Consiglieri Regionali: l’indebita percezione delle indennità chilometriche, a seguito di mendacio, rientra nella fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p.

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La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 50255, depositata il 22 dicembre 2015, traccia – ancora una volta e secondo un orientamento ormai consolidato – le differenze tra la fattispecie di truffa aggravata ai danni dello Stato o di altri Enti Pubblici di cui all’art. 640, co. 2, c.p., e quella di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di cui all’art. 316 ter c.p.

La vicenda riguarda un Consigliere Regionale della Regione Calabria che ha percepito indennità chilometriche, per l’utilizzo del mezzo proprio negli spostamenti tra il luogo di residenza e la sede del Consiglio Regionale, superiori a quanto spettanti.

L’imputato, qualche mese dopo le elezioni, sottoscriveva una dichiarazione con la quale comunicava di avere trasferito la residenza anagrafica da un paese della Provincia di Reggio Calabria alla Città di Messina. In questo modo, la residenza fuori Regione dava diritto al rimborso di indennità chilometriche maggiori rispetto a quella dovuta ai Consiglieri residenti nell’ambito della stessa Regione.

Il Giudice per le Indagini Preliminari assolveva l’imputato perché il “fatto non sussiste”, qualificando i fatti come truffa aggravata e continuata (artt. 81 cpv, 61 nn. 7 e 9 e 640, co. 2, c.p.) e falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.).

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, in seguito all’appello proposto dal Procuratore Generale, riqualificava i fatti in quelli previsti dall’art. 316 ter c.p., e condannava l’imputato ad anno uno di reclusione per le maggiori indennità percepite nell’ultimo biennio, essendosi prescritti i reati commessi nel periodo antecedente.

La Corte di Cassazione, condividendo le argomentazioni della Corte d’Appello a supporto della sua decisione, peraltro esenti da vizi di motivazione e logicità e/o errori di diritto, ha rigettato il ricorso proposto dall’imputato, che, invece, insisteva per l’applicazione delle imputazioni così come qualificati dal Giudice di primo grado.

I Giudici di legittimità hanno valorizzato due elementi fondamentali: il mendacio e la residenza anagrafica  dell’imputato.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato (da ultimo, Cass. Pen. n. 49464/14), il mero mendacio, non accompagnato da artifizi o raggiri e dall’induzione in errore, esclude in radice la ipotesi di truffa (aggravata, nel caso di specie), per configurare, invece, il diverso e residuale reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o di altri Enti Pubblici di cui all’art. 316 ter c.p..

Artifizi e raggiri rappresentano il quid pluris capace di creare, nel destinatario della dichiarazione, le condizioni per l’induzione in errore e costituiscono il discrimen tra le due fattispecie di reato.

E’ opportuno precisare che la condotta dell’agente può essere sia commissiva che omissiva. La condotta commissiva può consistere nell’utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (deve mancare, ovviamente, qualsiasi artificio o raggiro teso ad ingannare l’Autorità procedente). A sua volta, la falsità può essere sia materiale che ideologica.

La condotta omissiva, invece, consiste nell’omettere informazioni dovute che il soggetto dichiarante è tenuto a fornire all’Autorità procedente, in relazione all’emanando atto amministrativo.

La Corte d’Appello, nelle motivazioni, ha dato atto che l’imputato si era limitato a dichiarare di aver trasferito la propria residenza anagrafica dalla Provincia di Reggio Calabria alla città di Messina, senza produrre atti o aggiungere fatti che potessero configurare artifici o raggiri.

Inoltre, ed è l’altro elemento rilevante nella vicenda in esame, l’imputato, nello stesso modulo in cui indicava il cambio di residenza, dichiarava di volere ricevere la busta paga ed ogni altra comunicazione presso la sua precedente abitazione in Calabria, con ciò evidenziando che, di fatto, nulla era mutato e che unico scopo del cambio di residenza, posta a maggior distanza (Messina) dalla sede del Consiglio Regionale, era quello di lucrare un più cospicuo rimborso spese.

La Corte di merito ha valorizzato, escludendo il mero dato formale della residenza anagrafica in Messina, il concetto di residenza ai sensi dell’art. 43 cod. civ., quale situazione di fatto che implica la effettiva e duratura presenza di un soggetto in un dato luogo, ossia la sua abituale dimora.

Del resto, la ratio dell’indennità chilometrica consiste nel ristoro delle spese che l’eletto sostiene per coprire la distanza, con il proprio mezzo, tra l’abituale dimora e la sede del Consiglio Regionale.

Detto ciò, l’imputato, nel ricorso, insiste sul fatto che l’indennità chilometrica non sia equiparabile alle erogazioni in danno dello Stato.

Il legislatore, sostiene la Corte, nel corpo dell’art. 316 ter c.p., ha utilizzato una formula ampia, indicando “… contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici, …”, includendo, con ciò, la percezione di qualsiasi tipo di beneficio economico non dovuto.

I Giudici di legittimità ritengono che correttamente ha fatto la Corte territoriale a ricomprendere le indennità chilometriche indebitamente percepite dall’imputato tra le erogazioni previste dalla norma contestata e, nella fattispecie, dal Consiglio Regionale.

D’altra parte, unico scopo della dichiarazione non rispondente al vero fatta dall’imputato era quello di percepire un rimborso nettamente superiore (spettante ai residenti fuori regione) alle spese effettivamente sostenute, per l’uso del mezzo proprio, per raggiungere la sede dell’Organo elettivo.

Badalamenti Domenico

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