Confisca in casi particolari: mancata citazione del terzo interessato

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In materia di confisca in casi particolari, cosa comporta l’eventuale mancata citazione, nel giudizio di cognizione, del terzo interessato al provvedimento ablatorio. Per approfondire sulla confisca si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 8011 del 10-01-2024

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Indice

1. La questione: il terzo interessato


Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano disponeva il sequestro preventivo di tutti i beni dell’indagato mentre, dal canto suo, il Tribunale di Milano lo condannava, ma non disponeva nulla in relazione ai beni in sequestro.
Orbene, a fronte di ciò, il difensore di un terzo presentava istanza di restituzione e, con ordinanza, adottata ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano disponeva la confisca dei beni fermo restando che, a seguito di proposizione dell’appello, il Tribunale di Milano, quale giudice del riesame, in parziale accoglimento dell’appello proposto nell’interesse sempre del terzo interessato, accoglieva l’istanza di dissequestro di alcuni oggetti sottoposti a sequestro, rigettando nel resto l’appello relativo, in particolare, alla richiesta di dissequestro di un immobile e di un’imbarcazione.
Ciò posto, avverso quest’ultima ordinanza ricorreva per Cassazione il difensore del terzo interessato, rilevando, tra le doglianze ivi addotte, come la stessa fosse rimasta estranea al giudizio di cognizione perché mai citata, per cui non poteva ricorrere al giudice competente per il grado di appello.
In particolare, si sosteneva come il provvedimento, portato all’attenzione del Tribunale del riesame, fosse stato emesso in palese violazione dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e, se anche si fosse ritenuto che l’apertura della partecipazione al giudizio del terzo interessato fosse limitato alle ablazioni per sproporzione (così per Sez. 2, n. 53384/18), allo stato attuale della normativa vigente, la lettura della norma sarebbe incostituzionale, né poteva valorizzarsi all’uopo un risalente indirizzo ermeneutico secondo cui le ragioni del terzo avrebbero potuto essere fatte valere in sede esecutiva. Per approfondire sulla confisca si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO

Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il motivo suesposto era stimato infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico (Sez. 3 n. 24658 del 21/04/2023, Sez. 2, n. 38855 del 28/09/2021) secondo il quale, in “tema di confisca ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, l’eventuale mancata citazione, nel giudizio di cognizione, del terzo interessato al provvedimento ablatorio, ai sensi dell’art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., integra una mera irregolarità, considerato che il sistema di garanzie, previsto dall’art. 178 cod. proc. pen., è riservato alle sole parti processuali, né è prevista alcuna facoltà del terzo di costituirsi, ove non citato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse abnorme il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile la costituzione per la prima volta nel giudizio di appello del terzo interessato, precisando che lo stesso, non è, comunque, privo di tutela, potendo adire il giudice dell’esecuzione, anche richiedendo la revoca della misura, ovvero agire nel giudizio di merito cautelare, quando la confisca sia preceduta dal sequestro; vedi anche Sez. 6, n. 26346 del 09/05/2019; Sez. 1, n. 16806 del 21/04/2010; Sez. 6, n. 803 del 02/03/1999).
In particolare, nella più recente pronuncia dopo l’entrata in vigore dell’art.104-bis disp. att. cod. proc. pen., avvenuta nel 2018, è stato altresì affrontato il tema del rispetto dei principi sovranazionali, in accordo ai quali questa Corte, nella sua composizione più autorevole ha chiarito, in una pronuncia emessa in tema di lottizzazione abusiva, che le questioni relative alla conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all’art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia, possono essere proposte dagli interessati al giudice dell’esecuzione, anche chiedendo la revoca della misura e che, in tale fase, al fine di compiere l’accertamento richiesto, il giudice gode di ampi poteri istruttori ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020: Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019; Sez. 3, n. 58444 del 04/10/2018); i terzi possono altresì agire nel giudizio di merito cautelare, prima della definitività del provvedimento ablativo quando la confisca sia preceduta da sequestro (Sez. 6 4 2, n. 53384 del 12/10/2018; Sez. 6, n. 8268 del 19/01/2018; Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017).
Chiarito siffatto quadro ermeneutico, per gli Ermellini, dal momento che il ricorrente aveva già proposto la questione nel giudizio cautelare, ed era stato già rigettato il ricorso afferente ai medesimi beni oggetto della presente procedura, su tutti tali aspetti la difesa non si era confrontata, limitandosi a proporre censure relativi a vizi procedurali, privi di rilevanza, senza introdurre alcun elemento di novità rispetto a quanto già osservato dal Tribunale nel 2016.
L’inammissibilità del ricorso del terzo interessato per manifesta infondatezza, sempre ad avviso dei giudici di piazza Cavour, non consentiva peraltro il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude, di conseguenza, la possibilità di rilevare e dichiarare ammissibile la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa (vedi Sez. 6, n. 22439 del 15/05/2008), tra l’altro in relazione ad una possibile interpretazione della norma.

3. Conclusioni


Fermo restando che, come è noto, l’art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen. dispone che nel “processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l’imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo”, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa comporta l’eventuale mancata citazione, nel giudizio di cognizione, del terzo interessato al provvedimento ablatorio in materia di confisca in casi particolari.
Si afferma difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in tema di confisca ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 (ora: art. 240-bis c.p.), l’eventuale mancata citazione, nel giudizio di cognizione, del terzo interessato al provvedimento ablatorio, ai sensi dell’art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., integra una mera irregolarità.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di questo approdo ermeneutico, sostenere alcun profilo di invalidità processuale nel caso in cui difetti tale citazione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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