Conferenza di servizi, ricorso, notifica

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La seguente decisione, nel richiamare precedenti giurisprudenziali, chiarisce che , in caso di impugnazione di un provvedimento adottato a seguito di procedura per Conferenza di servizi , il ricorso va notificato a tutte le Amministrazioni che abbiano partecipato alla Conferenza , qualora dette Amministrazioni, nell’ambito del peculiare modello procedurale, abbiano espresso pareri o determinazioni che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare autonomamente se tali atti fossero stati adottati al di fuori del procedimento .

Nel caso di specie, il Giudicante ha ritenuto che non sussistesse a carico del ricorrente l’onere di notificare il ricorso a tutte le Amministrazioni che avevano partecipato alla Conferenza, dal momento che i motivi di impugnazione stati formulati non avverso gli atti di assenso , adottati nell’ambito della Conferenza di servizi, ma unicamente per la demolizione dell’atto conclusivo del procedimento, individuabile nella autorizzazione unica regionale ex art.12 D.Lgs. n.387/2003, derivando solo da detto provvedimento l’effetto pregiudizievole , connesso all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei diritti reali necessari alla realizzazione dell’opera e alla dichiarazione di pubblica utilità di quest’ultima.

La sentenza ribadisce anche il principio che, in caso di notifica per pubblici proclami in tema di espropriazione per pubblica utilità, l’avviso previsto dall’art. 11 D.P.R. n. 327/2001 può essere pubblicato su un unico quotidiano quando esso, per il suo carattere nazionale, assorba anche l’esigenza di pubblicità di dimensione locale.

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda); Presidente **********************; Estensore Cons. ************

Sentenza n° 1023 del 28 maggio 2014

ex art. 60 cod. proc. amm. ;
sul ricorso proposto da:
**** , rappresentate e difese dall’avv. ****;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t.;

nei confronti di

****, rappresentata e difesa dall’avv. ****;

per l’annullamento

del decreto dirigenziale n.255 del 7.6.2013 della Regione Campania recante l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per produzione di energia, con tecnologia eolica, da realizzare nel comune di Lacedonia e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, del decreto n. 28 del 23.1.2014 recante l’esproprio, l’asservimento e l’occupazione temporanea degli immobili di proprietà dei ricorrenti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di ****;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 il dott. ************ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuta, preliminarmente, l’infondatezza dell’eccezione di tardività del deposito del ricorso, pervenuto ad **** presso **** in Napoli, ovvero nel domicilio dalla stessa eletto nell’impugnato avviso di esecuzione prot. n. 9/RM/NDV/se/ct del 14.2.2014, in data 18.4.2014, mentre è stato depositato solo in data 7.5.2014, in violazione del prescritto termine dimidiato di quindici giorni;

Evidenziato infatti che l’avviso suindicato indica il domicilio di **** presso **** in Napoli , ai soli fini della comunicazione dell’eventuale accettazione dell’indennità da parte delle ditte espropriande, senza alcuna valenza di carattere processuale, ferma restando la rilevanza su tale piano della sede legale (in Roma) della società controinteressata, presso la quale doveva quindi avvenire la notifica del ricorso ai fini della rituale instaurazione del rapporto processuale;

Rilevato altresì che la notifica del ricorso presso la suddetta sede legale di **** si è perfezionata per quest’ultima in data 23.4.2014, come da avviso di ricevimento depositato dalla parte ricorrente, con la conseguente tempestività dell’adempimento del deposito del ricorso, avvenuto nel rispetto del suddetto termine dimezzato;

Ritenuta altresì l’infondatezza dell’eccezione di irricevibilità del ricorso, siccome tardivamente proposto nei riguardi dell’autorizzazione unica n. 255 del 7.6.2013, dal momento che l’avviso ex art. 17 D.P.R. n. 327/2001, recante la comunicazione di intervenuta efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, è inidoneo a far decorrere, nei confronti delle ricorrenti, il termine di impugnazione della medesima autorizzazione unica, non contenendo – al pari, come si dirà infra, dell’avviso ex art. 11 d.P.R. n. 327/2001 – l’elemento essenziale rappresentato dai nominativi delle ditte da espropriare o asservire;

Ritenuta ancora l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, perché notificato solo alla Regione Campania e non agli altri Enti pubblici che hanno partecipato alle conferenze di servizi del 1°.6.2011 e del 28.3.2013 ed i cui atti di assenso sono confluiti nell’autorizzazione unica n. 255/2013;

