Conversazioni: possono essere registrate per usarle in giudizio?

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10079 dell’8 marzo 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla registrazione di conversazioni per il loro utilizzo in giudizio.

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Corte di Cassazione – Sez. III Pen. – Sent. n. 10079 del 08/03/2024

Cass-Sent.-n.-10079.2024.pdf 4 MB

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Indice

1. Il fatto: è legittima la registrazione fonografica di un dialogo?

La risposta a questa domanda viene fornita dai Giudici della Corte di Cassazione, secondo cui “le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l’intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato”.
Con la conseguenza che “la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell’art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa”.
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2. Registrazione di conversazioni come prova: la decisione della Corte

Gli Ermellini, nel riprendere quanto già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, affermano che “la trascrizione della conversazione intercorsa tra la vittima e l’autore di condotte estorsive ed usurarie, portata a conoscenza delle forze dell’ordine per iniziativa della stessa persona offesa mediante l’inoltro della chiamata in corso sull’utenza delia polizia, che provveda immediatamente alla sua registrazione tramite l’applicazione call recorder, costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.”.

3. Conclusioni

Pertanto, in base a quanto riportato nella sentenza n. 10079 del giorno 8 marzo 2024, i principi sopra espressi possono essere applicati anche laddove la conversazione sia avvenuta in vivavoce.

Alice Passacqua

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