Proroga dei termini nel settore giustizia, vediamo quali

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 luglio del 2018 un decreto legge con cui il Governo ha prorogato dei termini previsti da diversi disposizioni legislative: si tratta del decreto legge n. 91 del 25 luglio del 2018 (intitolato: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”).

In particolare, l’art. 2 del suddetto decreto prevede la proroga dei termini di giustizia così statuendo: “1. All’articolo 9, comma 1, del  decreto  legislativo  29  dicembre 2017, n. 216, le parole «dopo il  centottantesimo  giorno  successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono  sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019».

  1. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della  legge  23  giugno  2017,  n.  103,  fatta  salva l’eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati,  e’ sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino  al 15 febbraio 2019.
  2. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19  febbraio 2014, n. 14, le parole  «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle seguenti: «31 dicembre 2021», conseguentemente, il termine di cui  al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.  14  del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia,  e’  prorogato al 1° gennaio 2022”.

Ebbene, prima di esaminare nel dettaglio le norme interessate da questa statuizione legislativa, occorre rilevare che le ragioni di necessità ed urgenza, che hanno indotto il potere esecutivo ad emanare un precetto normativo di questo genere, si evincono dal comunicato stampa (n. 11) rilasciato  dal Consiglio dei Ministri il 24 luglio del 2018; difatti, in detto comunicato, vengono spiegate dette ragioni (che esamineremo da qui a poco).

Premesso ciò, il primo comma dell’art. 2 del d.l. n. 91 del 2018 ha modificato l’art. 9, c. 1, d.lgs. n. 216 del 2017 nel senso che, se prima detto articolo statuiva che le “disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 (del decreto  legislativo  29  dicembre 2017, n. 216 ndr.) si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”, adesso, per effetto di questo novum legislativo, è ora invece contemplato che le “disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019”.

Tal che ne consegue che le disposizioni previste in materia di intercettazioni nel decreto legislativo n. 216 del 2017, vale a dire, come visto prima gli articoli 2 (“Modifiche al codice di procedura penale in materia di riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione”)[1], 3 (“Modifiche al codice di procedura penale in materia di trascrizione, deposito e conservazione dei verbali di intercettazione”)[2]; 4 (“Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico”)[3]; 5 (“Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”)[4] e 7 (“Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l’accesso all’archivio informatico”)[5] si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi solo dopo il 31 marzo 2019.

La scelta di una modifica di questo genere, come si evince dal comunicato rilasciato dal Consiglio dei Ministri n. 11 del 24 luglio del 2018, è stata dettata al “fine di completare le complesse misure organizzative in atto per l’attuazione delle nuove norme in materia di intercettazioni, introdotte dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, anche relativamente all’individuazione e all’adeguamento dei locali idonei per le cosiddette “sale di ascolto”, alla predisposizione di apparati elettronici e digitali e all’adeguamento delle attività e delle misure organizzative degli uffici[6].

Necessità di ordine organizzativo, dunque, hanno indotto il Governo a ricorrere alla decretazione d’urgenza nel caso di specie.

A sua volta il comma secondo dell’art. 2 del d.l. n. 91 del 2018 ha statuito la sospensione della efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi  77, 78, 79 e 80,  della  legge  23  giugno  2017,  n.  103,  fatta  salva l’eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati per un periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore di questo decreto legge (ossia: il 26 luglio del 2018) e il 15 febbraio del 2019.

La norma interessata da questo precetto normativo, pertanto, è l’art. 1 della legge n. 103 del 2017 in relazione a quanto statuito dai commi 77[7], 78[8], 79[9] e 80[10] con una specifica deroga atteso che rimane ferma l’eccezione di cui all’art. 81, c. 1, legge n. 103[11] per coloro che sono detenuti per uno dei delitti ivi indicati (vale a dire: i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonché’ di cui all’articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni).

Si tratta in sostanza delle “nuove norme contenute nella legge 23 giugno 2017, n. 103, che estendono il regime della multivideoconferenza anche ai processi con detenuti non in regime di “41 bis[12].

Si è ritenuto di dover agire in tal senso essendo stata constata in sede governativa “la necessità di una revisione organizzativa e informatica di tutta la precedente architettura giudiziaria, con l’aumento dei livelli di sicurezza informatica, e di incrementare il numero di aule negli uffici giudiziari e di “salette” negli istituti di pena[13].

