Il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico discrezionali della pubblica amministrazione. Per approfondire, puoi consultare la nostra Guida normativa per l’Amministrazione Locale
1. La fattispecie esaminata
Con la decisione n° 1022 del 2025 , la Sezione Ottava del T.A.R. Campania Napoli ha esaminato l’impugnazione dell’atto di diniego espresso dal Responsabile comunale in ordine a una S.C.I.A. in variante presentata dal ricorrente per il completamento di una scala esterna e relativo tetto di copertura e del connesso parere negativo , con il quale il Soprintendente ai beni culturali territorialmente competente aveva espresso parere contrario nell’ambito del procedimento di cui alla predetta S.C.I.A. in variante alternativa al permesso di costruire , riferita a un fabbricato residenziale .
In particolare, la demolizione e la ricostruzione del manufatto non sono state ritenute compatibili con il rispetto dei valori tutelati dal vincolo da riferire al contesto edilizio, il cui pregio sarebbe stato compromesso anche dalla sostituzione di un singolo fabbricato.
Le valutazioni effettuate dalla Soprintendenza sono state ritenute dal Tribunale Amministrativo adeguatamente motivate, ben lungi dall’essere stereotipate e ragionevoli, restando insindacabili da parte del Giudice amministrativo. Per approfondire, puoi consultare la nostra Guida normativa per l’Amministrazione Locale
Guida normativa per l’Amministrazione Locale
La Guida Normativa prevede ben 4 volumi suddivisi per temi:• ORDINAMENTO ISTITUZIONALE• SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI PUBBLICI LOCALI• SERVIZI ALLA PERSONA• SERVIZI AL TERRITORIO Più un quinto volume con Indice Analitico.In questo modo l’opera si propone come una vera e propria enciclopedia, un manuale pronto all’uso e alla consultazione per tutta l’Amministrazione degli Enti Locali, utilizzabile da più uffici e responsabili.Quest’anno, una grande novità.La Guida è interrogabile tramite chatbot. L’utente potrà porre con grande facilità le domande ed avere le risposte dall’intelligenza artificiale generativa che trarrà le informazioni dal data set autoriale della guida. Le risposte sono suffragate dalle sorgenti che vengono rese visibili. SCOPRI COME INTERROGARE LA GUIDA NORMATIVA 2025Clicca qui per il video tutorialAUTORITIZIANO AMOROSIDirigente del Comune dell’AquilaANTONIO AVITABILEgià Dirigente del Comune di PratoMASSIMO BALDUCCIGià Docente di auditing e controlling UniFI, Full professor di Organization Theory European Institute of Public Administration Maastricht Docente stabile di European Public Management SNAMAURO BELLESIADirigente Ragioneria e Servizi finanziari del Comune di Vicenza PubblicistaPIERFRANCESCO BERNACCHIPresidente della Fondazione Nazionale “Carlo Collodi”SALVIO BIANCARDIFunzionario del Comune di Verona Autore di pubblicazioni e docente in corsi di formazioneAGOSTINO BULTRINIAvvocato, Responsabile ANCI Dipartimento Politiche per il personale e Relazioni sindacali dei ComuniRENZO CALVIGIONIEsperto e docente ANUSCAALESSANDRO CECCHIAvvocato in FirenzeMARCO CESCONFunzionario apicale di E.Q. AOO BIMdigitalPA – Consorzio di Comuni B.I.M. Piave TrevisoPAOLA CINQUEFunzionario Esperto Amministrativo della Regione AbruzzoLUIGI COSCOAvvocato Segretario comunale emeritoGIUSEPPINA CRISTOFAROAvvocato Funzionario Ministero della SaluteMARIO D’ANTINOPresidente emerito della Corte dei conti Avvocato – Revisore legale – Arbitro CONSOBFRANCESCO DELFINOEsperto di finanza e contabilità pubblica Componente Commissione Arconet-MEFCESARE DI BATTISTAFunzionario del Comune dell’AquilaSTEFANIA DOTAVice Segretario Generale ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni ItalianiSIMONE FINIgià Dirigente amministrativo Direttore di struttura dipartimentale di Azienda sanitaria pubblicaDANIELE FORMICONIResponsabile ANCI Area Riforme Istituzionali, Piccoli Comuni, Montagna, Associazionismo, Status Amministratori localiFILIPPO FOTIgià Dirigente dei Servizi Sociali e Immigrazione dei Comuni di Firenze e PratoSTEFANIA GIAMPIETROAvvocato in Roma e LuganoEMILIO GIUGGIOLIResponsabile P.O. Servizio gestioni previdenziali e contabilità del personale – Comune di Siena – Formatore in materia previdenzialeROMANO MINARDIEsperto ANUSCAGIACOMO MURACAAvvocato in FirenzeGIULIO NARDISegretario generale del Comune di