Il contratto di locazione a canone concordato è una particolare tipologia di contratto ad uso abitativo disciplinata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, in particolare agli articoli 2, comma 3, e 4. Tale forma contrattuale si distingue per la determinazione del canone sulla base di accordi territoriali sottoscritti tra le organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e degli inquilini, validati dalle autorità locali.
L’obiettivo è promuovere l’accesso all’abitazione in zone ad alta tensione abitativa, calmierando i prezzi degli affitti a fronte di specifici vantaggi fiscali.
Indice
1. Differenze rispetto al canone libero
Il contratto a canone concordato si distingue dal contratto a canone libero (ex art. 2, comma 1, Legge 431/1998) per:
- la durata vincolata (3 anni + 2) anziché libera (4 + 4);
- il canone massimo predeterminato negli accordi locali, invece di essere liberamente stabilito;
- la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali specifiche.
Tale modello contrattuale rappresenta un compromesso tra le esigenze del locatore (vantaggi fiscali, tempi certi) e quelle del conduttore (canoni più bassi e accessibili).
2. Durata del contratto
La durata minima prevista per i contratti a canone concordato è di 3 anni, con rinnovo automatico per ulteriori 2, salvo disdetta per motivi tassativamente indicati dalla legge (esigenze personali del locatore, vendita dell’immobile, ecc.).
Esistono inoltre formule transitorie (da 1 a 18 mesi) e per studenti universitari (da 6 mesi a 3 anni), ciascuna con requisiti e forme specifiche.
3. Formazione del canone: gli accordi territoriali
Il canone non può essere determinato liberamente ma deve rispettare i valori minimi e massimi fissati negli accordi territoriali sottoscritti tra associazioni di proprietari e conduttori, depositati presso i Comuni.
Gli accordi:
- indicano le fasce di oscillazione del canone;
- classificano gli immobili in fasce qualitative (standard, medio, signorile);
- prevedono la combinazione di vari parametri (ubicazione, stato manutentivo, presenza di pertinenze, ecc.);
- possono contenere modelli contrattuali tipo, che, se utilizzati, consentono l’accesso alle agevolazioni fiscali.
Per garantire la correttezza del canone, è possibile (e in molti Comuni è necessario) richiedere una attestazione di conformità da parte delle associazioni firmatarie.
4. Regime fiscale agevolato
Il contratto a canone concordato consente l’accesso a numerose agevolazioni fiscali, tra cui:
Per il locatore
- cedolare secca al 10% (anziché 21%) per gli immobili ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa (elencati nel D.M. 14/07/2004) o colpiti da eventi calamitosi;
- riduzione del 30% della base imponibile IMU (se deliberato dal Comune);
- deduzione forfettaria del 5% del canone in regime IRPEF ordinario;
- imposta di registro ridotta al 70% per chi non opta per la cedolare secca.
Per il conduttore
- detrazioni fiscali sul canone di locazione in dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF), in funzione del reddito complessivo.
5. Requisiti di validità
Per essere valido ed efficace, il contratto a canone concordato:
- deve essere redatto in forma scritta utilizzando i modelli tipo aggiornati;
- deve riportare i riferimenti all’accordo territoriale applicabile;
- può richiedere la certificazione di conformità del canone da parte delle associazioni firmatarie, obbligatoria per accedere ad agevolazioni in alcuni Comuni.
Il contratto deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di stipula, anche in caso di opzione per la cedolare secca.
6. Disdetta e rinnovo
Alla scadenza del primo triennio, se il locatore non invia disdetta per uno dei motivi tassativi previsti dalla legge, il contratto si rinnova automaticamente per altri due anni.
Alla scadenza dei 5 anni, le parti possono:
- rinnovare alle stesse condizioni;
- stipulare un nuovo contratto;
- recedere nel rispetto dei termini e motivazioni previsti.