Infine, il terzo comma dell’art. 2 del d.l. n. 91 del 2018 ha emendato l’art. 10, c. 1, del decreto legislativo  19  febbraio 2014, n. 14 prevedendo la sostituzione delle parole «31  dicembre  2016»  con lw seguenti: «31 dicembre 2021» e quindi, è previsto il ripristino temporaneo, nel circondario del tribunale di Napoli, della sezione distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana, non più sino al 31 dicembre 2016, ma fino al 31 dicembre 2021.

Inoltre, per effetto di questa modifica legislativa, è altresì stabilito che “il termine di cui  al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, e’ prorogato al 1° gennaio 2022” (art. 2, c. 3, secondo capoverso, d.l. n. 91 del 2018) e pertanto, in conseguenza di ciò, “si prevede la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata di Ischia nel circondario del tribunale di Napoli[14].

Queste sono dunque le novità previste dal decreto legge n. 91 del 2018 in materia di proroga dei termini di giustizia.

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[1]Ai sensi del quale: “1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 103, comma 7, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non puo’ essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione e’ intervenuta.»; b) all’articolo 114, comma 2, dopo le parole: «dell’udienza preliminare», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292»; c) all’articolo 267, comma 4, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell’articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni.»; d) all’articolo 268: 1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. E’ vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché’ di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione e’ intervenuta. 2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puo’ disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Puo’ altresi’ disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge.»; 2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell’archivio di cui all’articolo 269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessita’ delle indagini, che l’ufficiale di polizia giudiziaria delegato all’ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso.»; e) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati; f) all’articolo 329, comma 1, dopo le parole: «e dalla polizia giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste»”.

[2]Secondo la quale: “1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 242, comma 2, le parole: «a norma dell’articolo 268 comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell’articolo 493-bis, comma 2»; b) dopo l’articolo 268 sono inseriti i seguenti: «Art. 268-bis (Deposito di verbali e registrazioni). – 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, e forma l’elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova. 2. Ai difensori delle parti e’ immediatamente dato avviso della facolta’ di esaminare gli atti, di prendere visione dell’elenco di cui al comma 1, nonche’ di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. 3. Se dal deposito puo’ derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini. Art. 268-ter. (Acquisizione al fascicolo delle indagini). – 1. L’acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per l’adozione di una misura cautelare e’ disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell’elenco formato a norma dell’articolo 268-bis, comma 1, e ne da’ contestualmente comunicazione ai difensori. 3. I difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di cui all’articolo 268-bis, comma 2, hanno facolta’ di richiedere l’acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell’elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l’eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui e’ vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell’articolo 268. Tale termine puo’ essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a dieci giorni, in ragione della complessita’ del procedimento e del numero delle intercettazioni. 4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, e’ depositata nella segreteria del pubblico ministero che ne cura l’immediata trasmissione al giudice. 5. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie. 6. Il pubblico ministero, in relazione alle comunicazioni o conversazioni di cui al comma 1, puo’ chiedere al giudice, con le modalita’ e nei termini indicati dai commi precedenti, l’eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene, per elementi sopravvenuti, l’irrilevanza. Art. 268-quater. (Termini e modalita’ della decisione del giudice). – 1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, l’acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d’ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e’ vietata l’utilizzazione. A tal fine puo’ procedere all’ascolto delle conversazioni e comunicazioni. 2. Quando necessario, l’ordinanza e’ emessa all’esito dell’udienza fissata per il quinto giorno successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai difensori. 3. Con l’ordinanza viene meno il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione. Essi sono inseriti nel fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5. A tal fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del pubblico ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni di cui all’articolo 268, comma 2, sono indicate soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione e’ intervenuta. 4. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite. 5. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero per la conservazione nell’archivio riservato di cui all’articolo 269, comma 1. 6. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni.»; c) all’articolo 269: 1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. – I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio riservato presso l’ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e sono coperti da segreto. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell’imputato per l’esercizio dei loro diritti e facolta’ e’ in ogni caso consentito l’accesso all’archivio e l’ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.»; 2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis.- Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5.»; 3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «quando la documentazione non e’ necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza,» sono sostituite dalle seguenti: «a tutela della riservatezza, possono chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite»; d) all’articolo 270, comma 2, secondo periodo, le parole: «dell’articolo 268 commi 6, 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater »; e) all’articolo 291: 1) al comma 1, dopo le parole: «gli elementi su cui la richiesta si fonda,» sono inserite le seguenti: «compresi i verbali di cui all’articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti,»; 2) dopo il comma 1-bis, e’ inserito il seguente: «1-ter. – Quando e’ necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate.»; f) all’articolo 292, dopo il comma 2-ter e’ inserito il seguente: «2-quater. Quando e’ necessario per l’esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali.»; g) all’articolo 293, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.»; h) all’articolo 295, comma 3, secondo periodo, le parole: «le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270»; i) all’articolo 422, dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: «4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater.»; l) all’articolo 472, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice dispone che si proceda a porte chiuse alle operazioni di cui all’articolo 268-ter quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell’istruzione dibattimentale.»; m) dopo l’articolo 493 e’ inserito il seguente: «Art. 493-bis (Trascrizione delle intercettazioni). – 1. Il giudice dispone, su richiesta delle parti, la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. 2. Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. 3. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti possono estrarre copia»”.