CarraraDANIELE NARDUCCIEsperto di promozione ed organizzazione turistica Direttore emerito della Fondazione Nazionale “Carlo Collodi”RICCARDO NARDUCCIDirettore della Guida Normativa per l’Amministrazione locale Dottore Commercialista – Revisore contabile – Consulente ANCIANDREA NATALIAvvocato Cassazionista in Montecatini Terme Mediatore professionista ex art. 18 DM 180/2010MASSIMO NUTINIgià Dirigente del Comune di Prato Consulente Commissione Scuola ANCIPAOLO PADOINgià Prefetto di Firenze – Presidente dell’Opera Medicea LaurenzianaLORENZO PAOLIArchitetto – Dirigente del Comune di Scandicci Consulente ANCIDANIELA PARADISIDirigente del Ministero dello Sviluppo Economico a r.FRANCO PELLICCIAvvocato Segretario generale provinciale emeritoDOMENICO PENNONEGiornalista professionistaALBERTO PONTIAvvocato in Triuggio (MB)ANTONIO RAGONESIResponsabile ANCI Area Relazioni Internazionali, Sicurezza, Legalità e Diritti Civili, Territorio e Infrastrutture, Ambiente e Protezione CivileALESSANDRO ROTADirigente del Servizio attività e rapporti istituzionali del Consiglio regionale del VenetoNEREO TESCAROLISegretario generale comunale emerito Consulente legaleSTEFANIA TESCAROLIAvvocato in RovigoLEILA TESSAROLOAvvocato Funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri Direttore della Rivista giuridica online “Diritto dei servizi pubblici”SILVIA VIVIANIArchitetto – Assessore all’Urbanistica del Comune di LivornoCHIARA ZAMBELLIAvvocato in VeneziaDAVIDE ZENTIDirigente ARTEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Regio
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2. I limiti del sindacato del Giudice amministrativo
Nel corso della sentenza, il T.A.R. Campania Napoli ha rilevato che l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione Pubblica è sindacabile dal Giudice amministrativo solo entro limiti ristretti.
Nell’ordinamento vigente, il principio di separazione dei poteri impone di escludere la possibilità che il Giudice Amministrativo eserciti un sindacato, a un tempo ‘intrinseco’, effettuato utilizzando le cognizioni tecniche necessarie, e ‘forte’, ossia tale da consentire al Giudice di sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’Amministrazione sull’esercizio della discrezionalità tecnica.
In tale ipotesi, infatti, al Giudice sarebbe consentito di sovrapporre sempre e comunque la propria valutazione (rectius: la valutazione dei propri consulenti o verificatori) a quella operata dall’Amministrazione.
All’opposto, un simile potere può essere riconosciuto al Giudice amministrativo solo qualora nell’operato dell’Amministrazione vengano in rilievo elementi sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti (Consiglio Stato, Sez. V, 01 ottobre 2010, n. 7262).
Tali limitazioni alla sindacabilità dell’attività tecnico-discrezionale hanno trovato conferma anche nell’orientamento della Corte di Cassazione che, con riferimento a talune pronunce minoritarie del Giudice amministrativo, che hanno ritenuto una più ampia sindacabilità delle valutazioni tecniche operate dall’Amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 2010 n. 5029; Cons. Stato sez. VI, 28 luglio 2010 n. 5030; Cons. Stato Sent. n. 601/1999 e Sent. 926/2004), ha chiarito che il controllo del Giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico discrezionali «deve essere svolto ‘ab estrinseco’, ed è diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di simulazione, ma non è mai sostitutivo.
Il sindacato sulla motivazione del provvedimento negativo deve, pertanto, essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto e non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa.
La Suprema Corte ha anche precisato che la sostituzione da parte del Giudice amministrativo della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione costituisce ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla p.a., quand’anche l’eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell’area dell’annullamento dell’atto.
Ferma rimanendo, quindi, la necessità che il sindacato sia pieno ed effettivo, resta esclusa la possibilità di sostituire la valutazione tecnico discrezionale del Giudice a quella operata dall’amministrazione (T.A.R. Campania Napoli, Quarta Sezione, n. 2022/2019 e Seconda Sezione, n. 6479/2020).
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