7. Compatibilità con la cedolare secca
Il contratto a canone concordato è perfettamente compatibile con il regime fiscale della cedolare secca, che – in tali casi – può essere applicata con l’aliquota ridotta del 10%, incentivando il proprietario a preferire questa tipologia contrattuale rispetto al canone libero.
È importante che:
- il locatore sia una persona fisica che non agisce in regime d’impresa;
- l’immobile sia accatastato ad uso abitativo e situato nei Comuni inclusi negli elenchi ministeriali.
8. Vantaggi e criticità
Vantaggi
- Canoni calmierati per gli inquilini;
- Fiscalità agevolata per i proprietari;
- Durata contrattuale più flessibile rispetto al canone libero;
- Possibilità di usare modelli precompilati e parametri oggettivi.
Criticità
- Procedura burocratica più complessa;
- Necessità di conoscere gli accordi territoriali locali;
- Obbligo (in alcuni Comuni) di ottenere l’attestazione del canone;
- Minore redditività rispetto al mercato libero in alcune aree.
Manuale delle locazioni commerciali e abitative
Il Manuale offre un quadro complessivo in materia di locazioni abitative, affrontandone tutte le tipologie: locazioni libere, convenzionate, transitorie, locazioni di immobili acquistati per futura locazione, affitti brevi, locazioni turistiche, cohousing, rent to buy, leasing, analizzando la relativa disciplina contrattuale e tenendo conto dell’evoluzione normativa, nonché della produzione giurisprudenziale su alcuni punti nodali della legge 431 del 1998 e altro.Non mancano le indicazioni operative inerenti alla registrazione dei contratti, la tassazione, sia ordinaria che con cedolare secca.Il volume si occupa altresì delle “locazioni ad uso diverso”: la loro regolamentazione, il regime contrattuale applicabile, gli istituti della prelazione del riscatto e l’indennità di avviamento senza dimenticare le nuove tipologie locatizie come il contratto atipico di coworking o di domiciliazione.Una parte è in seguito dedicata agli aspetti processuali: procedimento di convalida, rito locatizio e compatibilità con il processo ordinario, azioni esperibili contro l’occupazione senza titolo, mediazione, negoziazione assistita e arbitrato.L’esposizione semplice e chiara rende il testo uno strumento di consultazione e approfondimento adatto sia al professionista del settore, sia al pubblico dei non addetti ai lavori.Il Manuale tratta infine anche il nuovo procedimento di convalida di sfratto, che ha visto ampliarsi l’ambito di applicazione e altre novità, tra cui quelle riguardanti l’esecutività dell’ordinanza di convalida.Questa sesta edizione tiene conto di tutti i principali provvedimenti di normativa, prassi e giurisprudenza in materia fino alle recentissime sentenza 7 maggio 2024, n. 12395 in punto di cedolare secca e circolare 10 maggio 2024, n. 10/E sulle locazioni brevi.Silvio RezzonicoÈ stato avvocato in Milano e autore di diversi libri e saggi in materia di diritto immobiliare. Ha collaborato con il Gruppo 24 Ore, con Maggioli Editore e con l’Università degli studi di Firenze. Da ultimo è stato anche docente presso l’Università degli Studi telematica E-campus.Matteo RezzonicoAvvocato cassazionista e pubblicista in Milano, è autore di numerose pubblicazioni di diritto immobiliare ed edilizio. In particolare, collabora con il Gruppo 24 Ore (Norme e Tributi, Esperto risponde e Consulente immobiliare) e con Giuffrè Editore (portale con- dominio e locazioni). Presidente della FNA Federazione Nazionale degli Amministratori Immobiliari e Vicepresidente della Confappi, Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare, per conto della quale riveste anche il ruolo di Presidente della sede provinciale di Milano e di componente della Commissione Legale Nazionale di FNA – Confappi.Luca RezzonicoAvvocato in Milano. Si occupa di diritto immobiliare ed è coautore di diverse pubblicazioni in materia
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