come è noto, non più consentito usare i codici commentati, è ora disposto che ciò possa avvenire per i primi sette anni dell’entrata in vigore della legge che ha riformato l’esame di avvocato, vale a dire la legge, 31/12/2012, n. 247 e non più cinque, come invece contemplato in precedenza; difatti, l’art. 49 della legge n. 247 del 2017 ora dispone quanto segue: “Per i primi sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita’ di esame, secondo le norme previgenti”.
Queste dunque sono in estrema sintesi le novità apportate in sede di conversione dalla legge n. 108 del 2018.

 

Potrebbe interessarti anche: “Proroga dei termini nel settore giustizia, vediamo quali”

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento