Consulta: no al carcere come unica misura cautelare per omicidi volontari

Redazione 13/05/11
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Non più obbligatorio il carcere, quale misura di custodia cautelare, per chi è accusato di omicidio volontario, con a proprio carico gravi indizi di colpevolezza.

È quanto deciso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 164/2011, depositata ieri: con tale decisione, infatti, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale parziale dell’articolo 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui, nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per omicidio volontario (art. 575 del codice penale), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, “non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.
I giudici della Consulta hanno, dunque, dichiarato l’illegittimità dell’obbligo per il giudice di disporre la sola custodia cautelare in carcere, e non anche misure alternative come ad esempio la detenzione domiciliare, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per il reato di omicidio volontario.

La decisione trova la sua ratio nella ingiustificata parificazione (violazione dell’art. 3 della Costituzione) dell’omicidio volontario ai delitti di mafia, gli unici per i quali la Consulta e la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno ritenuto giustificabile la “presunzione assoluta” di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Obbligo, questo, che secondo i giudici costituzionali viola anche la presunzione di non colpevolezza (art. 27 della Costituzione), oltre che le riserve di legge e di giurisdizione (art. 13). (Biancamaria Consales).

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