Richiamata infatti la regola processuale secondo cui (cfr. T.A.R. per la Campania, Napoli, Sez. VII, n. 1406 del 12 marzo 2013) “il ricorso va notificato a tutte le amministrazioni che, nell’ambito della conferenza, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l’onere di impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale”;

Evidenziato quindi che la parte ricorrente si duole della illegittimità non di specifici atti di assenso adottati nell’ambito della predetta conferenza di servizi, ma dell’atto terminale del procedimento, individuabile nella citata autorizzazione unica regionale n. 255/2013, solo da essa derivando l’effetto pregiudizievole connesso all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei diritti reali necessari alla realizzazione dell’opera de qua ed alla dichiarazione di pubblica utilità di quest’ultima;

Ritenuta anche l’inammissibilità dell’eccezione di inammissibilità del ricorso perché non notificato a ****, destinata a divenire cessionaria dell’elettrodotto da realizzare;

Evidenziato infatti che l’interesse della suddetta società alla conservazione degli atti impugnati, oltre ad avere carattere indiretto, non emerge immediatamente ed espressamente da essi, ed in particolare dall’autorizzazione unica n. 255/2013, come richiesto dall’art. 41 c.p.a. ai fini della configurazione di un soggetto controinteressato;

Ritenuta infine l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, perché le ricorrenti hanno dedotto diverse situazioni sostanziali a sostegno della censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento;

Evidenziato infatti che l’identità delle situazioni sostanziali fatte valere dalle ricorrenti si correla alla comune lesione che le stesse assumono di aver subito nelle facoltà partecipative di cui sono titolari, restando sullo sfondo la diversità delle situazioni di fatto in cui si trovano, insuscettibile in quanto tale di palesare profili di conflittualità tra i rispettivi interessi, quale elemento eventualmente ostativo alla proposizione da parte loro del ricorso collettivo in esame;

Ritenuta, nel merito, la fondatezza del ricorso medesimo;

Evidenziato che le ricorrenti si dolgono essenzialmente del fatto che l’avviso pubblico, sostitutivo ai sensi degli artt. 11 e 52 ter d.P.R. n. 327/2001 della comunicazione personale ai fini della partecipazione al procedimento appositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità dell’opera da realizzare, non contiene l’indicazione dei nominativi delle ditte proprietarie, ma delle sole particelle interessate, risultando quindi difforme dalla relativa fattispecie legale ed inidoneo a produrre l’effetto informativo attribuitogli dal legislatore;

Rilevato che la tesi attorea trova positivo riscontro nella maggioritaria giurisprudenza del giudice di appello, trovandosi in essa affermato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2070 del 15 aprile 2013) che “in tema di espropriazione per pubblica utilità l’avviso di cui all’art. 11 D.P.R. n. 327/2001 – T.U. Espropriazione per p.u. – deve contenere, per essere legittimo, l’indicazione delle particelle e dei nominativi, quali indefettibili elementi diretti ad individuare i soggetti espropriandi ed i beni oggetto del procedimento amministrativo, e ciò sia che la comunicazione avvenga personalmente, sia che essa avvenga in forma collettiva mediante avviso pubblico. E’ evidente che le modalità di comunicazione, seppur semplificate nella forma e nel numero, devono in ogni caso essere idonee a raggiungere lo scopo della effettiva conoscenza, di guisa che il proprietario inciso sia posto in grado di optare o meno per la partecipazione procedimentale in chiave difensiva”;

Considerato altresì che una ulteriore carenza del suddetto avviso, rectius delle sue modalità di pubblicazione, si correla al suo mancato inserimento sul sito informatico della Regione Campania, lamentata dalla parte ricorrente ed in ordine alla quale nulla obietta la parte resistente, necessaria, ai sensi delle norme citate, ai fini del perfezionamento del procedimento notiziale di carattere collettivo;

Rilevato che un ulteriore profilo di difformità del suddetto avviso rispetto alla relativa fattispecie legale attiene alla sua necessaria pubblicazione “su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale”, requisito non soddisfatto dalla pubblicazione dello stesso, nella specie avvenuta, sul giornale “Il Corriere del Mezzogiorno”, attesa la diffusione locale e non nazionale di quest’ultimo, dovendo ritenersi che la pubblicazione dell’avviso su un unico quotidiano sia legittimamente praticabile quando esso, per il suo carattere nazionale, assorba anche l’esigenza di pubblicità di dimensione locale;