[3]Per cui: “1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 266: 1) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che puo’ essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile»; 2) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile e’ sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.»; b) all’articolo 267: 1) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalita’ per lo svolgimento delle indagini; nonche’, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali e’ consentita l’attivazione del microfono.»; 2) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero puo’ disporre, con decreto motivato, l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto e’ trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalita’ e gli effetti indicati al comma 2.»; c) all’articolo 268, comma 3-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l’ufficiale di polizia giudiziaria puo’ avvalersi di persone idonee di cui all’articolo 348, comma 4.»; d) all’articolo 270, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali e’ stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali e’ obbligatorio l’arresto in flagranza.»; e) all’articolo 271: 1) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all’inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo.»; 2) al comma 3, dopo le parole: «previste dai commi 1» sono inserite le seguenti: «,1-bis»”.

[4]Alla stregua del quale: “1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,  approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 89: 1) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.»; 2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Ai fini dell’installazione e dell’intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. 2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l’acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilita’ della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrita’, in modo da assicurare l’integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato. 2-quater. Quando e’ impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all’articolo 268 del codice da’ atto delle ragioni tecniche impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate. 2-quinquies. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all’articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalita’ tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell’operazione si da’ atto nel verbale.»; b) dopo l’articolo 89 e’ inserito il seguente: «Art. 89-bis (Archivio riservato delle intercettazioni). – 1. Presso l’ufficio del pubblico ministero e’ istituito l’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono. 2. L’archivio e’ gestito, anche con modalita’ informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalita’ tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalita’ di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito. 3. All’archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all’ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso e’ annotato in apposito registro, gestito con modalita’ informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati. 4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell’archivio, ma non possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.»; c) all’articolo 92, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell’archivio riservato di cui all’articolo 89-bis, gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili.»”.

[5]Secondo cui: “1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile. 2. I requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure idonee di affidabilita’, sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitano all’esecuzione delle operazioni autorizzate. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalita’ di accesso all’archivio riservato di cui all’articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi”.

[6]Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 11 del 24 luglio 2018, in http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n11/9739.

[7]Alla stregua del quale: “All’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, nonche’ nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali e’ imputata, anche relativi a reati per i quali sia in liberta’. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone»; b) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali e’ imputata»; c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice puo’ disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario. 1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, il giudice puo’ disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessita’ e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario»; d) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, da’ comunicazione alle autorita’ competenti nonche’ alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»; e) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, puo’ consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l’onere dei costi del collegamento»”.

[8]Per cui: “All’articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall’articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall’articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»; b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»; c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» e’ inserita la seguente: «, 4-bis»”.

[9]Secondo cui: “All’articolo 134-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater»”.

[10]In virtù della quale: “All’articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8. Per l’esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»”.

[11]Per cui: “Le disposizioni di cui ai commi 77, 78, 79 e 80 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonche’ di cui all’articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni”.

[12]Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 11 del 24 luglio 2018, in http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n11/9739.

[13]Ibidem.

[14]Ibidem.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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