Ritenuto che non possano invocarsi in senso contrario, quanto in particolare alla rilevata carenza contenutistica dell’avviso de quo, i precedenti citati dalla parte controinteressata;

Rilevato infatti, quanto alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3245 del 27.6.2008, che la stessa ha affermato l’idoneità informativa di un avviso in cui non erano partitamente indicati gli intestatari delle particelle espropriate, in una ipotesi tuttavia in cui non solo non erano applicabili le citate disposizioni del T.U. sugli espropri, ma la disposizione generale (meno analitica quanto alla individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie pubblicitaria) di cui all’art. 8 l. n. 241/1990, ma in cui inoltre, a differenza della fattispecie in esame, “la pubblicità effettuata mediante la sola menzione delle particelle catastali era stata anche continuata e ripetuta”;

Rilevato, quanto alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez, IV, n. 1341 del 19.3.2014, che in essa, a conforto dell’interpretazione favorevole alla parte ricorrente, si afferma che l’art. 11 d.P.R. n. 327/2001 “pone l’avviso individuale e l’avviso collettivo bensì in posizione alternativa tra loro, ma tuttavia assolutamente paritaria quanto al contenuto, non reperendosi nella norma elementi per affermare che la seconda opzione possa contenere un diverso livello quantitativo di informazioni al fine di realizzare le finalità partecipative”, e che la procedura con avviso collettivo deve “materialmente concentrare in un solo avviso, pubblicato sui quotidiani e all’albo pretorio, almeno due dati imprescindibili vale a dire la particella catastale (o quanto meno il foglio) ed il suo intestatario”;

Rilevato, quanto alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3561 del 13.6.2011, che in essa, ancora a conforto della tesi recepita dal Tribunale, si afferma che “anche la forma di pubblicità, prescelta in luogo della comunicazione personale, deve essere idonea allo scopo di assicurare l’effettiva partecipazione del privato al procedimento amministrativo, in primo luogo, mediante l’identificazione dei soggetti incisi dalla procedura ablativa, in quanto proprietari del terreno, secondo le risultanze catastali. Per converso, una forma di pubblicità, priva dell’indicazione delle particelle catastali interessate dall’approvazione del progetto dell’opera e dell’elenco delle ditte espropriande, non è idonea a far conoscere ai proprietari quali terreni di loro proprietà siano interessati alla realizzazione dell’opera e di poter conseguentemente partecipare al procedimento amministrativo”;

Evidenziato inoltre che non sono ravvisabili univoci elementi per ritenere che, qualora fossero stati pienamente garantiti i diritti partecipativi della parte ricorrente, il contenuto del provvedimento non sarebbe stato diverso da quello in concreto adottato, sia perché l’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990 imputa all’Amministrazione l’onere di fornire la relativa dimostrazione in giudizio (onere cui la stessa, non costituendosi in giudizio, non ha ritenuto di assolvere), sia perché le deduzioni della società resistente (intese, tra l’altro, ad evidenziare che il danno alle colture lamentato dalle ricorrente ha carattere meramente economico ed è ristorabile in via indennitaria) non consentono di escludere che l’Amministrazione, stimolata dalle osservazioni procedimentali delle ricorrenti, avrebbe potuto individuare un percorso alternativo dell’elettrodotto, tale da annullare o ridurre il sacrificio alle stesse derivante dal suo attuale tracciato;

Ritenuto quindi, sulla scorta dei rilievi che precedono, che il ricorso sia meritevole di accoglimento, nei limiti dell’interesse delle ricorrenti, e che possa disporsi l’assorbimento delle censure non esaminate;

Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti della controversia, attesa la peculiarità del suo oggetto, fermo l’obbligo dell’Amministrazione regionale di rimborsare il contributo unificato versato dalle ricorrenti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso , lo accoglie ed annulla per l’effetto i provvedimenti impugnati, nei limiti di interesse per le ricorrenti.

Spese compensate, fermo l’obbligo dell’Amministrazione regionale di rimborsare il contributo unificato versato dalle ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:

**********************, Presidente

************, ***********, Estensore

Avv. Iride Pagano

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